Autore: Andrea Marton

  • Art. 117 TUF – Informazione contabile

    Art. 117 TUF – Informazione contabile

    Art. 117 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione contabile

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall’ articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , dall’ articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall’ articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .

    2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall’Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L’individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d’intesa con la Banca d’Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l’ ((Ivass)) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall’ articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .

  • Art. 54 bis TUPI – Articolo abrogato

    Art. 54 bis TUPI – Articolo abrogato

    Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo abrogato

    In vigore dal 9/5/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

  • Art. 62-bis Cont. Trib. – sospensione in cassazione

    Art. 62-bis Cont. Trib. – sospensione in cassazione

    Art. 62 Bis Cont. Trib. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. […]

    2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

    3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronun- cia del collegio.

    4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

    6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

  • Art. 117 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 117 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 117 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

  • Art. 182 octies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 octies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Octies L. Fall. – Convenzione di moratoria

    Convenzione di moratoria

  • Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’econo

    Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’econo

    Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura: a) l’abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità; b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; c) l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; d) la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro; e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. f) l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall’articolo 26; f-bis) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 1-bis; f-ter) all’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonchè dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

    3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l’indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

    5. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

    6. Nell’esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell’economia e delle finanze può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti; d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

    7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter.

    8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti l’entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell’attività svolta dall’iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio.

    9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull’attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l’altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità. 9 bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 22.

  • Art. 54 Cont. Trib. – appello incidentale

    Art. 54 Cont. Trib. – appello incidentale

    Art. 54 Cont. Trib. – Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

    2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale.

  • Art. 162 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 162 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 162 L. Fall. – Inammissibilità della proposta

    Inammissibilità della proposta

  • Art. 289 Codice Civile: Azioni esperibili dopo la legittimazione

    Art. 289 Codice Civile: Azioni esperibili dopo la legittimazione

    Art. 289 c.c. [Azioni esperibili dopo la legittimazione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

    [Abrogato]

  • Art. 194 TUF – Deleghe di voto

    Art. 194 TUF – Deleghe di voto

    Art. 194 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deleghe di voto

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27 .

    2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell’articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. (61) (84)

    2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l’articolo 135-undecies, comma

    4. 2-ter. Se all’osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. (61) (84)

    2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

  • Art. 98 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 98 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 98 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17

  • Art. 177 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 177 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 177 L. Fall. – Maggioranza per l’approvazione del

    Maggioranza per l’approvazione del