Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione

    Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione

    Art. 278 c.c. – Autorizzazione all’azione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.

  • Art. 258 Codice Civile: Effetti del riconoscimento

    Art. 258 Codice Civile: Effetti del riconoscimento

    Art. 258 c.c. – Effetti del riconoscimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti del riconoscimento.

    Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso .

    L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

    Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

  • Art. 259 c.c. – Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale (abrogato)

    Art. 259 c.c. – Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale (abrogato)

    Art. 259 c.c. – Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento

  • Art. 260 c.c. – Poteri dei genitori (abrogato)

    Art. 260 c.c. – Poteri dei genitori (abrogato)

    Art. 260 c.c. – Poteri dei genitori

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l’usufrutto legale.

    Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre.

    In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.

    Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori

  • Art. 261 c.c. – Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento (abrogato)

    Art. 261 c.c. – Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento (abrogato)

    Art. 261 c.c. – Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei [figli]

  • Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Art. 262 c.c. – Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

    Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

    Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

    Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

    Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

  • Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto

    Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto

    Art. 263 c.c. – Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

    L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

    L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

    L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.

  • Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore

    Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore

    Art. 264 c.c. – Impugnazione da parte del figlio minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

  • Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza

    Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza

    Art. 265 c.c. – Impugnazione per violenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

    Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore.

  • Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione

    Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione

    Art. 267 c.c. Trasmissibilità dell'azione

    In vigore

    Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (1). Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (1). La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263 (1). Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245 (1).

  • Art. 268 Codice Civile: Provvedimenti in pendenza del giudizio

    Art. 268 Codice Civile: Provvedimenti in pendenza del giudizio

    Art. 268 c.c. – Provvedimenti in pendenza del giudizio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.

  • Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 c.c. – Irrevocabilità del riconoscimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato .

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