← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il soggetto a cui favore siano state registrate azioni successivamente alla record date (art. 83-sexies, comma 2) e prima dell’apertura dei lavori assembleari è considerato assente, ai fini dell’annullabilità delle delibere ex art. 2377 c.c.
  • Lo stesso soggetto è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni ai fini del diritto di recesso ex art. 2437 c.c.
  • La disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse su sistemi multilaterali di negoziazione italiani o UE, con consenso dell’emittente.
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Art. 127 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Ai fini dell’ articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea, è considerato assente all’assemblea.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’ articolo 2437 del codice civile , colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all’articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni.

3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione europea con il consenso dell’emittente. ))

Contesto: la record date nelle società quotate

L’art. 127-bis TUF si inserisce nel sistema della record date introdotto con il recepimento della direttiva shareholders' rights. Nelle società quotate, il diritto di intervento e di voto in assemblea spetta a chi risulta titolare delle azioni alla data indicata dall’art. 83-sexies, comma 2 TUF (record date: tipicamente il settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea). Chi acquista le azioni dopo la record date non ha diritto di voto, ma può comunque ricevere la registrazione in conto degli strumenti finanziari prima dell’apertura dell’assemblea.

Assenza ai fini dell’annullabilità delle delibere (comma 1)

Il comma 1 chiarisce che, ai fini dell’art. 2377 c.c. sull’annullabilità delle delibere assembleari, il soggetto che abbia ottenuto la registrazione delle azioni dopo la record date e prima dell’apertura dell’assemblea è equiparato a un assente. Ciò significa che non può essere conteggiato nel quorum deliberativo e, dal punto di vista della legittimazione all’impugnazione, si trova nella stessa posizione di chi non era presente. La norma risolve così un potenziale conflitto tra il dato formale (registrazione in conto prima dell’assemblea) e la disciplina sostanziale del diritto di voto (cristallizzato alla record date).

Non concorso all’approvazione ai fini del recesso (comma 2)

Il comma 2 estende la medesima logica al diritto di recesso ex art. 2437 c.c.: il soggetto che abbia ottenuto la registrazione dopo la record date è considerato non aver concorso all’approvazione della delibera che attiva il recesso. Questa previsione ha implicazioni pratiche rilevanti: chi acquista le azioni nel periodo compreso tra la record date e l’assemblea può quindi esercitare il recesso come se avesse votato contro, potendo così liquidare l’investimento al valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter c.c. Tizio, ad esempio, che acquisti azioni di Delta Quotata S.p.A. il giorno prima dell’assemblea che delibera una fusione trasformativa, potrà esercitare il recesso nonostante non fosse presente al voto.

Applicabilità ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

Il comma 3 estende l’ambito applicativo dell’art. 127-bis alle società italiane le cui azioni siano ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) italiani o di altri Paesi UE, purché con il consenso dell’emittente. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto al solo mercato regolamentato, che riflette la crescente importanza degli MTF nel panorama dei mercati finanziari europei post-MiFID II.

Domande frequenti

Chi acquista azioni dopo la record date può partecipare e votare in assemblea?

No. Il diritto di voto nelle assemblee delle società quotate spetta a chi è titolare delle azioni alla record date (art. 83-sexies, comma 2 TUF). Chi acquista dopo tale data non ha diritto di voto, anche se riceve la registrazione in conto prima dell’apertura dell’assemblea.

Il compratore post-record date può impugnare una delibera assembleare?

Ai fini dell’annullabilità ex art. 2377 c.c., è considerato assente dall’assemblea. La legittimazione all’impugnazione spetta agli assenti, ma con i limiti (di quota minima o di tipo di vizio) previsti dallo stesso art. 2377 c.c.

Chi ha comprato azioni tra la record date e l’assemblea può esercitare il recesso?

Sì. Il comma 2 dell’art. 127-bis TUF lo considera come se non avesse concorso all’approvazione della delibera, consentendogli di esercitare il recesso ex art. 2437 c.c. nei casi previsti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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