Art. 105 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Parentela, affinità, adozione …
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Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta …
;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l’adottato e i figli dell’adottante;
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione …
. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi .
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali .

Articolo abrogato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .