Autore: Andrea Marton

  • Art. 148 TUF – (Composizione dell’organo di controllo)

    Art. 148 TUF – (Composizione dell’organo di controllo)

    Art. 148 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Composizione dell’organo di controllo)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Lo statuto della società stabilisce che il riparto dei componenti dell’organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti ovvero un terzo nel caso di organo composto da tre persone. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione dell’organo di controllo risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinchè si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.))

    2. ((Non possono essere eletti componenti dell’organo di controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 2382 del codice civile ; b) il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza, fermo restando che non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di per sé di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.))

    3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Ivass, sono precisati i requisiti di indipendenza di cui al comma 2 e sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti dell’organo di controllo. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.))

    4. ((Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dei componenti dell’organo di controllo è dichiarata dall’organo competente a nominarli entro novanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa di decadenza.))

  • Art. 70 Cont. Trib. – giudizio di ottemperanza

    Art. 70 Cont. Trib. – giudizio di ottemperanza

    Art. 70 Cont. Trib. – Giudizio di ottemperanza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l’obbligo non sia estinto.

    3. Il ricorso indirizzato al presidente della com- missione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

    4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

    5. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio […] può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento.

    6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

    7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio […] che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

    9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

    10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 10 bis. Per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.

  • Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli […] 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1. 1 1. Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. 1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. 1 ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

    2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

    3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta dovuta quando si verifica la condizione o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa.

    4. L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

    5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

    6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

    7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.

    8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

  • Art. 56 Imp. Reg. – riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 56 Imp. Reg. – riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 56 Imp. Reg. – Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l’imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giu- stizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell’ultima decisione non impugnata.

    2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

    3. […]

    4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

  • Art. 186 TUF – (Pene accessorie)

    Art. 186 TUF – (Pene accessorie)

    Art. 186 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Pene accessorie)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 , 30 , 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. )) ((12))

  • Art. 187 duodecies TUF – (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e d…

    Art. 187 duodecies TUF – (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e d…

    Art. 187 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all’articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. )) ((12))

  • Art. 53 Cont. Trib. – forma dell’appello

    Art. 53 Cont. Trib. – forma dell’appello

    Art. 53 Cont. Trib. – Forma dell’appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.

    2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1 , 2 e 3. […]

    3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

  • Art. 98 quinquies TUF – Obblighi informativi

    Art. 98 quinquies TUF – Obblighi informativi

    Art. 98 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi informativi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano: a) l’articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell’offerta; b) l’articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell’offerta.

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44 )) .

    3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall’articolo 98-ter.

  • Art. 190 quater TUF – (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

    Art. 190 quater TUF – (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

    Art. 190 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’ articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

    1-bis. Per i casi di cui all’ articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 è fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

    2. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

    3. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

    4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l’applicazione delle misure di cui all’ articolo 39, paragrafo 2, lettere a) , b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 . Nel caso di violazione della misura di cui all’ articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503 , si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.))

  • Art. 177 TUF – Articolo abrogato

    Art. 177 TUF – Articolo abrogato

    Art. 177 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

  • Art. 115 ter TUF – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)

    Art. 115 ter TUF – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)

    Art. 115 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall’ articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014 , si applicano gli articoli 114 e 115, comma

    1. 2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014 , gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d’asta, dei commissari d’asta e dei sorveglianti d’asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 . ))

  • Art. 37 TUF – Regolamento del fondo

    Art. 37 TUF – Regolamento del fondo

    Art. 37 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regolamento del fondo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

    2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico ((del gestore)) ; ((133)) g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti ((al gestore)) e degli oneri a carico dei partecipanti; ((133)) h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione; i) se il fondo è un fondo feeder ((;)) ((133)) i-bis) ((in caso di gestore estero, la disciplina dell’obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i liquidatori del fondo, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.)) ((133))

    3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione ((del gestore)) anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. ((133))

    4. La Banca d’Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ((ai sensi dell’articolo 36 e con le disposizioni della sezione III del presente capo)) . ((133))

    5. La Banca d’Italia individua le ipotesi in cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d’Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.