Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 95 c.c. – Durata della pubblicazione (abrogato)

    Art. 95 c.c. – Durata della pubblicazione (abrogato)

    Art. 95 c.c. – Durata della pubblicazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

  • Art. 85 TUE – Azioni sismiche

    Art. 85 TUE – Azioni sismiche

    Art. 85 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Azioni sismiche

    In vigore dal 30/06/2003

    64, art. 9) 1. L’edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83. a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale; b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali; c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83; d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall’effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.

  • Art. 74 Codice Civile: Parentela

    Art. 74 Codice Civile: Parentela

    Art. 74 c.c. Parentela (1)

    In vigore

    La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

  • Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela

    Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela

    Art. 75 c.c. – Linee della parentela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

  • Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi

    Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi

    Art. 76 c.c. – Computo dei gradi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

    Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

  • Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela

    Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela

    Art. 77 c.c. – Limite della parentela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

  • Art. 78 Codice Civile: Affinità

    Art. 78 Codice Civile: Affinità

    Art. 78 c.c. – Affinità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

    Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

    L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

    Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

  • Art. 79 Codice Civile: Effetti

    Art. 79 Codice Civile: Effetti

    Art. 79 c.c. – Effetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

  • Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni

    Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni

    Art. 80 c.c. – Restituzione dei doni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

    La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

  • Art. 81 Codice Civile: Risarcimento dei danni

    Art. 81 Codice Civile: Risarcimento dei danni

    Art. 81 c.c. – Risarcimento dei danni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

    Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

    La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

  • Art. 82 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri

    Art. 82 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri

    Art. 82 c.c. – Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

  • Art. 83 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

    Art. 83 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

    Art. 83 c.c. – Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.