Art. 183 L. Fall. – Reclamo
Reclamo

In vigore dal 9/5/2001
Personale in regime di diritto pubblico ( Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituiti dall' art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall' art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 )
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari ((, a tempo indeterminato o determinato,)) resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all' articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992. n.
421. (28)

Chiusura della procedura

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 4, comma 2.
2. L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. […]
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis. 6 bis. L’udienza di trattazione dell’istanza di so- spensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 )) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

In vigore dal 01/07/1998
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013 , relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), ((2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131)) , relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma
1-bis. 2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater. (73)

Ammissione alla procedura e proposte

In vigore dal 01/07/1998
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ((La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’ articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 .
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 .
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 . (12)

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla prima.

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

In vigore dal 01/07/1998
((
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria. ))

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Sono abrogati l’art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l’articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l’art. 19, commi 4 e 5, e l’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, l’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, […] gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l’art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 […].
2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.