Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato

    Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato

    Art. 131 c.c. – Possesso di stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

  • Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione

    Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione

    Art. 132 c.c. – Mancanza dell’atto di celebrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’art. 452.

    Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

  • Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

    Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

    Art. 133 c.c. – Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

  • Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 c.c. – Omissione di pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono puniti con l’ammenda da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

  • Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 c.c. – Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

  • Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Art. 136 c.c. – Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

  • Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato

    Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato

    Art. 137 c.c. – Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda da lire trecento a lire duemila l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

    La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

  • Art. 121 c.c. – Mancanza di assenso (abrogato)

    Art. 121 c.c. – Mancanza di assenso (abrogato)

    Art. 121 c.c. – Mancanza di assenso

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’art. 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

    L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimonio.

    Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età

  • Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore

    Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore

    Art. 122 c.c. Violenza ed errore

    In vigore

    Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

  • Art. 123 Codice Civile: Simulazione

    Art. 123 Codice Civile: Simulazione

    Art. 123 c.c. – Simulazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

    L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima .

  • Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio

    Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio

    Art. 124 c.c. – Vincolo di precedente matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

  • Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 125 c.c. – Azione del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.