In sintesi
- Per le società cooperative quotate, le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel TUF per l’esercizio dei diritti dei soci si calcolano in proporzione al numero complessivo dei soci, non al valore del capitale.
- La norma adatta le soglie partecipative standard del TUF alla struttura peculiare delle cooperative, dove vige il principio «una testa, un voto».
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Art. 135 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Percentuali di capitale
In vigore dal 01/07/1998
1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile ((e nel presente decreto)) per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. ((47))
Stesso numero, altri codici
- Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza
- Articolo 135 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 135 Codice del Consumo: Tutela in base ad altre disposizioni
- Articolo 135 Codice della Strada: Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
- Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto
- Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Ratio e adattamento della disciplina alle cooperative quotate
L’art. 135 TUF introduce un criterio di calcolo speciale per le società cooperative con azioni quotate: le percentuali di capitale previste dal codice civile e dal TUF come soglie per l’esercizio di diritti assembleari da parte dei soci sono «rapportate al numero complessivo dei soci stessi», anziché al valore nominale del capitale. La previsione riflette la struttura mutualistica delle cooperative, dove il principio fondamentale è «una testa, un voto»: l’incidenza di ciascun socio nella governance non è proporzionale al capitale detenuto ma alla partecipazione individuale. Ne consegue che, ad esempio, la soglia del quarantesimo di capitale per la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ex art. 126-bis TUF si calcola come un quarantesimo del numero totale dei soci, non del capitale sociale.
Implicazioni pratiche
L’adattamento è necessario perché le norme del TUF sono strutturalmente pensate per le società per azioni con azionariato diffuso, dove il peso di ciascun socio è proporzionale alla quota detenuta. Nelle cooperative quotate (es. banche di credito cooperativo, cooperative di consumo, ecc.) il numero dei soci può essere molto elevato e la quota individuale minima, rendendo inapplicabile, senza adattamento, le soglie in termini di percentuale di capitale. La norma consente quindi di mantenere l’unitarietà del sistema TUF pur rispettando la logica cooperativa. Va segnalato che l’art. 135-bis TUF individua ulteriori deroghe specifiche applicabili alle cooperative, completando il quadro di adattamento.
Domande frequenti
Come si calcolano le soglie partecipative del TUF nelle società cooperative quotate?
Per le cooperative quotate, le percentuali di capitale previste dal TUF per l’esercizio dei diritti dei soci si calcolano sul numero complessivo dei soci, non sul capitale sociale. Ad esempio, per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno serve il consenso di almeno un quarantesimo del totale dei soci.
Perché le cooperative hanno una disciplina speciale nel TUF?
Perché nelle cooperative vige il principio «una testa, un voto» e la quota individuale può essere minima. Le soglie basate sul capitale nominale sarebbero inapplicabili o distorsive; l’art. 135 TUF le adatta alla realtà cooperativa.
L’art. 135 TUF è l’unica norma speciale per le cooperative quotate?
No. L’art. 135-bis TUF introduce ulteriori deroghe specifiche, ad esempio escludendo l’applicazione di alcune disposizioni in materia di convocazione e assemblee. I due articoli vanno letti congiuntamente.