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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 125 TUF – Convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli amministratori convocano l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell’atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell’interesse della società, deliberare di non procedere alla convocazione.
3. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, può ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.
4. Se la richiesta è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l’ articolo 2367 del codice civile
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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