- Le società quotate pubblicano sul sito Internet i documenti e le informazioni relativi all’assemblea entro i termini previsti per ciascuna materia all’ordine del giorno.
- Il sito Internet deve mantenere i documenti assembleari disponibili per almeno un anno dopo la data dell’assemblea.
- La Consob determina con regolamento quali documenti aggiuntivi devono essere pubblicati sul sito e i relativi termini.
Art. 125 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sito Internet
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della società: a) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all’assemblea; b) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari; c) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell’assemblea. Il verbale dell’assemblea di cui all’ articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell’assemblea. ((2-bis. La società trasmette ai depositari centrali, con le modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 82, comma 4-bis, le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 92, comma 3.)) ((89))
Il sito Internet come strumento di democrazia assembleare
L’art. 125-quater TUF disciplina l’utilizzo del sito Internet della società quotata come strumento principale di comunicazione con gli azionisti in occasione dell’assemblea. La norma mira a semplificare e rendere più accessibile la partecipazione assembleare degli azionisti, in particolare quelli non residenti in Italia, attraverso la messa a disposizione in formato digitale di tutti i documenti rilevanti.
Il sito Internet della società quotata deve contenere, entro i termini previsti per ciascuna materia all’ordine del giorno: (a) i documenti che devono essere messi a disposizione dal momento della pubblicazione dell’avviso di convocazione (es. bilanci, relazioni degli amministratori, proposte di delibera); (b) i documenti che devono essere pubblicati in un momento successivo (es. relazioni di minoranza sulle materie all’ordine del giorno, proposte degli azionisti aggiuntive ex art. 126-bis TUF).
Il periodo minimo di conservazione
Il sito Internet deve mantenere i documenti assembleari disponibili per almeno un anno dopo la data dell’assemblea. Questa previsione ha una funzione di storicizzazione dell’informativa assembleare: gli investitori e gli analisti possono consultare le delibere assembleari e i documenti collegati anche dopo la conclusione dell’assemblea, facilitando la verifica delle politiche di governance nel tempo.
Le indicazioni della Consob
La Consob determina con regolamento i documenti aggiuntivi che devono essere pubblicati sul sito e i relativi termini, in modo da adeguare gli obblighi alle specificità delle diverse tipologie di assemblee (ordinaria annuale, straordinaria, assemblee speciali per categorie di azioni). Il regolamento Consob può anche prescrivere formati standardizzati per garantire la confrontabilità dei documenti tra diversi emittenti.
Domande frequenti
Dove deve pubblicare il bilancio annuale un emittente quotato in vista dell’assemblea?
Sul proprio sito Internet, entro i termini previsti per la materia all’ordine del giorno (bilancio d'esercizio), ai sensi dell’art. 125-quater TUF. Il bilancio deve rimanere disponibile sul sito per almeno un anno dopo l’assemblea.
Quanto tempo i documenti assembleari devono essere conservati sul sito Internet della società quotata?
Almeno un anno dopo la data dell’assemblea. Questo requisito garantisce che gli investitori e gli analisti possano consultare la documentazione assembleare anche dopo la conclusione dell’assemblea, per verificare le politiche di governance nel tempo.
Un azionista che non può partecipare fisicamente all’assemblea può trovare online tutti i documenti rilevanti?
Sì. L’art. 125-quater TUF impone la pubblicazione sul sito Internet di tutti i documenti assembleari entro i termini previsti. Un azionista può consultare bilancio, relazioni degli amministratori, proposte di delibera e altri documenti rilevanti direttamente dal sito della società.