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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 128 TUF – Denuncia al collegio sindacale e al tribunale

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’ articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale.

2. La denuncia al tribunale prevista dall’articolo 2409, primo comma, del codice civile può essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.

3. L’atto costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2.

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, del T.U. bancario

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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