Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale

    Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale

    Art. 312 c.c. – Accertamenti del tribunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

    1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

    2) se l’adozione conviene all’adottando .

  • Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale

    Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale

    Art. 313 c.c. – Provvedimento del tribunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

    L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .

  • Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 c.c. Pubblicità (1)

    In vigore

    La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

  • Art. 315 Codice Civile: Stato giuridico della filiazione

    Art. 315 Codice Civile: Stato giuridico della filiazione

    Art. 315 c.c. Stato giuridico della filiazione (1)

    In vigore

    Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

  • Art. 316 Codice Civile: Responsabilità genitoriale

    Art. 316 Codice Civile: Responsabilità genitoriale

    Art. 316 c.c. – Responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Responsabilità genitoriale.

    Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

    In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

    Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

    Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

    Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

  • Art. 317 Codice Civile: Impedimento di uno dei genitori

    Art. 317 Codice Civile: Impedimento di uno dei genitori

    Art. 317 c.c. – Impedimento di uno dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Impedimento di uno dei genitori.

    Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale , questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

    La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

  • Art. 317 bis Codice Civile: Rapporti con gli ascendenti

    Art. 317 bis Codice Civile: Rapporti con gli ascendenti

    Art. 317-bis c.c. – Rapporti con gli ascendenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

    L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

  • Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 c.c. – Abbandono della casa del genitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Abbandono della casa del genitore.

    Il figlio , sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

  • Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Rappresentanza e amministrazione.

    I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

    Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

    I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

    I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

    L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.

    Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

  • Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 c.c. – Nomina di un curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nomina di un curatore speciale.

    In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale , non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

  • Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Fonte: Normattiva.

  • Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca

    Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca

    Art. 309 c.c. – Decorrenza degli effetti della revoca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

    Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

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