Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 134 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Aumenti di capitale
In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 )) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.
Vedi anche
→TUF art. 133 - Art. 133 TUF - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni→TUF art. 135 - Art. 135 TUF - Percentuali di capitale→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 128 TUF – Articolo abrogato→Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo→Art. 127 quinquies TUF – Maggiorazione del voto→Art. 127 quater TUF – Maggiorazione del dividendo→Art. 127 ter TUF – Diritto di porre domande prima dell’assemblea→Art. 127 bis TUF – (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)→Art. 127 TUF – (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 134 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) costituisce oggi un guscio normativo: tutte le sue componenti precettive sono state progressivamente soppresse o abrogate, sicché la disposizione non esprime più alcuna regola applicabile. La sua lettura ha esclusivamente valore storico e di coordinamento sistematico, utile a comprendere come la disciplina degli aumenti di capitale delle società quotate si sia spostata verso il codice civile.
Lo svuotamento progressivo
Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Il comma 2 era già stato abrogato dal D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, mentre il comma 3 era venuto meno con il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Si tratta di un esempio tipico di abrogazione frazionata, in cui un articolo perde i propri contenuti in momenti successivi, fino a restare formalmente presente nel testo ma privo di portata applicativa.
Dove vive oggi la disciplina
La materia degli aumenti di capitale è oggi governata, in via generale, dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con le specificità dettate per le società con azioni quotate in mercati regolamentati. Il TUF conserva regole speciali in tema di operazioni sul capitale e tutela del mercato, ma il presidio diretto un tempo affidato all'art. 134 è stato riassorbito nelle disposizioni codicistiche e nelle norme di settore. Per individuare le regole vigenti occorre quindi fare riferimento al codice civile e alle altre disposizioni del TUF tuttora in vigore.
Indicazione operativa
Nella pratica, citare l'art. 134 TUF come fonte di un obbligo o di una facoltà sarebbe un errore: la norma non disciplina più nulla. Chi deve verificare i presupposti, le maggioranze o le modalità di un aumento di capitale di una società quotata deve muovere dalle disposizioni codicistiche e dalle norme regolamentari di settore, considerando questo articolo come testimonianza dell'assetto normativo previgente.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob
Il Regolamento Emittenti Consob dà attuazione all'art. 134 TUF stabilendo che per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione la relazione degli amministratori e il parere del revisore debbano essere pubblicati almeno 15 giorni prima dell'assemblea, resi disponibili in sede e comunicati alla società di gestione del mercato.
Domande frequenti
L'art. 134 TUF è ancora applicabile?
No. Tutti i suoi commi sono stati soppressi o abrogati. La disposizione è priva di contenuto precettivo e ha solo valore storico.
Quando sono stati abrogati i commi?
Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 91/2014 (conv. L. 116/2014); il comma 2 dal D.Lgs. 184/2012; il comma 3 dal D.Lgs. 37/2004.
Dove si trova oggi la disciplina degli aumenti di capitale?
Negli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con le regole speciali per le società quotate, e nelle altre disposizioni del TUF tuttora vigenti.
Posso citare l'art. 134 TUF in un atto?
È sconsigliabile come fonte di una regola: non disciplina più nulla. Lo si può richiamare solo per ricostruire l'evoluzione normativa.
Perché l'articolo resta nel testo se è vuoto?
È frequente che le abrogazioni frazionate lascino l'articolo formalmente presente ma privo di contenuto, per non alterare la numerazione del testo unico.