Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 239 L. Fall. – Mandato di cattura
Articolo abrogato dalla L. 18 novembre 1964, n. 1217. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Legge Fallimentare.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Legge Fallimentare.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 238 L. Fall. – Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento→Art. 240 L. Fall. – Costituzione di parte civile→Art. 237 L. Fall. – Liquidazione coatta amministrativa→Art. 241 L. Fall. – Riabilitazione→Art. 236 bis L. Fall. – Falso in attestazioni e relazioni→Art. 236 L. Fall. – Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata→Art. 242 L. Fall. – Disposizione generale→Art. 235 L. Fall. – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.