- Le sanzioni amministrative del Capo III (abusi di mercato) sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti entro 180 giorni dall’accertamento (360 se il soggetto ha sede all’estero).
- Il procedimento è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.
- Il provvedimento sanzionatorio è impugnabile davanti alla corte d'appello competente entro 30 giorni (60 se il ricorrente risiede all’estero).
Art. 187 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Procedura sanzionatoria)
In vigore dal 01/07/1998
((1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato.)) ((61)) ((84))
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 )) . ((61)) ((84)) ((4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’opponente. Se l’opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d’appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d’appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all’Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.)) ((61)) ((84))
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ((ordinanza non impugnabile.)) (55) (46) ((61)) ((84)) ((6. Il Presidente della corte d’appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell’udienza. L’Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Se alla prima udienza l’opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento.)) ((61)) ((84)) ((6-bis. All’udienza la corte d’appello dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l’audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall’udienza di discussione)) ((61)) ((84)) ((6-ter. Con la sentenza la corte d’appello può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della sanzione.)) ((61)) ((84)) ((7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello, all’Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall’articolo 195-bis.)) ((61)) ((84))
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (55) (46) (12) ((61))
La procedura sanzionatoria della Consob per gli abusi di mercato
L’art. 187-septies TUF disciplina il procedimento con cui la Consob applica le sanzioni amministrative previste dal Capo III della Parte V del TUF (abusi di mercato). Il procedimento si articola in una fase istruttoria e in una fase decisoria, con la contestazione degli addebiti come atto di apertura del contraddittorio. I soggetti interessati hanno trenta giorni dalla contestazione per presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale, anche con l’assistenza di un avvocato.
I principi del procedimento
Il comma 2 dell’art. 187-septies TUF enunciate esplicitamente i principi che governano il procedimento sanzionatorio: contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione e, crucialmente, separazione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Quest'ultimo principio è stato introdotto in risposta alle pronunce della Corte EDU (causa Grande Stevens c. Italia) che avevano rilevato la mancanza di indipendenza nel procedimento sanzionatorio Consob.
L’impugnazione davanti alla corte d'appello
Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione si trova la sede legale o la residenza dell’opponente. Se l’opponente non ha sede o residenza in Italia, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione; in via residuale, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato all’autorità entro 30 giorni (60 per i residenti all’estero) e depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla notifica. La corte d'appello può rigettare il ricorso, annullare in tutto o in parte il provvedimento o ridurre l’ammontare o la durata della sanzione.
L’opposizione non sospende l’esecuzione
Il comma 5 dell’art. 187-septies TUF stabilisce la regola generale della non sospensione automatica dell’esecuzione del provvedimento sanzionatorio in caso di opposizione. La corte d'appello può tuttavia disporre la sospensione in presenza di gravi motivi, con ordinanza non impugnabile. La sanzione ex art. 16 della legge 689/1981 (pagamento in misura ridotta) non si applica alle sanzioni del Capo III.
Domande frequenti
Entro quando la Consob deve contestare le violazioni di abuso di mercato?
Entro 180 giorni dall’accertamento della violazione, ovvero entro 360 giorni se il soggetto interessato risiede o ha sede all’estero, come prevede l’art. 187-septies, comma 1, TUF. Scaduto tale termine senza contestazione, la sanzione non può più essere applicata.
Davanti a quale tribunale si impugna un provvedimento sanzionatorio della Consob per abusi di mercato?
Davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione si trova la sede legale o la residenza dell’opponente (art. 187-septies, comma 4, TUF). La competenza residuale è della corte d'appello di Roma. Il ricorso va notificato entro 30 giorni dal provvedimento.
La sanzione Consob si può pagare in misura ridotta?
No, il comma 8 dell’art. 187-septies TUF esclude espressamente l’applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 (che consente il pagamento in misura ridotta). Le sanzioni del Capo III degli abusi di mercato non sono estinguibili con il pagamento ridotto volontario.