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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 131 TUF – Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l’assegnazione di azioni non quotate hanno diritto di recedere ai sensi dell’ articolo 2437 del codice civile
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 127 TUF – (Voto per corrispondenza o in via elettronica)→Art. 126 bis TUF – Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione…→Art. 126 TUF – Convocazioni successive alla prima→Art. 125 quater TUF – Sito Internet→Art. 125 ter TUF – Relazioni sulle materie all’ordine del giorno→Art. 125 bis TUF – Avviso di convocazione dell’assemblea→Art. 125 TUF – Convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza (abrogato)→Art. 124 novies TUF – (Poteri regolamentari)→Art. 124 octies TUF – (Trasparenza dei consulenti in materia di voto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.