Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 TUPI – Articolo 3

    Art. 3 TUPI – Articolo 3

    Art. 3 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 3

    In vigore dal 9/5/2001

    Personale in regime di diritto pubblico ( Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituiti dall' art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall' art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 )

    1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

    1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

    1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

    2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari ((, a tempo indeterminato o determinato,)) resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all' articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre

    1992. n.

    421. (28)

  • Art. 181 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 181 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 181 L. Fall. – Chiusura della procedura

    Chiusura della procedura

  • Art. 52 Cont. Trib. – Appello e sospensione sentenza

    Art. 52 Cont. Trib. – Appello e sospensione sentenza

    Art. 52 Cont. Trib. – Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 4, comma 2.

    2. L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. […]

    3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

    4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

    5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis. 6 bis. L’udienza di trattazione dell’istanza di so- spensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

  • Art. 134 TUF – Aumenti di capitale

    Art. 134 TUF – Aumenti di capitale

    Art. 134 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Aumenti di capitale

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 )) .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

  • Art. 188 TUF – Abuso di denominazione

    Art. 188 TUF – Abuso di denominazione

    Art. 188 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abuso di denominazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013 , relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), ((2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131)) , relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

    1-bis. 2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma

    1-quater. (73)

  • Art. 163 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 L. Fall. – Ammissione alla procedura e proposte

    Ammissione alla procedura e proposte

  • Art. 185 TUF – (Manipolazione del mercato)

    Art. 185 TUF – (Manipolazione del mercato)

    Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Manipolazione del mercato)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ((La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .

    1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’ articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 .

    2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

    2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 .

    2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 . (12)

  • Art. 52BIS Imp. Reg. – liquidazione contratti di locazione

    Art. 52BIS Imp. Reg. – liquidazione contratti di locazione

    Art. 52 Bis Imp. Reg. – Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla prima.

  • Art. 150 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 150 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 150 L. Fall. – Versamenti dei soci a responsabilità limitata

    Versamenti dei soci a responsabilità limitata

  • Art. 124 ter TUF – (Informazione relativa ai codici di comportamento)

    Art. 124 ter TUF – (Informazione relativa ai codici di comportamento)

    Art. 124 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Informazione relativa ai codici di comportamento)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria. ))

  • Art. 71 Cont. Trib. – norme abrogate

    Art. 71 Cont. Trib. – norme abrogate

    Art. 71 Cont. Trib. – Norme abrogate

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati l’art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l’articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l’art. 19, commi 4 e 5, e l’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, l’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, […] gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l’art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 […].

    2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

  • Art. 60 TUPI – Controllo del costo del lavoro

    Art. 60 TUPI – Controllo del costo del lavoro

    Art. 60 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Controllo del costo del lavoro

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) , d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce ((le modalità di acquisizione)) della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza ((presso le amministrazioni pubbliche)) , e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione ((, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,)) a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ((al bilancio dello Stato)) . Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) elabora, ((altresì, il)) conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

    2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, ((rilevate secondo le modalità)) di cui al comma

    1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) . Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

    3. Gli enti pubblici economici, le aziende ((e gli enti)) che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (57)

    4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

    5. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) , anche su espressa richiesta del ((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)) , dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma

    3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all' articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 , sia i compiti di cui all' articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .

    6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi ((…)) . Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma

    5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo

    53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.