In sintesi
- I soci hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate.
- È riconosciuta la facoltà di ottenere copia di tali atti, a proprie spese.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione dei soci
In vigore dal 01/07/1998
1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.
Stesso numero, altri codici
- Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
- Articolo 130 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 130 Codice del Consumo: Diritti del consumatore
- Articolo 130 Codice della Strada: Revoca della patente di guida
- Articolo 130 Codice di Procedura Civile: Redazione del processo verbale
- Articolo 130 Codice di Procedura Penale: Correzione di errori materiali
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Contenuto e ambito della norma
L’art. 130 TUF enuncia un diritto di accesso documentale dei soci che opera in via preventiva rispetto all’assemblea. La disposizione riconosce a ogni socio, senza soglie minime di partecipazione, il diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale in previsione di assemblee già convocate, nonché di ottenerne copia a proprie spese. Si tratta di un diritto di informazione strumentale all’esercizio consapevole del diritto di voto e degli altri diritti assembleari.
Coordinamento con la disciplina della trasparenza preventiva
La norma va letta in combinato con le disposizioni sull’avviso di convocazione (art. 125-bis TUF) e sulla messa a disposizione del pubblico dei documenti relativi all’assemblea (art. 125-ter TUF). Quest'ultimo prevede l’obbligo per le società quotate di pubblicare sul sito internet i documenti assembleari con congruo anticipo, rendendo di fatto anticipata e più agevole l’informazione rispetto al solo accesso fisico alla sede previsto dall’art. 130 TUF. La duplice via, accesso fisico alla sede e pubblicazione web, si affianca quindi, garantendo un doppio canale di informazione.
Pratiche applicative e limiti
Nella prassi assembleare delle società quotate, l’accesso fisico alla sede sociale è ormai residuale rispetto alla consultazione dei documenti sul sito internet. L’art. 130 TUF conserva tuttavia rilevanza nei casi in cui la pubblicazione web presenti lacune o per i soci che preferiscano la consultazione della documentazione in originale. Il socio che voglia ottenere copia deve sostenere le relative spese di riproduzione; non è previsto un diritto a ottenere copie gratuite. La norma non indica un termine minimo entro cui i documenti devono essere depositati, ma la logica di sistema, e i termini previsti dall’art. 125-ter TUF, porta a ritenere che la disponibilità debba essere assicurata in tempo utile per una partecipazione informata all’assemblea.
Domande frequenti
Qualsiasi socio può consultare gli atti assembleari depositati in sede?
Sì. L’art. 130 TUF non pone soglie minime di partecipazione: il diritto spetta a tutti i soci, indipendentemente dalla quota detenuta.
Il socio può ottenere copie gratuite degli atti assembleari?
No. Le copie sono rilasciate a spese del socio richiedente, che deve farsi carico dei costi di riproduzione.
L’art. 130 TUF è ancora rilevante con la pubblicazione dei documenti sul sito internet?
Sì, mantiene rilevanza come tutela residuale, in particolare per i documenti non pubblicati online o in caso di carenze della pubblicazione web. Fornisce inoltre la base legale per l’accesso all’originale della documentazione.