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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) “delega di voto”, il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del voto nelle assemblee; b) “sollecitazione”, la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto; c) “promotore”, il soggetto ((, compreso l’emittente,)) o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.
Vedi anche
→TUF art. 135-undecies - Art. 135 undecies TUF - Rappresentante designato dalla società→TUF art. 137 - Art. 137 TUF - Disposizioni generali→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 133 TUF – Esclusione su richiesta dalle negoziazioni→Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante→Art. 131 TUF – Articolo abrogato→Art. 130 TUF – Informazione dei soci→Art. 129 TUF – Articolo abrogato→Art. 128 TUF – Articolo abrogato→Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 136 del Testo Unico della Finanza apre la sezione dedicata alla sollecitazione e alla raccolta delle deleghe di voto nelle societa' quotate, svolgendo una funzione definitoria essenziale. Attraverso la fissazione del significato di nozioni quali delega di voto, sollecitazione e promotore, la norma delimita con precisione l'ambito di applicazione di una disciplina che mira a regolare uno dei momenti più sensibili della vita societaria: la formazione delle maggioranze assembleari mediante l'aggregazione del voto degli azionisti. Le definizioni non hanno carattere meramente descrittivo, ma assumono valenza precettiva, poiché dal loro perimetro dipende l'applicabilita' degli obblighi di trasparenza posti a presidio del corretto svolgimento del processo deliberativo.
La delega di voto
La prima nozione definita e' quella di delega di voto, intesa come il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee. La delega costituisce lo strumento attraverso il quale l'azionista, che non intenda o non possa partecipare personalmente all'assemblea, affida a un terzo il compito di esprimere il voto in suo nome. Nelle societa' ad azionariato diffuso, la delega rappresenta un meccanismo fisiologico di partecipazione, che consente di superare l'assenteismo assembleare e di favorire il raggiungimento dei quorum. La disciplina del TUF si occupa di garantire che il ricorso alla delega avvenga in condizioni di trasparenza, evitando che esso si traduca in uno strumento di alterazione opaca degli equilibri societari.
La nozione di sollecitazione
Centrale e' la definizione di sollecitazione, individuata nella richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto. La soglia dei duecento azionisti e l'elemento del contenuto persuasivo segnano il confine tra la semplice richiesta di delega e l'attività sollecitatoria vera e propria, assoggettata a regole specifiche. La ratio e' chiara: quando la raccolta di deleghe assume dimensioni significative e si accompagna a un'attività volta a orientare il voto, si rende necessario un presidio di trasparenza che metta gli azionisti in condizione di esprimere un consenso informato.
La figura del promotore
La norma definisce poi il promotore come il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione. L'inclusione espressa dell'emittente tra i possibili promotori e' significativa: essa riconosce che la stessa societa' può farsi parte attiva nella raccolta di deleghe, attività che resta percio' soggetta alle regole di trasparenza a prescindere dalla qualita' del soggetto che la promuove. La possibilita' di una promozione congiunta da parte di più soggetti riflette la realta' delle dinamiche assembleari, in cui coalizioni di azionisti possono coordinarsi per orientare l'esito delle deliberazioni.
La funzione di trasparenza della disciplina
Le definizioni dell'art. 136 vanno lette in chiave funzionale rispetto agli obiettivi dell'intera sezione, che mira a garantire la trasparenza e la correttezza del processo di raccolta delle deleghe. Delimitando con precisione le nozioni rilevanti, la norma consente di individuare con certezza i casi in cui scattano gli obblighi informativi e procedurali previsti dalle disposizioni successive. In tal modo si tutela non solo l'azionista chiamato a conferire la delega, ma anche l'integrita' del mercato e la fiducia degli investitori nel corretto funzionamento dei meccanismi di governo societario.
Il coordinamento con la disciplina dei mercati
L'apparato definitorio si inserisce nel più ampio sistema di regole che il TUF detta per gli emittenti quotati. La raccolta di deleghe interferisce con profili di trasparenza degli assetti proprietari, di parita' di trattamento degli azionisti e di vigilanza delle autorita' di settore. Le definizioni dell'art. 136 fungono percio' da cerniera tra la disciplina assembleare e quella della vigilanza sui mercati, assicurando che fenomeni potenzialmente idonei a incidere sugli equilibri di controllo siano ricondotti a un quadro regolatorio chiaro e prevedibile.
Il significato sistematico delle definizioni
In una prospettiva sistematica, l'art. 136 dimostra come la tecnica definitoria sia, nel diritto dei mercati finanziari, uno strumento di rilievo sostanziale. Stabilendo cosa debba intendersi per delega, sollecitazione e promotore, il legislatore non si limita a chiarire il lessico, ma costruisce il presupposto stesso dell'applicazione di un complesso di obblighi. La precisione delle nozioni e' garanzia di certezza per gli operatori e condizione di effettivita' della tutela: solo definizioni nitide consentono di distinguere le condotte libere da quelle soggette a regole, evitando incertezze applicative in una materia dai forti riflessi economici.
I riflessi sulla governance societaria
Le nozioni definite dall'art. 136 assumono rilievo nel più ampio contesto della governance delle societa' quotate. La raccolta di deleghe e' uno strumento che può incidere sugli equilibri di controllo, consentendo l'aggregazione di una pluralita' di voti altrimenti dispersi. La precisa delimitazione della nozione di sollecitazione consente di distinguere tra l'ordinaria attività di rappresentanza assembleare e l'attività organizzata di raccolta del consenso, assoggettata a regole di trasparenza. In questo modo la disciplina contribuisce a evitare che modificazioni significative degli assetti di potere all'interno della societa' si realizzino in modo opaco, sottratto alla conoscenza degli azionisti e delle autorita' di vigilanza.
La tutela dell'azionista delegante
Un profilo che merita attenzione e' la tutela dell'azionista chiamato a conferire la delega. Le definizioni dell'art. 136 sono funzionali ad attivare un sistema di garanzie che assicuri al delegante una scelta consapevole: la conoscenza dell'identita' del promotore, delle proposte di voto e delle ragioni della sollecitazione. La soglia dei duecento azionisti e il riferimento alle raccomandazioni idonee a influenzare il voto individuano proprio le situazioni in cui il rischio di un consenso non informato e' più elevato e in cui, percio', si rende necessaria una tutela rafforzata. La disposizione definitoria si rivela così il presupposto di un equilibrio tra liberta' di organizzazione del consenso e protezione dell'azionista.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Domande frequenti
Cosa si intende per delega di voto ai sensi dell'art. 136 TUF?
La delega di voto e' il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee, con cui l'azionista affida a un terzo l'espressione del proprio voto.
Quando una richiesta di deleghe costituisce sollecitazione?
Quando e' rivolta a piu' di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, oppure e' accompagnata da raccomandazioni o indicazioni idonee a influenzare il voto.
Chi e' il promotore della sollecitazione?
E' il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione delle deleghe di voto.
L'emittente puo' promuovere la raccolta di deleghe?
Si'. La norma include espressamente l'emittente tra i possibili promotori, con conseguente applicazione della disciplina di trasparenza prevista.
Qual e' la funzione delle definizioni dell'art. 136 TUF?
Delimitare l'ambito di applicazione della disciplina sulla raccolta di deleghe, assicurando trasparenza e consapevolezza del voto degli azionisti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate