Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 221 c.c. – Locazioni (abrogato)

    Art. 221 c.c. – Locazioni (abrogato)

    Art. 221 c.c. – Locazioni

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario

  • Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie (abrogato)

    Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie (abrogato)

    Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire

  • Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 223 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie (abrogato)

    Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie (abrogato)

    Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell’ .

    Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione

  • Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione (abrogato)

    Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione (abrogato)

    Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni

  • Art. 208 c.c. – Diritti della moglie (abrogato)

    Art. 208 c.c. – Diritti della moglie (abrogato)

    Art. 208 c.c. – Diritti della moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 209 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 210 c.c.: Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

    Art. 210 c.c.: Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

    Art. 210 c.c.

    In vigore

    Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

  • Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

    Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

    Art. 211 c.c. – Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni .

  • Art. 212 c.c. – Amministrazione e godimento dei beni parafernali (abrogato)

    Art. 212 c.c. – Amministrazione e godimento dei beni parafernali (abrogato)

    Art. 212 c.c. – Amministrazione e godimento dei beni parafernali

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.

    Se al marito è stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

    Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati

  • Art. 213 c.c. – Obbligazioni del marito (abrogato)

    Art. 213 c.c. – Obbligazioni del marito (abrogato)

    Art. 213 c.c. – Obbligazioni del marito

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito (abrogato)

    Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito (abrogato)

    Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito

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