Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti

    Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti

    Art. 156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

    Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

    L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

    Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

  • Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 156-bis c.c. – Cognome della moglie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio .

  • Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 157 c.c. – Cessazione degli effetti della separazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

    La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione .

  • Art. 158 Codice Civile: Separazione consensuale

    Art. 158 Codice Civile: Separazione consensuale

    Art. 158 c.c. – Separazione consensuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Separazione consensuale.

    La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

    Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

    Art. 159 c.c. – Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo .

  • Art. 160 Codice Civile: Diritti inderogabili

    Art. 160 Codice Civile: Diritti inderogabili

    Art. 160 c.c. – Diritti inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio .

    Spiegazione

    Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri che la legge fa derivare dal matrimonio. È una norma imperativa che fissa un nucleo indisponibile del rapporto coniugale.

    Come funziona e quando si applica

    Mentre il regime patrimoniale è modificabile con le convenzioni (art. 162), i diritti e doveri personali reciproci (art. 143: assistenza, collaborazione, coabitazione, fedeltà, contribuzione) sono inderogabili: ogni patto contrario è nullo.

    Esempio pratico

    I coniugi possono scegliere la separazione dei beni, ma non possono accordarsi per escludere l’obbligo di assistenza o di contribuzione previsto dalla legge.

    Domande frequenti

    I coniugi possono modificare i doveri del matrimonio?

    No: i diritti e doveri reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143) sono inderogabili; le convenzioni possono incidere solo sul regime patrimoniale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 c.c. – Riferimento generico a leggi o agli usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

  • Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali

    Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali

    Art. 162 c.c. – Forma delle convenzioni matrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Forma delle convenzioni matrimoniali.

    Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

    La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

    Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194 .

    Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

    Spiegazione

    Le convenzioni matrimoniali (gli accordi con cui i coniugi scelgono il regime patrimoniale) devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità. La scelta della separazione dei beni può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni sono opponibili ai terzi solo con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

    Come funziona e quando si applica

    La forma solenne (notarile) garantisce certezza e ponderazione su scelte di rilievo patrimoniale. In mancanza di convenzione vige il regime legale della comunione dei beni (art. 159).

    Esempio pratico

    Per scegliere un regime diverso dalla comunione – ad esempio la separazione dei beni o un fondo patrimoniale – serve l’atto notarile; la separazione si può anche dichiarare davanti all’ufficiale al momento del matrimonio.

    Domande frequenti

    Come si cambia il regime patrimoniale tra coniugi?

    Con una convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile; la separazione dei beni può essere dichiarata anche nell’atto di matrimonio.

    Cosa succede senza convenzione?

    Si applica il regime legale della comunione dei beni (art. 159).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 155-ter c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli (abrogato)

    Art. 155-ter c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli (abrogato)

    Art. 155-ter c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo]

  • Art. 155-quater c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza (abrogato)

    Art. 155-quater c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza (abrogato)

    Art. 155-quater c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

    Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

    Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

    Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

    Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici

  • Art. 155-quinquies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni (abrogato)

    Art. 155-quinquies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni (abrogato)

    Art. 155-quinquies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

    Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori

  • Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione

    Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione

    Art. 154 c.c. – Riconciliazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.