In sintesi
- L’applicazione delle sanzioni amministrative per abusi di mercato comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
- Se la confisca diretta non è possibile, può avere ad oggetto somme di denaro o beni di valore equivalente.
- Non può essere confiscato alcun bene che non appartenga a una delle persone sanzionate.
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Art. 187 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Confisca)
In vigore dal 01/07/1998
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. (12) (81) ((87))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La confisca obbligatoria sul versante amministrativo
L’art. 187-sexies TUF introduce la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato sanzionati dal Capo III della Parte V TUF. Si tratta dell’equivalente, sul binario amministrativo, della confisca obbligatoria prevista dall’art. 187 TUF sul versante penale. La misura si affianca alla sanzione pecuniaria principale e ne completa l’effetto deterrente, azzerando qualsiasi vantaggio economico derivante dalla condotta illecita.
Confisca per equivalente e limiti soggettivi
Il comma 2 prevede la confisca per equivalente quando quella diretta non sia eseguibile: l’ablazione può colpire somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prodotto o profitto dell’illecito. Il comma 3 fissa però un limite soggettivo fondamentale: la confisca non può mai riguardare beni che non appartengano a una delle persone a cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. I terzi estranei all’illecito non possono essere colpiti dalla misura, anche quando il beneficio sia transitato nei loro patrimoni.
Coordinamento con la sanzione penale
Quando la stessa condotta è oggetto sia di sanzione penale (con confisca ex art. 187 TUF) sia di sanzione amministrativa (con confisca ex art. 187-sexies TUF), il meccanismo dell’art. 187-terdecies TUF garantisce che l’esazione complessiva non superi quanto necessario per eliminare il profitto illecito: si evita così una doppia ablazione patrimoniale per lo stesso fatto.
Domande frequenti
La confisca amministrativa colpisce anche i beni di soggetti che non sono stati sanzionati?
No. L’art. 187-sexies, comma 3, TUF stabilisce che in nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengano a una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. I terzi sono tutelati da questo limite soggettivo.
Qual è la differenza tra 'prodotto' e 'profitto' dell’illecito ai fini della confisca?
Il 'prodotto' è il risultato materiale dell’illecito (ad esempio i titoli acquistati sfruttando informazioni privilegiate), mentre il 'profitto' è il vantaggio economico netto ricavato (la plusvalenza realizzata). L’art. 187-sexies TUF copre entrambe le categorie, garantendo l’ablazione integrale del vantaggio illecito.
C'è una confisca analoga anche per i reati penali di abuso di mercato?
Sì, l’art. 187 TUF prevede la confisca del profitto per le condanne penali per i reati del Capo II. Il coordinamento tra le due misure (penale e amministrativa) è disciplinato dall’art. 187-terdecies TUF, che limita l’esazione complessiva all’importo effettivamente conseguito.