Art. 156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Spiegazione
Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri che la legge fa derivare dal matrimonio. È una norma imperativa che fissa un nucleo indisponibile del rapporto coniugale.
Come funziona e quando si applica
Mentre il regime patrimoniale è modificabile con le convenzioni (art. 162), i diritti e doveri personali reciproci (art. 143: assistenza, collaborazione, coabitazione, fedeltà, contribuzione) sono inderogabili: ogni patto contrario è nullo.
Esempio pratico
I coniugi possono scegliere la separazione dei beni, ma non possono accordarsi per escludere l’obbligo di assistenza o di contribuzione previsto dalla legge.
Domande frequenti
I coniugi possono modificare i doveri del matrimonio?
No: i diritti e doveri reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143) sono inderogabili; le convenzioni possono incidere solo sul regime patrimoniale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.