Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 147 c.c.: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis

    Art. 147 c.c.: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis

    Art. 147 c.c. – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

  • Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri

    Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri

    Art. 148 c.c.

    In vigore

    I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.

  • Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio

    Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio

    Art. 149 c.c. – Scioglimento del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

    Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge .

  • Art. 150 Codice Civile: Separazione personale

    Art. 150 Codice Civile: Separazione personale

    Art. 150 c.c. – Separazione personale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È ammessa la separazione personale dei coniugi.

    La separazione può essere giudiziale o consensuale.

    Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi .

  • Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale

    Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale

    Art. 151 c.c. Separazione giudiziale

    In vigore

    La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

  • Art. 152 c.c. – Separazione per condanna penale (abrogato)

    Art. 152 c.c. – Separazione per condanna penale (abrogato)

    Art. 152 c.c. – Separazione per condanna penale

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole

  • Art. 153 c.c. – Separazione per non fissata residenza (abrogato)

    Art. 153 c.c. – Separazione per non fissata residenza (abrogato)

    Art. 153 c.c. – Separazione per non fissata residenza

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione

  • Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione

    Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione

    Art. 154 c.c. – Riconciliazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta .

  • Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 155 c.c.

    In vigore

    In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

  • Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143-bis c.c. – Cognome della moglie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

  • Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie (abrogato)

    Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie (abrogato)

    Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Cittadinanza della moglie] [La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera]

  • Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 c.c. – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

    A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.