Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 CPI – Diritti di garanzia
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.
Vedi anche
→art. 138 PROPRIETA→art. 139 PROPRIETA→art. 141 PROPRIETA→art. 142 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 137 CPI – Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale→Art. 143 CPI – Indennità di espropriazione→Art. 136 duodecies CPI – (Ottemperanza)→Art. 136 undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 140 disciplina i diritti di garanzia costituiti sui titoli di proprietà industriale. La norma riconosce la natura di cespite patrimoniale dei diritti IP e ne consente l'utilizzo come strumento di garanzia per il credito, riproponendo le regole del pegno classico ma adattate alla peculiarità del bene immateriale e al sistema pubblicitario gestito dall'UIBM.
La limitazione ai crediti di denaro
I diritti di garanzia sui titoli IP devono essere costituiti per crediti di denaro. La limitazione riflette una scelta di certezza: la natura del credito garantito deve essere immediatamente quantificabile, evitando le complessità connesse a obbligazioni di facere o di non facere. La regola favorisce l'utilizzo dei titoli IP nei rapporti di finanziamento bancari o commerciali, dove tipicamente il credito è di natura pecuniaria.
Il grado delle garanzie e la regola cronologica
Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni. Si tratta della regola classica della priorità temporale del registro: chi trascrive per primo prende grado anteriore e gode di precedenza nel soddisfacimento sul valore del titolo in caso di realizzazione della garanzia. La regola incentiva la trascrizione tempestiva e crea un ordine certo nei rapporti creditizi multipli.
La rilevanza economica nei finanziamenti
L'uso dei titoli IP come garanzia è uno strumento di crescente importanza nei finanziamenti, soprattutto per le imprese a forte componente immateriale. Banche e finanziatori valorizzano portafogli brevettuali, marchi forti e diritti di registrazione come collateral, e la disciplina dell'articolo 140 fornisce il quadro giuridico per tali operazioni, con regole chiare su costituzione, grado e estinzione delle garanzie.
Le modalità di cancellazione
La cancellazione della trascrizione del diritto di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata. Le tre modalità coprono le ipotesi tipiche: consenso volontario del creditore (soddisfatto stragiudizialmente), pronuncia giudiziale (in caso di contestazione) e realizzazione forzata della garanzia.
L'autenticazione del consenso
Il requisito della sottoscrizione autenticata sull'atto di consenso del creditore è funzionale alla certezza dell'identità del consenziente e dell'attualità della volontà. L'autenticazione previene contestazioni sulla genuinità dell'atto e tutela la pubblica fede del registro. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto previsto per la trascrizione, in coerenza con il principio per cui ogni operazione registrale richiede contribuzione amministrativa proporzionata.
Casi pratici
Caso 1: Pegno su portafoglio brevettuale
Tizio ottiene un finanziamento bancario di importo significativo e costituisce in pegno il proprio portafoglio brevettuale. L'atto di pegno è trascritto presso l'UIBM. La banca, primo creditore trascritto, ottiene grado anteriore. Anni dopo Tizio cerca un secondo finanziamento offrendo lo stesso portafoglio: il secondo creditore può costituire pegno ma con grado posteriore.
Caso 2: Cancellazione dopo estinzione del credito
Caio aveva ottenuto un mutuo garantito da un marchio. Estingue il debito e chiede al creditore l'atto di consenso alla cancellazione. Il creditore lo sottoscrive con autenticazione notarile. Caio presenta l'atto all'UIBM e ottiene la cancellazione della trascrizione, liberando il titolo dalla garanzia e restituendolo alla piena disponibilità.
Domande frequenti
Si può costituire pegno su un marchio o un brevetto?
Sì, l'articolo 140 consente la costituzione di diritti di garanzia sui titoli IP, ma limitatamente a crediti di denaro. La garanzia deve essere trascritta presso l'UIBM per essere opponibile ai terzi e produrre i suoi effetti tipici.
Come si determina il grado tra più garanzie?
Dall'ordine cronologico delle trascrizioni. Chi trascrive per primo prende grado anteriore e ha precedenza nel soddisfacimento. La regola della priorità temporale incentiva la pubblicità tempestiva e fornisce certezza all'ordine creditorio.
Come si cancella una garanzia trascritta?
Tramite atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, sentenza passata in giudicato che ne ordina la cancellazione, o soddisfacimento dei crediti garantiti a seguito di esecuzione forzata. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto della trascrizione.