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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Alle società cooperative quotate non si applicano alcune disposizioni dell’art. 125-bis TUF (commi 2 e 4, lettera c) né gli artt. 127-bis e 127-quater TUF.
  • Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal TUF per le cooperative.
  • Il termine per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno (art. 126-bis, comma 2, secondo periodo) è ridotto a dieci giorni per le cooperative.
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Art. 135 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina delle società cooperative

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Alle società cooperative non si applicano gli articoli 125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater)) . ((133))

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, ((secondo periodo)) , è ridotto a dieci giorni. (47) ((133))

Esclusioni applicative per le cooperative quotate

L’art. 135-bis TUF completa il sistema di adattamento della disciplina assembleare del TUF alle società cooperative quotate, individuando le norme del decreto che non trovano applicazione nei loro confronti. Il comma 1 esclude: l’art. 125-bis, commi 2 e 4, lettera c) (rispettivamente: la convocazione dell’assemblea con meccanismi di notifica a distanza in determinati casi e alcune previsioni sul contenuto dell’avviso), l’art. 127-bis (effetti della registrazione post-record date su annullabilità delle delibere e diritto di recesso) e l’art. 127-quater (maggiorazione del dividendo). Queste esclusioni riflettono la specificità della struttura cooperativa: il principio «una testa un voto» e la natura mutualistica rendono strutturalmente incompatibili alcune norme tipicamente pensate per le S.p.A. quotate.

Riduzione del termine per le proposte alternative di delibera

Il comma 3 introduce una deroga procedurale rilevante: il termine previsto dall’art. 126-bis, comma 2, secondo periodo, per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, è ridotto a dieci giorni per le cooperative. La riduzione tiene conto della maggiore snellezza organizzativa delle assemblee cooperative, dove la base sociale spesso numerosa rende difficile rispettare termini più lunghi senza che le assemblee risultino convocate con eccessivo anticipo rispetto alle esigenze gestionali correnti.

Domande frequenti

Le società cooperative quotate possono attribuire una maggiorazione del dividendo agli azionisti fedeli?

No. L’art. 135-bis, comma 1 TUF esclude espressamente l’applicazione dell’art. 127-quater TUF (maggiorazione del dividendo) alle società cooperative quotate.

Entro quando devono essere presentate le proposte alternative di delibera nelle assemblee di cooperative quotate?

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, in deroga al termine ordinario previsto dall’art. 126-bis, comma 2 TUF.

Le norme sulla record date si applicano alle cooperative quotate?

L’art. 127-bis TUF (effetti della registrazione post-record date) non si applica alle cooperative quotate per espressa esclusione dell’art. 135-bis, comma 1 TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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