Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

    Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.

  • Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 c.c. – Matrimonio del cittadino all’estero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica

    Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica

    Art. 116 c.c. – Matrimonio dello straniero nel Regno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

    Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

    Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

  • Art. 97 c.c. – Documenti per la pubblicazione (abrogato)

    Art. 97 c.c. – Documenti per la pubblicazione (abrogato)

    Art. 97 c.c. – Documenti per la pubblicazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Documenti per la pubblicazione] Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

    Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell’articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall’ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci .

    La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all’ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 20 , 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

    In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l’ufficiale di stato civile accerta d’ufficio, esclusivamente mediante esame dell’atto integrale di nascita, l’assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all’articolo 87.

    Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli

  • Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione

    Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione

    Art. 98 c.c. – Rifiuto della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

    Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

  • Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

    Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

    Art. 99 c.c. – Termine per la celebrazione del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

    Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

  • Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

    Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

    Art. 100 c.c. – Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

    Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

    Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita

    Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita

    Art. 101 c.c. – Matrimonio in imminente pericolo di vita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

    L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

  • Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione

    Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione

    Art. 102 c.c. Persone che possono fare opposizione

    In vigore

    I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione.

  • Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione

    Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione

    Art. 103 c.c. – Atto di opposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 104 Codice Civile: Effetti dell’opposizione

    Art. 104 Codice Civile: Effetti dell’opposizione

    Art. 104 c.c. – Effetti dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

    Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

  • Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

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