Autore: Andrea Marton

  • Art. 129 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 129 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 129 L. Fall. – Giudizio di omologazione

    Giudizio di omologazione

  • Art. 134 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 134 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 134 L. Fall. – [Rendiconto del curatore]

    [Rendiconto del curatore]

  • Art. 37 Rev. Leg. – Modifiche al codice civile

    Art. 37 Rev. Leg. – Modifiche al codice civile

    Art. 37 Rev. Leg. – Modifiche al codice civile

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Al numero 11) del secondo comma dell’articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    2. Al numero 4) del primo comma dell’articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    3. Al numero 2) del primo comma dell’articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    4. Al numero 5) del primo comma dell’articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    5. All’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giu- stizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    6. All’articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».

    7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».

    8. L’articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). – La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro». Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.

    10. All’articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    11. All’articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    12. L’articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). – La revisione legale dei conti è svolta a norma dell’articolo 2409-bis, primo comma».

    13. All’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

    14. All’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    15. All’articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell’articolo 2409-bis, primo comma.».

    16. All’articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente: «16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

    17. All’articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso; c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    18. All’articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»; b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»; c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    19. All’articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

    20. All’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

    21. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»; b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

    22. All’articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

    23. Al primo comma dell’articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

    24. All’articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    25. Al primo comma dell’articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro».

    26. L’articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). – L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

    27. All’articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse.

    28. All’articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    29. All’articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»; b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

    30. All’articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

    31. Al quinto comma dell’articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

    32. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati re- golamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

    33. All’articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

    34. L’articolo 2624 del codice civile è abrogato.

    35. All’articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «o di revisione» sono soppresse; b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

    36. All’articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

  • Art. 48-bis Cont. Trib. – conciliazione in udienza

    Art. 48-bis Cont. Trib. – conciliazione in udienza

    Art. 48 Bis Cont. Trib. – Conciliazione in udienza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

    2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

    3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

    4. La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 127 quinquies TUF – Maggiorazione del voto

    Art. 127 quinquies TUF – Maggiorazione del voto

    Art. 127 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Maggiorazione del voto

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma

    4. 2. Gli statuti possono altresì disporre l’attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell’elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell’elenco previsto dal comma 4 alla data dell’iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

    3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma

    2. 4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l’accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l’osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

    5. La cessione dell’azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell’ articolo 2442 del codice civile .

    6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un’operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 . Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

    7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell’ articolo 2348 del codice civile .

    8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’ articolo 2437 del codice civile .

    9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma

    4. 10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

    10-bis. ((In ogni caso, il diritto di voto maggiorato di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto e le azioni attribuiscono un solo voto ai fini dell’assunzione delle delibere assembleari aventi ad oggetto: a) operazioni di fusione che comportino l’esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; b) il trasferimento della sede sociale all’estero; c) l’acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell’articolo 112-bis; d) le operazioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell’articolo 133, comma 1; e) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell’articolo 133, comma 1-bis.))

    11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 , o ai sensi dell’ articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218 , se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall’attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell’ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

  • Art. 83 septies TUF – Eccezioni opponibili

    Art. 83 septies TUF – Eccezioni opponibili

    Art. 83 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Eccezioni opponibili

    In vigore dal 01/07/1998

    1. All’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l’emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti. ((68))

  • Art. 122 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 122 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 122 L. Fall. – Concorso dei vecchi e nuovi creditori

    Concorso dei vecchi e nuovi creditori

  • Art. 191 bis TUF – (Sanzioni accessorie)

    Art. 191 bis TUF – (Sanzioni accessorie)

    Art. 191 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni accessorie)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può disporre: a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , o presso fondi pensione; b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico; d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

    2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

    3. Quando l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all’art. 191, la Consob può negare l’approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni. ))

  • Art. 104 ter TUF – (Clausola di reciprocità)

    Art. 104 ter TUF – (Clausola di reciprocità)

    Art. 104 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Clausola di reciprocità)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all’articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.(31)

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 .

    3. La Consob, su istanza dell’offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

    4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall’assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l’offerta ai sensi dell’articolo 102, comma

    1. ((L’autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento)) .

  • Art. 79 undecies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari c…

    Art. 79 undecies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari c…

    Art. 79 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 , secondo quanto disposto dai capi I e II.

    2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualità di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonché l’estensione delle attività o l’esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del regolamento di cui al comma

    1. 3. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonché a designare una o più banche o depositari centrali italiani o UE e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall’articolo 55 del regolamento di cui al comma

    1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 57 dell’indicato regolamento. (73)

    4. La Consob comunica al soggetto richiedente l’esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e

    3. 5. La Consob è l’autorità responsabile della cooperazione con le autorità competenti e le autorità rilevanti degli altri Stati membri, l’AESFEM e l’ABE. La medesima autorità è il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

    6. La Consob adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del regolamento di cui al comma

    1. 6-bis. Ai sensi dell’articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d’Italia individuano e rendono pubblico l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

    7. La Consob esercita, ((sentita)) la Banca d’Italia, le competenze indicate dall’articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d’origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.

    8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorità dello Stato membro d’origine o di quello ospitante e scambiano informazioni, ai sensi dell’articolo 24, del regolamento di cui al comma

    1. Le predette autorità, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

    8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall’articolo 24-bis del regolamento di cui al comma

    1. 9. La Consob esercita ((…)) le competenze indicate dall’articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma

    1. 9-bis. La Consob può adottare, d’intesa con la Banca d’Italia, le disposizioni previste dall’articolo 4-undecies, comma

    4. (73)

    10. La Consob adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.

  • Art. 295 Codice Civile: Adozione da parte del tutore

    Art. 295 Codice Civile: Adozione da parte del tutore

    Art. 295 c.c. – Adozione da parte del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

  • Art. 113 ter TUF – Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate

    Art. 113 ter TUF – Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate

    Art. 113 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014 , nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

    2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.

    3. La Consob, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

    4. La Consob: a) autorizza soggetti terzi rispetto all’emittente all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate; b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate; c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

    5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento: a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2 ((, tenendo conto della necessità di minimizzare gli oneri legati all’adempimento del deposito e verificando, nel contesto della revisione periodica prevista dall’ articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , la disponibilità di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell’accessibilità delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 )) ; b) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob; d) la lingua in cui devono essere comunicate ((, tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione)) ; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

    6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l’emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

    7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

    8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

    9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 66-quater, comma 1, la Consob può: a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate; b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.