Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 TUF – (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni)

    Art. 66 TUF – (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni)

    Art. 66 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc; c) si dotano di meccanismi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell’Unione europea.

    2. Le regole di cui al comma 1, lettera a), assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo corretto, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. Nel caso degli strumenti derivati, tali regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l’esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

    3. I gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione: a) instaurano regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell’ambito del proprio sistema; b) forniscono o si accertano che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai loro clienti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della categoria dei clienti che delle tipologie di strumenti negoziati.

    4. Le sedi di negoziazione si dotano dei meccanismi necessari a controllare regolarmente l’osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione.

    5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento 2017/1129/UE può essere ammesso alla negoziazione, anche senza il consenso dell’emittente, in altri mercati regolamentati, i quali ne informano l’emittente.

    6. Quando uno strumento finanziario che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell’emittente, quest’ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.)) ((73))

  • Art. 114 bis TUF – Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti fin…

    Art. 114 bis TUF – Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti fin…

    Art. 114 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Negli emittenti quotati, i piani di compensi)) basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea ordinaria dei soci. Nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 125-ter, comma 1, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti: a) le ragioni che motivano l’adozione del piano; b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano; b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano; c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati; d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’ articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ; e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni; f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

    2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARO 2024, N. 21)) .

    3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.

  • Art. 135 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91 47

  • Art. 65 ter TUF – (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione)

    Art. 65 ter TUF – (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione)

    Art. 65 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 65-bis, dispone di: a) regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema; b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere il funzionamento del sistema e misure efficaci per attenuare tali rischi; c) risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il funzionamento ordinato, tenuto conto della tipologia di operazioni concluse sul mercato e dei relativi volumi, nonché della portata e del grado di rischio al quale il sistema è esposto.

    2. Gli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, non si applicano alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all’impiego del sistema multilaterale di negoziazione. I membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano detti obblighi nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.)) ((73))

  • Art. 79 novies TUF – Poteri di vigilanza

    Art. 79 novies TUF – Poteri di vigilanza

    Art. 79 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di vigilanza

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e

    7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca d’Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))

  • Art. 192 quinquies TUF – Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate

    Art. 192 quinquies TUF – Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate

    Art. 192 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l’ articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro ((dieci milioni)) . ((98))

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ((un milione e cinquecentomila)) . ((98))

  • Art. 137 TUF – Disposizioni generali

    Art. 137 TUF – Disposizioni generali

    Art. 137 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni generali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e

    135-decies. 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

    3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l’espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

    4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative. ((

    4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell’emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari. ))

  • Art. 57 ter TUF – (Crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto)

    Art. 57 ter TUF – (Crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto)

    Art. 57 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Qualora le attività del fondo comune di investimento italiano o del relativo comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr autorizzata o il gestore estero che lo gestisce possono chiedere la liquidazione del fondo o del comparto. La richiesta di liquidazione si presenta con ricorso al tribunale del luogo in cui la Sgr autorizzata ha la sede legale o, in caso di gestore estero, al tribunale del luogo dove questo ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio o, in mancanza, al tribunale del luogo dove è stato costituito il fondo. Il tribunale, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della Sgr autorizzata o del gestore estero, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo o del comparto con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d’Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dall’articolo 57, comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche Sgr autorizzate o enti. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l’articolo 84, a eccezione del comma 5, del T.U. bancario. Se la Sgr autorizzata che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr autorizzata assumono l’amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.))

    2. ((Qualora il fondo comune di investimento o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 1 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell’incarico degli organi liquidatori, le spese per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla Sgr autorizzata che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla Sgr autorizzata sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la Sgr autorizzata è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l’articolo 92-bis del T.U. bancario.))

    3. ((La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti dei comparti delle Sicav in gestione interna autorizzate, delle Sicaf in gestione interna autorizzate e delle società di partenariato in gestione interna autorizzate, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai comparti delle Sicav in gestione interna, delle Sicaf in gestione interna e delle società di partenariato in gestione interna in luogo dei comparti dei fondi comuni di investimento, e alla Sicav in gestione interna, Sicaf in gestione interna o società di partenariato in gestione interna stesse in luogo della Sgr. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l’articolo 84, comma 5, del T.U. bancario.))

