- La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di clearing e di separazione patrimoniale previsti dal Regolamento EMIR (UE) 648/2012 da parte dei partecipanti alle controparti centrali e dei loro clienti.
- La Banca d'Italia è competente per gli obblighi di clearing degli enti creditizi e per le modifiche ai sistemi di clearing e di regolamento.
Art. 79 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 01/07/1998
1. ((La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater , 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, e all’articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.))
1-bis. ((La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie.))
1-ter. ((Le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall’ articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 , e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:)) a) ((la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 19, comma 1;)) b) ((la Banca d’Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.))
Il Regolamento EMIR e le sue competenze nazionali
L’art. 79-octies TUF individua le autorità nazionali competenti per specifici obblighi del Regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation, Reg. UE 648/2012). EMIR disciplina i derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico nei mercati dei derivati.
Competenza della Consob
La Consob è competente per la vigilanza sul rispetto degli obblighi di clearing (art. 4 EMIR), degli obblighi di margine (artt. 7-quater e 7-quinquies EMIR) e degli obblighi di separazione patrimoniale delle posizioni dei clienti (art. 38 EMIR) da parte dei partecipanti alle CCP e dei loro clienti. In pratica, la Consob vigila su SIM e altri intermediari non bancari che accedono alle CCP come partecipanti diretti o che offrono servizi di clearing ai clienti.
Competenza della Banca d'Italia
La Banca d'Italia è competente per gli stessi obblighi quando si applicano agli enti creditizi (banche), coerentemente con la propria funzione di vigilanza bancaria prudenziale. Inoltre, la Banca d'Italia è competente per i poteri di modifica previsti dall’art. 38, paragrafo 1, EMIR relativi ai sistemi di clearing e di regolamento.
Rilevanza pratica
Questo riparto di competenze è particolarmente importante per i derivati OTC soggetti all’obbligo di clearing: le SIM che accedono a CCP europee (LCH, Eurex Clearing) sono vigilate dalla Consob per il rispetto di EMIR, mentre le banche che svolgono le stesse attività sono vigilate dalla Banca d'Italia.
Domande frequenti
L’obbligo di clearing EMIR si applica anche alle piccole SIM?
L’obbligo di clearing si applica alle controparti finanziarie che superano le soglie di compensazione definite da EMIR. Le piccole SIM con volumi limitati di derivati OTC possono essere esonerate dall’obbligo di clearing centralizzato. La Consob vigila sul rispetto delle soglie e degli obblighi applicabili.
Cosa significa separazione patrimoniale (segregazione) ai sensi di EMIR?
EMIR impone che le CCP e i partecipanti al clearing tengano separati il patrimonio dei clienti da quello proprio. La segregazione consente ai clienti di recuperare le proprie posizioni e garanzie in caso di insolvenza del partecipante (portabilità delle posizioni). L’art. 38 EMIR disciplina i livelli di segregazione disponibili.
Alfa SIM partecipa come clearing member a LCH: chi la vigila per EMIR?
La Consob, ai sensi dell’art. 79-octies TUF, è competente per gli obblighi EMIR di Alfa SIM in qualità di partecipante alla CCP (LCH). La Banca d'Italia non ha competenza EMIR diretta su Alfa SIM perché non è un ente creditizio (banca).