Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Percentuali di capitale

In vigore dal 01/07/1998

1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile ((e nel presente decreto)) per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. ((47))

In sintesi

  • L'art. 135 TUF detta una regola speciale per le società cooperative.
  • Le percentuali di capitale previste per l'esercizio di diritti dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci.
  • La norma riflette il principio mutualistico e il voto capitario tipico delle cooperative.
  • Adatta alla cooperativa i meccanismi di tutela delle minoranze pensati per le società di capitali.
  • Opera in coordinamento con il codice civile e con le altre disposizioni del TUF.
Indice dei contenuti

L'art. 135 del d.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza, TUF) detta una regola di adattamento delle soglie di capitale alle peculiarità delle società cooperative. La norma stabilisce che, per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel medesimo decreto per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. Si tratta di una disposizione di coordinamento che tiene conto della struttura organizzativa propria della cooperativa, profondamente diversa da quella delle società lucrative, dove la partecipazione e i diritti sono normalmente commisurati alla quota di capitale posseduta.

La specificità della società cooperativa

La cooperativa è caratterizzata dallo scopo mutualistico e da un assetto organizzativo nel quale la persona del socio prevale sul capitale conferito. Espressione tipica di questa impostazione è il principio del voto capitario, in base al quale ciascun socio dispone, di regola, di un solo voto a prescindere dall'entità della partecipazione. In un simile contesto, le soglie di capitale previste dalla legge per l'esercizio di determinati diritti sociali, pensate avendo a mente le società di capitali, rischierebbero di risultare inadeguate o inapplicabili. L'art. 135 TUF risolve il problema rapportando tali percentuali al numero complessivo dei soci.

Il meccanismo di adattamento delle soglie

Numerose disposizioni, sia del codice civile sia del TUF, subordinano l'esercizio di diritti delle minoranze al raggiungimento di una determinata percentuale di capitale: si pensi ai diritti di chiedere la convocazione dell'assemblea, di promuovere iniziative o di esercitare altri poteri di controllo e di reazione. La norma in commento traduce queste soglie, espresse in termini di capitale, in soglie commisurate al numero dei soci. In tal modo il legislatore assicura che i meccanismi di tutela delle minoranze conservino la loro funzione anche nelle cooperative, dove il riferimento al capitale sarebbe poco significativo data la centralità della persona del socio.

La ratio: tutela delle minoranze coerente con il modello cooperativo

La finalità della disposizione è garantire che gli strumenti di protezione delle minoranze e di partecipazione dei soci restino effettivi anche in un modello societario fondato sulla mutualità. Rapportare le percentuali al numero dei soci consente di individuare una porzione qualificata della compagine sociale legittimata a esercitare i diritti, in coerenza con il principio per cui, nella cooperativa, ciò che conta è l'aggregazione di un congruo numero di soci più che la concentrazione di capitale. La norma realizza dunque una traduzione fedele della logica delle soglie nel linguaggio proprio della cooperativa.

Il coordinamento con il codice civile e con il TUF

L'art. 135 TUF opera come norma di raccordo tra discipline diverse. Esso richiama espressamente sia le percentuali individuate nel codice civile sia quelle previste nel TUF, segnalando la propria vocazione a coprire in modo generale tutte le ipotesi in cui un diritto sociale è subordinato a una soglia di capitale. Questo collegamento sistematico è essenziale: la disposizione non introduce nuovi diritti, ma stabilisce la chiave di lettura con cui applicare alle cooperative le soglie già previste altrove. La riforma del diritto societario e gli interventi successivi sulla disciplina delle cooperative vanno tenuti presenti nell'individuare in concreto le norme richiamate.

Le cooperative quotate e i mercati finanziari

La collocazione della disposizione nel TUF evidenzia la sua particolare rilevanza per le cooperative che ricorrono al mercato dei capitali. Quando una cooperativa emette strumenti finanziari diffusi o quotati, l'esigenza di assicurare adeguati strumenti di tutela ai soci e agli investitori si fa più intensa, e il corretto adattamento delle soglie diventa decisivo per il funzionamento dei meccanismi di governance. La norma contribuisce così a integrare il modello cooperativo nel sistema di regole proprio dei mercati finanziari, preservandone al contempo l'identità mutualistica.

Indicazioni applicative

Sul piano operativo, l'interprete che debba verificare la legittimazione di un gruppo di soci all'esercizio di un diritto subordinato a soglia deve, nelle cooperative, convertire la percentuale di capitale prevista dalla norma di riferimento in una percentuale calcolata sul numero complessivo dei soci. Questa operazione richiede di individuare con precisione la disposizione che prevede la soglia, la sua finalità e l'esatta consistenza della compagine sociale al momento rilevante. Una corretta applicazione dell'art. 135 TUF garantisce che i diritti dei soci siano esercitabili secondo modalità coerenti con la natura della cooperativa.

Il principio mutualistico e il superamento della logica del capitale

La regola dell'art. 135 TUF non è una semplice tecnicità, ma riflette un'opzione di fondo dell'ordinamento delle cooperative: la subordinazione del capitale alla persona del socio. Nelle società lucrative i diritti sociali si misurano sulla partecipazione al capitale, perché il capitale esprime la misura dell'interesse economico e del rischio assunto. Nelle cooperative, invece, prevale la dimensione personale e mutualistica: i soci partecipano per soddisfare bisogni comuni, e il loro peso non si commisura all'apporto di capitale. Rapportare le percentuali al numero dei soci significa coerentemente applicare a questo modello la logica che gli è propria, evitando di trapiantarvi meccanismi pensati per realtà societarie strutturalmente diverse.

L'importanza della corretta individuazione della base di calcolo

L'applicazione concreta della norma richiede particolare attenzione nell'individuare la base di calcolo, costituita dal numero complessivo dei soci. Tale numero può variare nel tempo, data la natura della compagine cooperativa, caratterizzata dal principio della porta aperta e dalla variabilità del capitale e dei soci. Per stabilire se una determinata soglia sia raggiunta occorre quindi riferirsi alla consistenza della compagine sociale nel momento rilevante. Una rigorosa determinazione della base di calcolo è essenziale per garantire la certezza dell'esercizio dei diritti dei soci e per prevenire contestazioni sulla legittimazione di chi intenda avvalersi delle prerogative subordinate al raggiungimento delle percentuali previste dalla legge.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 135 TUF?

Stabilisce che, per le società cooperative, le percentuali di capitale previste dal codice civile e dal TUF per l'esercizio di diritti dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci.

Perché le cooperative hanno una regola speciale?

Perché nella cooperativa prevale lo scopo mutualistico e il voto capitario: il riferimento al capitale risulterebbe poco significativo, mentre conta il numero dei soci.

Quali diritti sono interessati dalla norma?

In linea generale i diritti delle minoranze e dei soci subordinati al raggiungimento di una soglia di capitale, come quelli di convocazione e di controllo previsti dal codice civile e dal TUF.

La norma introduce nuovi diritti per i soci?

No: non crea nuovi diritti, ma fornisce la chiave per applicare alle cooperative le soglie già previste altrove, convertendole in percentuali sul numero dei soci.

La disposizione riguarda anche le cooperative quotate?

Sì: la sua collocazione nel TUF la rende particolarmente rilevante per le cooperative che ricorrono al mercato dei capitali, dove la tutela dei soci è più intensa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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