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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Confisca)
In vigore dal 01/07/1998
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. (12) (81) ((87))
Vedi anche
→TUF art. 187-quinquies - Art. 187 quinquies TUF - (Responsabilità dell’ente)→TUF art. 187-septies - Art. 187 septies TUF - (Procedura sanzionatoria)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 187 quinquiesdecies TUF – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob→Art. 187 octies TUF – (Poteri della CONSOB)→Art. 187 quater TUF – (Sanzioni amministrative accessorie)→Art. 187 quaterdecies TUF – (Procedure consultive)→Art. 187 ter TUF – (Manipolazione del mercato)→Art. 187 terdecies TUF – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)→Art. 187 novies TUF – Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La confisca obbligatoria sul versante amministrativo
L’art. 187-sexies TUF introduce la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato sanzionati dal Capo III della Parte V TUF. Si tratta dell’equivalente, sul binario amministrativo, della confisca obbligatoria prevista dall’art. 187 TUF sul versante penale. La misura si affianca alla sanzione pecuniaria principale e ne completa l’effetto deterrente, azzerando qualsiasi vantaggio economico derivante dalla condotta illecita.
Confisca per equivalente e limiti soggettivi
Il comma 2 prevede la confisca per equivalente quando quella diretta non sia eseguibile: l’ablazione può colpire somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prodotto o profitto dell’illecito. Il comma 3 fissa però un limite soggettivo fondamentale: la confisca non può mai riguardare beni che non appartengano a una delle persone a cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. I terzi estranei all’illecito non possono essere colpiti dalla misura, anche quando il beneficio sia transitato nei loro patrimoni.
Coordinamento con la sanzione penale
Quando la stessa condotta è oggetto sia di sanzione penale (con confisca ex art. 187 TUF) sia di sanzione amministrativa (con confisca ex art. 187-sexies TUF), il meccanismo dell’art. 187-terdecies TUF garantisce che l’esazione complessiva non superi quanto necessario per eliminare il profitto illecito: si evita così una doppia ablazione patrimoniale per lo stesso fatto.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 49/2014
Corte Cost., sent. n. 364/1999
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento/Comunicazione Consob
Domande frequenti
La confisca amministrativa colpisce anche i beni di chi non e' sanzionato?
No: il comma 3 dell'art. 187-sexies TUF vieta la confisca di beni che non appartengono a una delle persone a cui e' applicata la sanzione.
Cosa comporta la sanzione per abuso di mercato sul piano patrimoniale?
La confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito, che si affianca alla sanzione pecuniaria.
Cos'e' la confisca per equivalente?
La confisca di somme, beni o altre utilita' di valore equivalente, quando la confisca diretta del profitto non e' eseguibile.
Come si evita la doppia ablazione tra penale e amministrativo?
Tramite l'art. 187-terdecies TUF, che garantisce che l'esazione complessiva non superi quanto necessario per eliminare il profitto illecito.
Qual e' la funzione della confisca?
Completare l'effetto deterrente della sanzione, azzerando qualsiasi vantaggio economico derivante dalla condotta illecita.
Fonti consultate: 3 fontei verificate