Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Aumenti di capitale

In vigore dal 01/07/1998

1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 )) .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

In sintesi

  • L'art. 134 TUF, nella sua versione originaria, disciplinava profili degli aumenti di capitale delle società quotate.
  • Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 91/2014, convertito dalla L. 116/2014.
  • I commi 2 e 3 sono stati abrogati rispettivamente dal D.Lgs. 184/2012 e dal D.Lgs. 37/2004.
  • La disposizione è oggi priva di contenuto precettivo: la materia è confluita nel codice civile e in altre fonti.
  • L'articolo va consultato solo per ricostruire l'evoluzione storica della disciplina.
Indice dei contenuti

L'art. 134 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) costituisce oggi un guscio normativo: tutte le sue componenti precettive sono state progressivamente soppresse o abrogate, sicché la disposizione non esprime più alcuna regola applicabile. La sua lettura ha esclusivamente valore storico e di coordinamento sistematico, utile a comprendere come la disciplina degli aumenti di capitale delle società quotate si sia spostata verso il codice civile.

Lo svuotamento progressivo

Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Il comma 2 era già stato abrogato dal D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, mentre il comma 3 era venuto meno con il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Si tratta di un esempio tipico di abrogazione frazionata, in cui un articolo perde i propri contenuti in momenti successivi, fino a restare formalmente presente nel testo ma privo di portata applicativa.

Dove vive oggi la disciplina

La materia degli aumenti di capitale è oggi governata, in via generale, dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con le specificità dettate per le società con azioni quotate in mercati regolamentati. Il TUF conserva regole speciali in tema di operazioni sul capitale e tutela del mercato, ma il presidio diretto un tempo affidato all'art. 134 è stato riassorbito nelle disposizioni codicistiche e nelle norme di settore. Per individuare le regole vigenti occorre quindi fare riferimento al codice civile e alle altre disposizioni del TUF tuttora in vigore.

Indicazione operativa

Nella pratica, citare l'art. 134 TUF come fonte di un obbligo o di una facoltà sarebbe un errore: la norma non disciplina più nulla. Chi deve verificare i presupposti, le maggioranze o le modalità di un aumento di capitale di una società quotata deve muovere dalle disposizioni codicistiche e dalle norme regolamentari di settore, considerando questo articolo come testimonianza dell'assetto normativo previgente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Consob

Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999) - art. 135-octies, Aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione

Il Regolamento Emittenti Consob dà attuazione all'art. 134 TUF stabilendo che per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione la relazione degli amministratori e il parere del revisore debbano essere pubblicati almeno 15 giorni prima dell'assemblea, resi disponibili in sede e comunicati alla società di gestione del mercato.

Domande frequenti

L'art. 134 TUF è ancora applicabile?

No. Tutti i suoi commi sono stati soppressi o abrogati. La disposizione è priva di contenuto precettivo e ha solo valore storico.

Quando sono stati abrogati i commi?

Il comma 1 è stato soppresso dal D.L. 91/2014 (conv. L. 116/2014); il comma 2 dal D.Lgs. 184/2012; il comma 3 dal D.Lgs. 37/2004.

Dove si trova oggi la disciplina degli aumenti di capitale?

Negli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con le regole speciali per le società quotate, e nelle altre disposizioni del TUF tuttora vigenti.

Posso citare l'art. 134 TUF in un atto?

È sconsigliabile come fonte di una regola: non disciplina più nulla. Lo si può richiamare solo per ricostruire l'evoluzione normativa.

Perché l'articolo resta nel testo se è vuoto?

È frequente che le abrogazioni frazionate lascino l'articolo formalmente presente ma privo di contenuto, per non alterare la numerazione del testo unico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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