Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 194 c.c. – Divisione dei beni della comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

    Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge .

  • Art. 173 c.c. – Amministrazione (abrogato)

    Art. 173 c.c. – Amministrazione (abrogato)

    Art. 173 c.c. – Amministrazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

    Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

    Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario

  • Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore

    Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore

    Art. 174 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 175 c.c. – Cessazione del vincolo (abrogato)

    Art. 175 c.c. – Cessazione del vincolo (abrogato)

    Art. 175 c.c. – Cessazione del vincolo

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.

    In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

    Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima

  • Art. 176 c.c. – Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio (abrogato)

    Art. 176 c.c. – Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio (abrogato)

    Art. 176 c.c. – Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Nel caso previsto dal secondo comma dell’ , se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.

    Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell’art. 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

    Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria

  • Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione

    Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione

    Art. 177 c.c. Oggetto della comunione

    In vigore

    Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

  • Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa

    Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa

    Art. 178 c.c. – Beni destinati all’esercizio di impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa .

  • Art. 179 Codice Civile: Beni personali

    Art. 179 Codice Civile: Beni personali

    Art. 179 c.c. Beni personali

    In vigore

    Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

  • Art. 180 Codice Civile: Amministrazione dei beni della comunione

    Art. 180 Codice Civile: Amministrazione dei beni della comunione

    Art. 180 c.c. Amministrazione dei beni della comunione

    In vigore

    L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

  • Art. 181 Codice Civile: Rifiuto di consenso

    Art. 181 Codice Civile: Rifiuto di consenso

    Art. 181 c.c. Rifiuto di consenso

    In vigore

    Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell’atto è necessaria nell’interesse della famiglia o dell’azienda che a norma della lettera d) dell’articolo 177 fa parte della comunione.

  • Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

    Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

    Art. 182 c.c. Amministrazione affidata ad uno solo dei

    In vigore

    coniugi In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.

  • Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione

    Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione

    Art. 183 c.c. – Esclusione dall’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.

    Il coniuge privato dell’amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.

    La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione .

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