Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 54 Cont. Trib. – Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 54 Codice Civile
- Articolo 54 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto
- Articolo 54 Codice della Strada: Autoveicoli
- Articolo 54 Codice di Procedura Civile: Ordinanza sulla ricusazione
- Articolo 54 Codice di Procedura Penale: Contrasti negativi tra pubblici ministeri
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.