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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob, sentite Banca d'Italia, IVASS e COVIP, disciplina con regolamento le comunicazioni degli investitori istituzionali ai gestori di attivi sulla strategia d'investimento.
  • La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce le modalità di pubblicazione delle informazioni relative all’impegno azionario dei gestori di attivi.
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Art. 124 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri regolamentari)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. La Consob, sentite la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall’articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.

2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalità di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all’articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e

3. 3. L’IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, i termini e le modalità di pubblicazione delle seguenti informazioni: a) la politica di impegno degli investitori istituzionali, le modalità di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui all’articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3; b) gli elementi della strategia di investimento azionario adottata dagli investitori istituzionali o dell’accordo stipulato con il gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all’articolo 124-sexies, commi 1, 2 e

3. 4. La Consob detta con regolamento termini e modalità di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all’articolo 124-octies.)) ((89))

I poteri regolamentari della Consob sulla Sezione IV-bis: engagement degli investitori istituzionali

L’art. 124-novies TUF attribuisce alla Consob il potere regolamentare di disciplinare le comunicazioni e la pubblicazione delle informazioni previste dalla Sezione IV-bis del Capo IV TUF, dedicata agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi e ai consulenti in materia di voto.

La Sezione IV-bis, introdotta in attuazione della direttiva shareholders' rights II (2017/828/UE), ha l’obiettivo di promuovere l’engagement (impegno) degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi nelle società partecipate, incentivando un approccio di investimento di lungo periodo e responsabile. Il regolamento Consob disciplina i dettagli tecnici di questo impegno: termini, modalità e canali delle comunicazioni previste dagli artt. 124-quinquies (politica di impegno), 124-sexies (strategia d'investimento) e 124-septies (trasparenza dei gestori di attivi).

Il coordinamento istituzionale

La norma prevede che la Consob, nel definire la propria regolamentazione, senta preventivamente la Banca d'Italia, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Questo coordinamento riflette la varietà dei soggetti che rientrano nella categoria di «investitori istituzionali»: non solo i fondi comuni di investimento (vigilati dalla Banca d'Italia e dalla Consob), ma anche le compagnie assicurative (IVASS) e i fondi pensione (COVIP).

Domande frequenti

Chi approva le regole di dettaglio sull’engagement degli investitori istituzionali nelle quotate?

La Consob, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia, l’IVASS e la COVIP. Il coinvolgimento di più autorità riflette la varietà degli investitori istituzionali soggetti alla disciplina (fondi comuni, assicurazioni, fondi pensione).

Perché la COVIP è coinvolta nella regolamentazione sull’engagement azionario?

Perché i fondi pensione rientrano nella categoria degli «investitori istituzionali» soggetti agli obblighi di engagement previsti dalla Sezione IV-bis TUF. La COVIP è l’autorità di vigilanza sui fondi pensione e la sua consultazione garantisce coerenza con la normativa previdenziale.

L’art. 124-novies attribuisce alla Consob poteri regolamentari su tutti gli aspetti della Sezione IV-bis o solo su alcuni?

La norma ha due commi distinti: il comma 1 riguarda le comunicazioni degli investitori istituzionali ai gestori di attivi (art. 124-septies), adottato sentite Banca d'Italia, IVASS e COVIP; il comma 2 riguarda le modalità di pubblicazione delle informazioni sull’engagement, adottato sentita la sola Banca d'Italia.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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