Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 230 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi (abrogato)

    Art. 230 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi (abrogato)

    Art. 230 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui

  • Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare

    Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare

    Art. 230-bis c.c. – Impresa familiare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Impresa familiare.

    Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

    Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

    Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

    Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

    In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

    Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

    Spiegazione

    Il familiare che presta in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, in mancanza di un diverso rapporto (società o lavoro subordinato), ha diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Le decisioni di gestione straordinaria si prendono a maggioranza dei familiari che collaborano.

    Come funziona e quando si applica

    È una tutela residuale («salvo che sia configurabile un diverso rapporto») a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La giurisprudenza costituzionale ne ha esteso l’applicazione anche al convivente di fatto.

    Esempio pratico

    Il figlio che lavora stabilmente nel negozio del padre senza un contratto ha diritto a una quota degli utili e degli incrementi dell’azienda proporzionata al lavoro svolto.

    Domande frequenti

    Chi lavora nell’impresa di famiglia ha diritto a un compenso?

    Sì: in assenza di altro rapporto, il familiare ha diritto al mantenimento e a una quota di utili e incrementi proporzionata al lavoro prestato.

    Vale anche per il convivente?

    La tutela è stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale anche al convivente di fatto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito

    Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito

    Art. 231 c.c. – Paternità del marito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

  • Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il matrimonio

    Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il matrimonio

    Art. 232 c.c. – Presunzione di concepimento durante il matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

    Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

  • Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta (abrogato)

    Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta (abrogato)

    Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Nascita del figlio prima dei centottanta giorni] [Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità]

  • Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Art. 234 c.c. – Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

    Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

    Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

    In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

  • Art. 235 c.c. – Disconoscimento di paternità (abrogato)

    Art. 235 c.c. – Disconoscimento di paternità (abrogato)

    Art. 235 c.c. – Disconoscimento di paternità

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

    In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

    La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

    L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre

  • Art. 220 c.c. – Amministrazione della comunione (abrogato)

    Art. 220 c.c. – Amministrazione della comunione (abrogato)

    Art. 220 c.c. – Amministrazione della comunione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione

  • Art. 221 c.c. – Locazioni (abrogato)

    Art. 221 c.c. – Locazioni (abrogato)

    Art. 221 c.c. – Locazioni

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario

  • Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie (abrogato)

    Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie (abrogato)

    Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire

  • Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 223 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie (abrogato)

    Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie (abrogato)

    Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell’ .

    Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.