Art. 39 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali
In vigore dal 01/01/1991
1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione (1) possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura (2) ed all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, nel termine previsto dall’articolo 37 per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. L’Amministrazione per i beni culturali (4) e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell’articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (6), sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura (5), presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura (2), e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (7). Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. […] (8) 6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura (2), a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell’accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell’estinzione del debito tributario, devono produrre all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L’eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all’ufficio dei documenti di cui al comma 7. 9. Il Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (9), se l’amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura (2) dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo (10). Note: (1) Le parole “in sede di presentazione della dichiarazione della successione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231, le parole “Amministrazione per i beni culturali” sono sostituite da “Ministero della cultura”. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “Ministro della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (6) Le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “di concerto con il Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma abrogato dall’art. 14, comma 2, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113. Testo precedente: “Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.“. (9) Le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (10) Le parole “dall’articolo 37, comma 1, primo periodo” sono state sostituite alle precedenti “dall’art. 31, comma 1” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.