Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione (abrogato)

    Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione (abrogato)

    Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 204 c.c. (abrogato)

    Art. 204 c.c. (abrogato)

    Art. 204 c.c.

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso

    Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso

    Art. 184 c.c. Atti compiuti senza il necessario consenso

    In vigore

    Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683. L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

  • Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del coniuge

    Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del coniuge

    Art. 185 c.c. – Amministrazione dei beni personali del coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    All’amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 217 .

  • Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 186 c.c. Obblighi gravanti sui beni della comunione

    In vigore

    I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; b) di tutti i carichi dell’amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

  • Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

    Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

    Art. 187 c.c. – Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio .

  • Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

    Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

    Art. 188 c.c. – Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione .

  • Art. 189 Codice Civile: Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

    Art. 189 Codice Civile: Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

    Art. 189 c.c. Obbligazioni contratte separatamente dai

    In vigore

    coniugi I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

  • Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni personali

    Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni personali

    Art. 190 c.c. – Responsabilità sussidiaria dei beni personali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti .

  • Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 191 c.c. – Scioglimento della comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Scioglimento della comunione.

    La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

    Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione .

    Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.

  • Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni

    Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni

    Art. 192 c.c. Rimborsi e restituzioni

    In vigore

    Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

  • Art. 193 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni

    Art. 193 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni

    Art. 193 c.c. – Separazione giudiziale dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

    Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

    La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

    La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

    La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali .

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