Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno

    Art. 410 c.c. Doveri dell’amministratore di sostegno

    In vigore

    Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

  • Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Art. 411 c.c. – Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 .

    All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

    Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

    Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

  • Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am

    Art. 412 c.c. – Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

    Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

    Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

  • Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno

    Art. 413 c.c. Revoca dell’amministrazione di sostegno

    In vigore

    Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

  • Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Art. 414 c.c. – Persone che possono essere interdette

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione .

  • Art. 400 Codice Civile: Norme regolatrici dell’assistenza dei minori

    Art. 400 Codice Civile: Norme regolatrici dell’assistenza dei minori

    Art. 400 c.c. – Norme regolatrici dell’assistenza dei minori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

  • Articolo 401 Codice Civile: Limiti di applicazione delle norme

    Articolo 401 Codice Civile: Limiti di applicazione delle norme

    Art. 401 c.c. – Limiti di applicazione delle norme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Limiti di applicazione delle norme.

    Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento .

    Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

  • Art. 402 c.c.: Poteri tutelari spettanti agli istituti di assist

    Art. 402 c.c.: Poteri tutelari spettanti agli istituti di assist

    Art. 402 c.c. – Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354.

    Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potestà, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

  • Art. 87 TUE – Verifica delle fondazioni

    Art. 87 TUE – Verifica delle fondazioni

    Art. 87 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Verifica delle fondazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 11) 1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.

  • Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato

    Art. 394 Codice Civile: Capacità dell’emancipato

    Art. 394 c.c. – Capacità dell’emancipato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.

    Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

    Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 .

    Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’art.

    320.

  • Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Articolo 395 Codice Civile: Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Art. 395 c.c. – Rifiuto del consenso da parte del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto.

  • Articolo 396 Codice Civile: Inosservanza delle precedenti norme

    Articolo 396 Codice Civile: Inosservanza delle precedenti norme

    Art. 396 c.c. – Inosservanza delle precedenti norme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

    Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.