Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazio

    Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazio

    Art. 248 c.c. – Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

    L’azione è imprescrittibile.

    Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

    Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

    Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

  • Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

    Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

    Art. 249 c.c. – Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

    L’azione è imprescrittibile.

    Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

    Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

    Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

  • Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 c.c. Riconoscimento

    In vigore

    Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (1) Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (2) non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (3) non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262. (4) Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (5).

  • Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento

    Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento

    Art. 251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento (1)

    In vigore

    Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).

  • Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

    Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

    Art. 252 c.c. Affidamento del figlio nato fuori del

    In vigore

    matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (1) Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (1) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio (2) nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge convivente e degli altri figli (3) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore (4) che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi (5). Qualora il figlio […] (6) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia […] (7) è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio […] (6). È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore […] (8) che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento (9).

  • Art. 253 Codice Civile: Inammissibilità del riconoscimento

    Art. 253 Codice Civile: Inammissibilità del riconoscimento

    Art. 253 c.c. – Inammissibilità del riconoscimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Inammissibilità del riconoscimento.

    In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio …

    in cui la persona si trova.

  • Art. 254 Codice Civile: Forma del riconoscimento

    Art. 254 Codice Civile: Forma del riconoscimento

    Art. 254 c.c. – Forma del riconoscimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Forma del riconoscimento.

    Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

  • Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto

    Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto

    Art. 255 c.c. – Riconoscimento di un figlio premorto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti …

    .

  • Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 c.c. – Irrevocabilità del riconoscimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato .

  • Art. 257 Codice Civile: Clausole limitatrici

    Art. 257 Codice Civile: Clausole limitatrici

    Art. 257 c.c. – Clausole limitatrici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

  • Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento

    Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento

    Art. 244 c.c. Termini dell'azione di disconoscimento (1)

    In vigore

    L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

  • Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine

    Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine

    Art. 245 c.c. Sospensione del termine (1)

    In vigore

    Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

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