← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno (engagement policy) che descrive le modalità di monitoraggio e dialogo con le società partecipate.
  • La politica di impegno descrive come monitorare le società su strategia, performance, rischi ESG e governo societario.
  • Gli investitori e i gestori che non adottano una politica di impegno devono darne pubblica spiegazione (comply or explain).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Politica di impegno)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all’oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e

2. 4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell’attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma

1. 5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line.

6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all’esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.)) ((89))

La politica di impegno: dalla proprietà passiva all’ownership attiva

L’art. 124-quinquies TUF impone agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi di adottare e comunicare al pubblico una «politica di impegno» (engagement policy) che descriva le modalità con cui integrano il loro ruolo di azionisti nella strategia di investimento. La norma segna il passaggio da una concezione «passiva» della proprietà azionaria, in cui l’investitore si limita a comprare e vendere titoli, a una concezione «attiva», in cui l’investitore monitora le società partecipate e dialoga con esse per migliorarne la performance nel lungo termine.

Il contenuto della politica di impegno

La politica di impegno deve descrivere almeno: (a) le modalità di monitoraggio delle società partecipate su strategia aziendale, performance finanziaria, fattori ESG e governo societario; (b) le modalità di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti connessi alle azioni; (c) le modalità di dialogo con gli organi della società partecipata; (d) le politiche di gestione dei conflitti di interesse nell’ambito dell’engagement; (e) le modalità di cooperazione con altri azionisti (coalizioni).

Il meccanismo «comply or explain»

Il comma 3 prevede che gli investitori istituzionali e i gestori che non adottano una politica di impegno debbano spiegare pubblicamente la ragione di tale scelta (meccanismo «comply or explain»). La non adozione non è vietata, ma deve essere motivata in modo trasparente verso il mercato. Questa flessibilità è giustificata dalla varietà dei soggetti coinvolti: alcune categorie di investitori istituzionali potrebbero avere ragioni strutturali per non adottare una politica di engagement attiva (es. fondi con orizzonte molto breve, fondi con strutture passive come gli ETF).

Domande frequenti

Una SGR che gestisce fondi azionari deve adottare una politica di impegno?

Sì, ai sensi dell’art. 124-quinquies TUF. La politica deve descrivere come la SGR monitora le società partecipate su strategia, performance, fattori ESG e governance, e come esercita i diritti di voto e dialoga con gli emittenti.

Un investitore istituzionale può non avere una politica di impegno?

Sì, ma deve comunicare pubblicamente la ragione di tale scelta (meccanismo comply or explain). La non adozione deve essere spiegata in modo trasparente; non è sufficiente il silenzio.

La politica di impegno deve essere aggiornata periodicamente?

Sì. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi devono pubblicare annualmente le azioni intraprese in attuazione della politica di impegno (report di engagement), in modo da consentire al mercato di verificarne l’effettiva applicazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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