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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
  • In caso di convocazioni successive alla prima, se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve tenersi entro trenta giorni.
  • I termini dell’art. 125-bis, commi 1 e 2, si riducono a ventuno giorni, purché l’elenco delle materie non venga modificato.
  • Le liste già depositate per l’elezione degli amministratori e del sindaco di minoranza restano valide anche per la nuova convocazione; è tuttavia ammessa la presentazione di nuove liste con termini ridotti.
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Art. 126 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Convocazioni successive alla prima

In vigore dal 01/07/1998

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

37. ((

2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall’articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l’elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 2, le liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l’emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall’articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni. ))

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

37. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

37. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

Ratio e contesto normativo

L’art. 126 TUF disciplina le convocazioni assembleari successive alla prima nelle società quotate, coordinando la relativa disciplina con le norme sugli avvisi di convocazione (art. 125-bis TUF). Il comma 1, originariamente dedicato a profili procedurali di dettaglio, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 37/2004, semplificando il quadro normativo e concentrando nella disciplina codicistica i presupposti generali.

Termini per la seconda (e ulteriore) convocazione

Il comma 2, nella formulazione vigente, stabilisce che qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, il termine per la celebrazione di tali assemblee è di trenta giorni, ove il giorno non sia già indicato nell’avviso di convocazione originario. Si tratta di una previsione di chiusura: il legislatore ha voluto evitare che la mancata indicazione del giorno di seconda convocazione nella prima comunicazione determinasse un’indeterminatezza paralizzante per i soci e per il mercato. In pratica, le società quotate quasi sempre indicano già nell’avviso originario la data della seconda convocazione, rendendo il termine suppletivo di trenta giorni un’ipotesi residuale.

Riduzione dei termini procedurali e invarianza dell’ordine del giorno

Un profilo applicativo di rilievo riguarda la compressione dei termini previsti dall’art. 125-bis, commi 1 e 2 TUF: in caso di convocazione successiva alla prima, detti termini si riducono a ventuno giorni, a condizione che l’elenco delle materie da trattare non venga modificato. La ratio è evidente: se l’ordine del giorno resta immutato, i soci hanno già avuto modo di ricevere le informazioni pertinenti nella fase preparatoria della prima convocazione e non necessitano di un ulteriore termine pieno. Diversamente, qualsiasi modifica all’ordine del giorno comporterebbe il ripristino dei termini ordinari, a tutela del diritto di tutti gli azionisti a un’informazione preventiva adeguata.

Elezione degli organi sociali e validità delle liste

La disposizione prevede espressamente che, nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’art. 125-bis, comma 2 TUF (cioè ai fini dell’elezione del consiglio di amministrazione o del sindaco di minoranza), le liste già depositate presso l’emittente siano considerate valide anche per la nuova convocazione. Tale soluzione preserva il lavoro preparatorio svolto dagli azionisti che hanno già raccolto le firme e depositato le liste nei termini previsti, evitando che un quorum non raggiunto in prima convocazione costringa a ripetere integralmente il procedimento di presentazione delle candidature. È tuttavia consentita la presentazione di nuove liste, con termini ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni ex art. 147-ter, comma 1-bis TUF.

Implicazioni pratiche per gli emittenti quotati

Sul piano operativo, i responsabili della governance di Delta Quotata S.p.A. devono prestare attenzione alla coerenza tra avviso di convocazione, data di seconda convocazione e termini di deposito delle liste. Un errore nella sequenza temporale, ad esempio, la fissazione della seconda convocazione oltre i trenta giorni senza previa indicazione nell’avviso, può esporre la società a contestazioni sulla regolarità dell’assemblea. La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che le irregolarità procedurali delle convocazioni assembleari nelle società quotate possono incidere sulla validità delle delibere assunte.

Domande frequenti

Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell’avviso originario, entro quando deve tenersi l’assemblea?

L’assemblea in seconda (o ulteriore) convocazione deve tenersi entro trenta giorni dalla data prevista per la prima convocazione, in forza del comma 2 dell’art. 126 TUF.

I termini previsti dall’art. 125-bis si riducono sempre in caso di seconda convocazione?

Sì, i termini di cui all’art. 125-bis, commi 1 e 2, si riducono a ventuno giorni, ma solo se l’elenco delle materie da trattare non viene modificato rispetto alla prima convocazione.

Le liste di candidati già depositate per la prima convocazione sono valide anche per la seconda?

Sì, le liste depositate per l’elezione degli amministratori e del sindaco di minoranza restano valide per la nuova convocazione. È comunque ammessa la presentazione di nuove liste, con termini ridotti a quindici e dieci giorni ex art. 147-ter, comma 1-bis TUF.

Cosa accade se la società modifica l’ordine del giorno per la seconda convocazione?

In caso di modifica dell’elenco delle materie, non si applicano i termini ridotti: tornano a operare i termini ordinari previsti dall’art. 125-bis TUF, a garanzia dell’adeguata informazione dei soci.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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