Autore: Andrea Marton

  • Art. 19-ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottopo

    Art. 19-ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottopo

    Art. 19 Ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui: a) all’articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale; b) all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 1 e 5, all’articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo. L’articolo 12 del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2), del TUF. 1 bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l’articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.

  • Art. 67 TUF – Criteri generali di accesso degli operatori

    Art. 67 TUF – Criteri generali di accesso degli operatori

    Art. 67 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri generali di accesso degli operatori

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.

    2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualità di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e

    29-ter. 3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualità di membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente, stabilendo una succursale; b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni.

    4. Possono altresì accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che: a) godono di sufficiente buona reputazione; b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l’adeguato regolamento delle operazioni.

    5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione specifica, nell’ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o partecipanti derivanti: a) dall’istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione; b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede di negoziazione; c) dagli standard professionali imposti al personale di membri o partecipanti che operano sulla sede di negoziazione; d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter; e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

    6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l’integrità dei mercati.

    7. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato.

    7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all’ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all’articolo 2, (( paragrafo 5, punti da 3) a 22) )) , della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 .

    8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla Consob lo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l’accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l’identità dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell’altro Stato membro.

    9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro può dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l’accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della sede di negoziazione. La Consob può chiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine di comunicare l’identità dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica.

    10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d’Italia, previa informativa al Ministero dell’economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonché per l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze può richiedere alla Banca d’Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.

    11. La Consob stipula altresì i citati accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso.

    12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un’impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all’impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato. (73)

  • Art. 85 TUF – Deposito accentrato

    Art. 85 TUF – Deposito accentrato

    Art. 85 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deposito accentrato

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell’attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da ((83-quater)) a 83-undecies.

    2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall’articolo ((82, comma 2)) , avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso ((un depositario centrale di titoli)) deve essere approvata per iscritto. Nell’esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore ((del depositario centrale di titoli)) , quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall’emittente.

    3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. ((Il depositario centrale di titoli)) è ((legittimato)) a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall’articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)) , nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.

  • Art. 127 quater TUF – Maggiorazione del dividendo

    Art. 127 quater TUF – Maggiorazione del dividendo

    Art. 127 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Maggiorazione del dividendo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In deroga all’ articolo 2350, comma 1, del codice civile , gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, ((comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale)) , attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l’assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell’ articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.

    2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, ((abbia detenuto)) , direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia ((esercitato, anche temporaneamente, un’influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall’articolo 122, ovvero un’influenza notevole sulla società)) . In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall’articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell’articolo 106, comma

    1. 3. La cessione dell’azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma

    1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l’applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.

    4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell’ articolo 2348 del codice civile . ((

    4-bis. Colui che ha ottenuto l’assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l’insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l’assegnazione del beneficio.

    4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’ articolo 2437 del codice civile . ))

  • Art. 90 bis TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di ac…

    Art. 90 bis TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di ac…

    Art. 90 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, ((sentita la Banca d’Italia)) , le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell’ articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 ; b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento; c) depositari centrali, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

  • Art. 94 bis TUF – (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e da…

    Art. 94 bis TUF – (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e da…

    Art. 94 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinchè possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell’emissione e del suo impatto sull’emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

    2. Se il prospetto dell’offerta non è disciplinato ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma

    1. 3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall’articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

    4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

    5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

    6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d’offerta definitivo o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, né siano presenti il prezzo massimo o la quantità massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

    7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell’accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

    8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l’articolo 94, commi 5, 6, 7 e

    9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell’articolo

    94. ))

  • Art. 22 TUPI – Articolo

    Art. 22 TUPI – Articolo

    Art. 22 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

    2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

    3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. ))

  • Art. 57 Cont. Trib. – domande nuove in appello

    Art. 57 Cont. Trib. – domande nuove in appello

    Art. 57 Cont. Trib. – Domande ed eccezioni nuove

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

    2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

  • Art. 152 TUF – (Denunzia al tribunale)

    Art. 152 TUF – (Denunzia al tribunale)

    Art. 152 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Denunzia al tribunale)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’ articolo 2396-quater, settimo comma, del codice civile . In tale ipotesi le spese per l’ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori. Si applica l’ articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile .))

    2. ((La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza dell’organo di controllo, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’ articolo 2396-quater del codice civile ; le spese per l’ispezione sono a carico della società.))

    3. ((Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione europea.))

    4. ((Resta fermo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.))

  • Art. 55 novies TUPI – Articolo

    Art. 55 novies TUPI – Articolo

    Art. 55 novies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

    2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ))

  • Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per

    Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per

    Art. 283 c.c. [Effetti e decorrenza della legittimazione per

    Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

    [Abrogato]

  • Art. 17 bis TUPI – Articolo abrogato

    Art. 17 bis TUPI – Articolo abrogato

    Art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo abrogato

    In vigore dal 9/5/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135