Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 287 c.c. (abrogato)

    Art. 287 c.c. (abrogato)

    Art. 287 c.c.

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Legittimazione in base alla procura per il matrimonio] Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

    Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli

  • Art. 288 c.c. – Procedura (abrogato)

    Art. 288 c.c. – Procedura (abrogato)

    Art. 288 c.c. – Procedura

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Procedura] La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

    Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

    Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello.

    Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

    In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio

  • Art. 289 c.c. – Azioni esperibili dopo la legittimazione (abrogato)

    Art. 289 c.c. – Azioni esperibili dopo la legittimazione (abrogato)

    Art. 289 c.c. – Azioni esperibili dopo la legittimazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Azioni esperibili dopo la legittimazione] La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.

    Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso

  • Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

    Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

    Art. 269 c.c. – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

    La paternità e la maternità …

    possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

    La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

    La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

    La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità …

    .

  • Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine

    Art. 270 c.c. – Legittimazione attiva e termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Legittimazione attiva e termine.

    L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità …

    è imprescrittibile riguardo al figlio.

    Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti …

    , entro due anni dalla morte.

    L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

    Si applica l’articolo 245.

  • Art. 271 c.c. – Legittimazione attiva e termine (abrogato)

    Art. 271 c.c. – Legittimazione attiva e termine (abrogato)

    Art. 271 c.c. – Legittimazione attiva e termine

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età o, nel caso indicato dal secondo comma dell’art. 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età.

    Se egli muore prima di tale termine, l’azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui.

    Nei casi preveduti dal n. 2 dell’art. 269 l’azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

    L’azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi

  • Art. 272 c.c. – Dichiarazione giudiziale di maternità (abrogato)

    Art. 272 c.c. – Dichiarazione giudiziale di maternità (abrogato)

    Art. 272 c.c. – Dichiarazione giudiziale di maternità

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’art. 269.

    Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

    L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

    L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio

  • Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

    Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

    Art. 273 c.c. – Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.

    L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità …

    può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

    Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.

    Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

  • Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione

    Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione

    Art. 274 c.c. – Ammissibilità dell’azione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ammissibilità dell’azione.

    L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

    Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

    L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

    Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o d’altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

  • Art. 275 c.c. – Pena in caso di inammissibilità (abrogato)

    Art. 275 c.c. – Pena in caso di inammissibilità (abrogato)

    Art. 275 c.c. – Pena in caso di inammissibilità

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila

  • Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 276 c.c. – Legittimazione passiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità …

    deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

    Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

  • Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza

    Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza

    Art. 277 c.c. – Effetti della sentenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che dichiara la filiazione …

    produce gli effetti del riconoscimento.

    Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.