Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore

    Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore

    Art. 122 c.c. Violenza ed errore

    In vigore

    Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

  • Art. 123 Codice Civile: Simulazione

    Art. 123 Codice Civile: Simulazione

    Art. 123 c.c. – Simulazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

    L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima .

  • Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio

    Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio

    Art. 124 c.c. – Vincolo di precedente matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

  • Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 125 c.c. – Azione del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

  • Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

    Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

    Art. 126 c.c. – Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

  • Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso

    Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso

    Art. 109 c.c. – Celebrazione in un comune diverso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’art. 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’art. 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

    La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

  • Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 c.c. – Celebrazione fuori della casa comunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.

  • Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura

    Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura

    Art. 111 c.c. Celebrazione per procura

    In vigore

    I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

  • Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione

    Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione

    Art. 112 c.c. – Rifiuto della celebrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

    Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi.

    Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

  • Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

    Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

    Art. 113 c.c. Matrimonio celebrato davanti a un

    In vigore

    apparente ufficiale dello stato civile Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

  • Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

    Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.

  • Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 c.c. – Matrimonio del cittadino all’estero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

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