Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

  • Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione

    Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione

    Art. 106 c.c. – Luogo della celebrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

  • Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente

    Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente

    Art. 85 c.c. – Interdizione per infermità di mente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.

    Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

  • Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato

    Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato

    Art. 86 c.c. – Libertà di stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.

  • Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione

    Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione

    Art. 87 c.c. – Parentela, affinità, adozione (…) . Non possono contrarre matrimonio fra loro:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Parentela, affinità, adozione …

    .

    Non possono contrarre matrimonio fra loro:

    1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta …

    ;

    2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

    4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

    5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

    6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

    7) i figli adottivi della stessa persona;

    8) l’adottato e i figli dell’adottante;

    9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

    Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione …

    . L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

    Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

    Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

  • Art. 88 Codice Civile: Delitto

    Art. 88 Codice Civile: Delitto

    Art. 88 c.c. – Delitto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

    Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

  • Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze

    Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze

    Art. 89 c.c. – Divieto temporaneo di nuove nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Divieto temporaneo di nuove nozze.

    Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi .

    Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

    Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

  • Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 c.c. – Assistenza del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali .

  • Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità

    Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità

    Art. 91 c.c. [Diversità di razza o di nazionalità] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

    Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.

  • Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 93 c.c. – Pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione

    Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione

    Art. 94 c.c. – Luogo della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

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