Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 84 Codice Civile: Età

    Art. 84 Codice Civile: Età

    Art. 84 c.c. – Età

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I minori di età non possono contrarre matrimonio.

    Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

    Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

    Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

    La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

    Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo .

  • Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta

    Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta

    Art. 63 c.c. – Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’art. 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

    Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

    Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’art. 50.

    In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

  • Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario

    Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario

    Art. 64 c.c. – Immissione nel possesso e inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58.

    Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.

    Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60.

  • Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge

    Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge

    Art. 65 c.c. – Nuovo matrimonio del coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

  • Art. 66 Codice Civile: Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Art. 66 Codice Civile: Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Art. 66 c.c. – Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

    Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art.

    63.

    Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

    Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

  • Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento

    Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento

    Art. 67 c.c. – Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

  • Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 c.c. – Nullità del nuovo matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

    Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

    La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

  • Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora

    Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora

    Art. 69 c.c. – Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

  • Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza

    Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza

    Art. 70 c.c. Successione alla quale sarebbe chiamata la

    In vigore

    persona di cui si ignora l'esistenza Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.

  • Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

    Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

    Art. 71 c.c. – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

    La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

  • Art. 73 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Art. 73 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Art. 73 c.c. – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

    Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

  • Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 c.c. – Data della morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

    Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

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