    4. ((La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti degli Oicr societari in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav in gestione esterna, alle Sicaf in gestione esterna o alle società di partenariato in gestione esterna, o ai relativi comparti, in luogo dei fondi comuni di investimento o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi degli articoli 38 o 38-bis in luogo della Sgr autorizzata. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l’articolo 84, comma 5, del T.U. bancario. Qualora la procedura sopra richiamata riguardi un Oicr societario in gestione esterna o tutti i relativi comparti, dalla data di pubblicazione della sentenza di cui al comma 1 cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo dell’Oicr societario in gestione esterna.))

    5. ((Qualora ne ricorrano i relativi presupposti, la Sgr autorizzata o il gestore estero, per conto del fondo comune di investimento o del comparto, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata e la società di partenariato in gestione interna autorizzata, per conto del comparto, possono presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 . Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni e le disposizioni ivi richiamate, intendendosi riferite alla liquidazione di cui al comma 1 in luogo della liquidazione giudiziale. Il tribunale competente comunica tempestivamente alla Banca d’Italia i ricorsi per la concessione di misure cautelari o protettive ovvero per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al presente comma nonché i provvedimenti assunti.))

    6. ((Gli Oicr societari in gestione esterna possono presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e alla parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 . Si applica il comma 5, secondo e terzo periodo.))

    7. ((Il presente articolo si applica anche ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.))

  • Art. 79 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50

  • Art. 170 bis TUF – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della C…

    Art. 170 bis TUF – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della C…

    Art. 170 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2638 del codice civile , chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d’Italia e)) alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

  • Art. 57 quater TUF – (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito…

    Art. 57 quater TUF – (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito…

    Art. 57 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito o del relativo comparto

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Ai GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.))

    2. ((La domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , è proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o più creditori o del pubblico ministero.))

    3. ((In caso di sottoposizione a liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato, l’amministrazione dei FIA da questo gestiti e dei comparti è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione degli stessi. A tal fine, si applicano le disposizioni della liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.))

    4. ((Il tribunale competente per l’avvio della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa tempestivamente la Banca d’Italia dell’apertura della procedura e comunica alla stessa l’avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei comparti.))

    5. ((In deroga a quanto previsto dall’articolo 57-ter e fuori dal caso di liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato previsto dal comma 3, ai FIA o ai relativi comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, nonché ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della società di partenariato sotto soglia registrata, si applica la liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , in quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e

    7. Se il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto è successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato assume l’amministrazione del FIA o del comparto sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto.))

    6. ((La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto di cui al comma 5 può essere presentata da uno o più creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero con ricorso al tribunale del luogo in cui il GEFIA sotto soglia registrato ha la sede legale. Il tribunale, quando accerti l’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 del FIA o del comparto, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale e ne informa tempestivamente la Banca d’Italia.))

    7. ((Il GEFIA sotto soglia registrato, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e dei comparti, deve essere sentito in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore ed è tenuto a fornire le informazioni, i chiarimenti, i documenti e adempiere agli obblighi necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli organi della medesima e dalla legge. Può, altresì, presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del FIA o del comparto, nei casi e alle condizioni in cui la legge legittima a ciò il debitore. Gli effetti che la legge fa discendere dall’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti, pagamenti, rapporti contrattuali o processuali del debitore si intendono riferiti agli atti, ai pagamenti, ai rapporti contrattuali o processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto soglia registrato per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale.))

    8. ((Qualora il FIA o il comparto sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 57-ter, comma 2.))

    9. ((Il GEFIA sotto soglia registrato può, per conto del FIA da questo gestito o del comparto, presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis e III del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 . Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.))

  • Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione

    Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione

    Art. 296 c.c. – Consenso per l’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .