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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'Art. 68 D.P.R. 131/1986 disciplina verifica del repertorio da parte dell'Agenzia.
  • Norma rilevante per notai, commercialisti e operatori che curano la registrazione di atti soggetti al tributo.
  • Dal 2027 la disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico imposte indirette (D.Lgs. 1.8.2025 n. 123).
  • Si applica il principio di alternatività IVA-Registro (art. 40) quando l'atto è soggetto a IVA.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 Imp. Reg. – Controllo del repertorio

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.

3. L’ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

L'art. 68 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 disciplina verifica del repertorio da parte dell'Agenzia. Si tratta di una norma che il professionista – commercialista, consulente fiscale o notaio – deve maneggiare con sicurezza ogni volta che assiste un cliente nella formazione, registrazione o riqualificazione di un atto rilevante ai fini del tributo. La sua corretta applicazione incide direttamente sul costo dell'operazione, sulla tempistica degli adempimenti e sulla certezza dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate.

Struttura della norma e ratio

La disposizione si inserisce nell'impianto generale del Testo Unico dell'imposta di registro, che combina regole sostanziali (presupposto, base imponibile, aliquota) e regole procedurali (termini, ufficio competente, modalità di pagamento). Nel caso dell'art. 68, la ratio è garantire la corretta tassazione di controllo del repertorio, prevenendo elusioni e assicurando un trattamento uniforme tra contribuenti che si trovino in situazioni analoghe. Per il cliente SRL o per la parte notarile il messaggio operativo è duplice: rispettare la lettera della norma e, allo stesso tempo, valutare con il consulente se esistano scelte di pianificazione legittime che minimizzino l'onere fiscale complessivo.

Aspetti operativi per il consulente

In sede operativa l'art. 68 richiede di prestare attenzione ai seguenti profili: individuazione esatta del presupposto applicativo, qualificazione dell'atto secondo la tariffa (Parte I o Parte II), rispetto dei termini di richiesta della registrazione previsti dagli artt. 13-14 e – in caso di operazioni complesse – coordinamento con l'imposta sul valore aggiunto secondo il principio di alternatività dell'art. 40. Il commercialista che assiste una SRL nella stipula di contratti rilevanti, o il notaio chiamato a rogare l'atto, deve documentare in modo tracciabile la scelta interpretativa adottata, anche in vista di un possibile controllo formale o sostanziale dell'Agenzia.

Contenuto tecnico dell'articolo

Il testo dell'art. 68 prevede sinteticamente: «1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici…». È fondamentale leggere la norma in combinato disposto con il resto del Testo Unico: in particolare con gli articoli che disciplinano la base imponibile, la liquidazione, la riscossione e le sanzioni, oltre che con la tariffa allegata. Solo una lettura sistematica consente di applicare correttamente l'imposta principale, suppletiva o complementare nei diversi contesti operativi.

Prospettiva 2027 e riordino normativo

Il D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, attuativo della delega per la riforma fiscale, riordina la disciplina delle imposte indirette diverse dall'IVA: dal 2027 la materia qui regolata confluirà in un unico Testo Unico delle imposte indirette, con possibili affinamenti formali ma sostanziale continuità della disciplina. Il professionista è chiamato fin d'ora a presidiare il monitoraggio dei decreti correttivi, dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e delle prime istruzioni operative, così da accompagnare i clienti nella transizione senza soluzione di continuità.

Raccomandazioni operative

Per la SRL e per il professionista che ne cura gli adempimenti è opportuno: (i) verificare in via preventiva la qualificazione dell'atto rispetto all'art. 68; (ii) calendarizzare i termini di registrazione e i relativi pagamenti; (iii) conservare prova della registrazione e degli estremi (data, numero, ufficio) per esibirli in caso di controlli; (iv) valutare l'eventuale opzione per regimi alternativi (cedolare secca, prezzo-valore, regimi agevolati prima casa o piccola proprietà contadina) quando consentita dalla natura dell'operazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 68 del D.P.R. 131/1986?

L'art. 68 disciplina verifica del repertorio da parte dell'Agenzia. Si tratta di una norma del Testo Unico dell'imposta di registro che incide sulla qualificazione fiscale dell'atto, sulla base imponibile e sui termini di registrazione, ed è di applicazione quotidiana per notai e commercialisti.

Come si applica concretamente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate?

In pratica il contribuente o il pubblico ufficiale richiedono la registrazione dell'atto nei termini previsti (di regola 20 o 30 giorni dalla data dell'atto ai sensi degli artt. 13-14), liquidano l'imposta secondo la tariffa allegata e versano contestualmente il tributo tramite F24/F23 o piattaforme telematiche. In caso di termini e modalità del controllo, è consigliabile coordinarsi con il consulente per evitare errori di qualificazione che possano determinare imposta complementare o sanzioni.

Quali novità introduce il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 per il 2027?

Il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 riordina le imposte indirette diverse dall'IVA in un nuovo Testo Unico applicabile dal 2027; la disciplina dell'art. 68 confluisce nella corrispondente disposizione del nuovo TU con sostanziale continuità di contenuto. Resta opportuno monitorare i decreti correttivi e i provvedimenti dell'Agenzia per i necessari adeguamenti operativi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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