In sintesi
- Ai depositari centrali stabiliti in Italia si applicano le disposizioni del TUF sulla revisione legale dei conti degli intermediari finanziari (artt. 155 comma 2, 156 comma 4 e 159 comma 1).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 octiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revisione legale dei conti)
In vigore dal 01/07/1998
(( (1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 79 Codice Civile: Effetti
- Articolo 79 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 79 Codice del Consumo: Competenza territoriale inderogabile
- Articolo 79 Codice della Strada: Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
- Articolo 79 Codice di Procedura Civile: Istanza di nomina del curatore speciale
- Articolo 79 Codice Penale: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La revisione legale dei depositari centrali
L’art. 79-octiesdecies TUF è una norma di rinvio che estende ai depositari centrali stabiliti in Italia (principalmente Monte Titoli/Euroclear Italy) le disposizioni sulla revisione legale dei conti previste per gli intermediari finanziari vigilati dalla Consob. Il rinvio riguarda tre specifici commi del TUF: l’art. 155 comma 2 (obbligo di comunicare alla Consob gli atti o fatti gravi rilevati nel corso della revisione), l’art. 156 comma 4 (obbligo di trasmettere alla Consob la relazione di revisione) e l’art. 159 comma 1 (nomina del revisore da parte dell’assemblea, con regime di autorizzazione Consob).
Ratio del rinvio
I depositari centrali non sono intermediari finanziari in senso stretto, ma svolgono funzioni di infrastruttura critica del mercato. Il rinvio alle norme sulla revisione legale dei tradizionali intermediari vigilati garantisce che anche i depositari centrali siano soggetti agli stessi standard di trasparenza contabile e di cooperazione con le autorità di vigilanza, assicurando la qualità dell’informazione finanziaria che la Consob riceve su queste infrastrutture critiche.
Domande frequenti
Il revisore di Monte Titoli deve comunicare qualcosa alla Consob?
Sì. Per effetto del rinvio dell’art. 79-octiesdecies, il revisore di Monte Titoli (Euroclear Italy) deve comunicare alla Consob, senza indugio, gli atti o fatti gravi rilevati nel corso della revisione, analogamente a quanto previsto per i revisori degli intermediari finanziari tradizionali.
Chi nomina il revisore di un depositario centrale?
L’assemblea del depositario centrale nomina il revisore, con le modalità previste dall’art. 159 comma 1 TUF. Per i soggetti vigilati dalla Consob, l’assemblea sceglie il revisore tra quelli iscritti nel registro tenuto dal MEF, rispettando le regole sull’indipendenza previste dalla normativa sulla revisione legale.
Quali norme sulla revisione legale si applicano ai depositari centrali per effetto dell’art. 79-octiesdecies TUF?
Le disposizioni degli artt. 155 e 157 TUF sul controllo contabile delle società quotate, tra cui l’obbligo di segnalazione di atti gravi alla Consob e le norme sui poteri ispettivi. Il D.Lgs. 39/2010 si applica in via prioritaria quale lex specialis per i revisori degli enti di interesse pubblico.