Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 TUPI – Articolo 15

    Art. 15 TUPI – Articolo 15

    Art. 15 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 15

    In vigore dal 9/5/2001

    Dirigenti ( Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall' art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998 ; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993 , commi 1 e 3, come sostituiti dall' art.7 del d.lgs n.470 del 1993 )

    1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo

    23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo

    6. 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione , le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

    3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

    4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

    5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti ((, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti ((, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)) e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

  • Art. 170 TUF – Gestione accentrata di strumenti finanziari

    Art. 170 TUF – Gestione accentrata di strumenti finanziari

    Art. 170 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione accentrata di strumenti finanziari

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

  • Art. 97 TUF – (Poteri di indagine e di vigilanza)

    Art. 97 TUF – (Poteri di indagine e di vigilanza)

    Art. 97 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri di indagine e di vigilanza)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l’articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l’articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati, ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori legali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati dell’offerta pubblica.

    2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano agli altri soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero

    6. 3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 94 e

    94-bis. ))

  • Art. 81 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 81 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 81 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176

  • Art. 294 Codice Civile: Pluralità di adottati o di adottanti

    Art. 294 Codice Civile: Pluralità di adottati o di adottanti

    Art. 294 c.c. – Pluralità di adottati o di adottanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi .

    Nessuno può essere adottato da più d’una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

  • Art. 68 Imp. Reg. – controllo del repertorio

    Art. 68 Imp. Reg. – controllo del repertorio

    Art. 68 Imp. Reg. – Controllo del repertorio

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

    2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.

    3. L’ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

  • Art. 79 quinquies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle contropart…

    Art. 79 quinquies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle contropart…

    Art. 79 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’ articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 , secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79-sexies e dall’articolo 79-novies.1.

    2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma

    1. 3. La Banca d’Italia istituisce il collegio di autorità, previsto dall’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 , e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all’articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

    4. La Banca d’Italia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all’AESFEM dalla Banca d’Italia ((…)) .

  • Art. 26-bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle vi

    Art. 26-bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle vi

    Art. 26 Bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

    2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell’autorità giudiziaria; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione; d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell’adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l’articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    3. La presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

    4. Il Ministero dell’economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

  • Art. 128 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 128 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 128 L. Fall. – Approvazione del concordato

    Approvazione del concordato

  • Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento

    Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento

    Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento delle imposte

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. La prova dell’avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

    2. L’ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

    3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 7, l’ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell’imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2678 del codice civile.

    4. Le imposte riscosse dall’ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatarisono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell’eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.

  • Art. 147 TUF – Rappresentante comune

    Art. 147 TUF – Rappresentante comune

    Art. 147 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rappresentante comune

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l’ articolo 2417 del codice civile , intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

    2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37 )) .

    3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall’ articolo 2418 del codice civile intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell’ articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all’assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall’articolo 146, comma 1, lettera c).

    4. L’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un’adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

  • Art. 74 Cont. Trib. – controversie pendenti corte appello

    Art. 74 Cont. Trib. – controversie pendenti corte appello

    Art. 74 Cont. Trib. – Controversie pendenti davanti alla corte d’appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Alle controversie che alla data di cui all’art. 72 pendono davanti alla corte di appello e per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.