Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 348 Codice Civile: Scelta del tutore

    Articolo 348 Codice Civile: Scelta del tutore

    Art. 348 c.c. – Scelta del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

    Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

    Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento .

    In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art.

    147.

    IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

  • Art. 39 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

    Art. 39 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

    Art. 39 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione (1) possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura (2) ed all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, nel termine previsto dall’articolo 37 per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. L’Amministrazione per i beni culturali (4) e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell’articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (6), sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura (5), presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura (2), e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (7). Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. […] (8) 6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura (2), a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell’accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell’estinzione del debito tributario, devono produrre all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L’eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all’ufficio dei documenti di cui al comma 7. 9. Il Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (9), se l’amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura (2) dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo (10). Note: (1) Le parole “in sede di presentazione della dichiarazione della successione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231, le parole “Amministrazione per i beni culturali” sono sostituite da “Ministero della cultura”. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “Ministro della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (6) Le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “di concerto con il Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma abrogato dall’art. 14, comma 2, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113. Testo precedente: “Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.“. (9) Le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (10) Le parole “dall’articolo 37, comma 1, primo periodo” sono state sostituite alle precedenti “dall’art. 31, comma 1” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 208 D.P.R. 115/2002 – Ufficio competente

    Art. 208 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo … e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma

    2. Negli articoli 6 , 15 , 16 , 18 , 22 , 38 , 39 , 47 , 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

  • Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

    a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;

    b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorita’ di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorita’ di vigilanza su base consolidata;

    c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

    d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;

    e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;

    f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

    1) l’amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

    2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati dell’Unione europea;

    g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo

    16 novembre 2015, n. 180, o all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all’articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell’Unione europea considerata significativa dalla Banca d’Italia.”

  • Art. 38 D.Lgs. 346/1990 – Dilazione del pagamento

    Art. 38 D.Lgs. 346/1990 – Dilazione del pagamento

    Art. 38 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dilazione del pagamento

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. (2) 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata (3) ai sensi dell’articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell’imposta autoliquidata (4), entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi. 4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila; b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione. 6. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 159, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Art. 38 (Dilazione del pagamento). – 1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all’articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell’apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze. 3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell’attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all’importo da dilazionare, maggiorato dell’ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti. 5. Il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. È tuttavia in facoltà dell’ufficio competente di concedere una nuova dilazione. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 10, comma 1, L. 18.2.1999 n. 28, G.U. 22.2.1999 n. 43; – l’art. 5, comma 3, DM 21.5.2009. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ll), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’imposta liquidata ai sensi dell’articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.“. (3) La parola “autoliquidata” è stata sostituita alla precedente “liquidata” dall’art. 1, comma 1, lett. ll), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) La parola “autoliquidata” è stata sostituita alla precedente “liquidata” dall’art. 1, comma 1, lett. ll), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 86 TUE – Verifica delle strutture

    Art. 86 TUE – Verifica delle strutture

    Art. 86 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Verifica delle strutture

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 10) 1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell’intera struttura. 2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione dell’azione del vento.

  • Art. 136 CPI – (Presentazione dei ricorsi)

    Art. 136 CPI – (Presentazione dei ricorsi)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.

    2. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile .

    3. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

    4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

    5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell’oggetto della domanda; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda; e) l’indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.

    6. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma

    5. 7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, può proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.

    8. Si applica, per quanto compatibile, l’ articolo 334 del codice di procedura civile .

  • Art. 136 bis CPI – (Deposito del ricorso)

    Art. 136 Bis CPI – (Deposito del ricorso)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all’articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.

    2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all’ articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .

    3. All’originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

    4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

    5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.

    6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.

    7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.

  • Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Art. 333 c.c. – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

    Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .

    Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

  • Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione

    Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione

    Art. 334 c.c. – Rimozione dall’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

    L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori .

  • Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

    Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

    Art. 335 c.c. – Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

  • Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire

    Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire

    Art. 336 c.c. – Legittimazione ad agire I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Legittimazione ad agire I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.