Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione

    Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione

    Art. 304 c.c. – Diritti di successione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.

    I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

  • Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 c.c. – Revoca dell’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

  • Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 c.c. – Revoca per indegnità dell’adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

    Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

  • Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante

    Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante

    Art. 307 c.c. – Revoca per indegnità dell’adottante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato .

  • Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Fonte: Normattiva.

  • Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca

    Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca

    Art. 309 c.c. – Decorrenza degli effetti della revoca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

    Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

  • Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso

    Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso

    Art. 311 c.c. – Manifestazione del consenso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l’adottante ha residenza.

    COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431 .

    L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

  • Art. 294 Codice Civile: Pluralità di adottati o di adottanti

    Art. 294 Codice Civile: Pluralità di adottati o di adottanti

    Art. 294 c.c. – Pluralità di adottati o di adottanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi .

    Nessuno può essere adottato da più d’una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

  • Art. 295 Codice Civile: Adozione da parte del tutore

    Art. 295 Codice Civile: Adozione da parte del tutore

    Art. 295 c.c. – Adozione da parte del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

  • Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione

    Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione

    Art. 296 c.c. – Consenso per l’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

  • Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori

    Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori

    Art. 297 c.c. – Assenso del coniuge o dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Assenso del coniuge o dei genitori.

    Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dello adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

    Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

  • Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Art. 298 c.c. – Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

    Finchè il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

    Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

    Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

    Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

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