Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 sexies TUF – (Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 sexies TUF – (Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav ((in gestione interna)) sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. ((133))

    2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall’assemblea non è conforme a quella contenuta nell’avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l’esercizio del voto per corrispondenza.

    3. L’avviso previsto dall’ articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.

  • Art. 135 septies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 septies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91 47

  • Art. 40 TUF – (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-fe…

    Art. 40 TUF – (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-fe…

    Art. 40 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti; b) nel caso in cui l’Oicr master e l’Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest’ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a); c) l’Oicr master e l’Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma

    2. 2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) la procedura di autorizzazione dell’investimento dell’Oicr feeder nell’Oicr master, nonché le informazioni e i documenti da fornire con l’istanza di autorizzazione; b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1; c) i requisiti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonché le regole ad essi applicabili; d) le regole applicabili all’Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell’Oicr master, nonché le regole applicabili all’Oicr feeder e all’Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto; e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonché tra tali soggetti e la Banca d’Italia, la Consob e le autorità competenti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder UE e non UE.

    3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

    4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l’articolo 42, commi 1, 2, 3 e

    4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

    5. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’Oicr master nonché l’impatto delle irregolarità riscontrate nell’Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell’Oicr master e dell’Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio dell’Oicr feeder.

    6. La Banca d’Italia e la Consob, in conformità alle disposizioni dell’UE, comunicano al gestore dell’Oicr feeder ovvero all’autorità competente dell’OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonché le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 8, comma 4, relative al gestore dell’Oicr master e all’Oicr master.

    7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati. ))

  • Art. 83 novies TUF – Compiti dell’intermediario

    Art. 83 novies TUF – Compiti dell’intermediario

    Art. 83 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Compiti dell’intermediario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; c) effettua, a richiesta dell’interessato, le comunicazioni previste dall’articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l’intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all’invio delle comunicazioni; d) segnala all’emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione; e) segnala altresì all’emittente, a richiesta dell’interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni, segnala all’emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; (73) g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all’emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell’articolo

    83-octies. ((g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 4-bis.)) ((89))

    2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall’intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell’emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

  • Art. 79 octiesdecies TUF – (Revisione legale dei conti)

    Art. 79 octiesdecies TUF – (Revisione legale dei conti)

    Art. 79 octiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revisione legale dei conti)

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.))

  • Art. 28 bis TUPI – Accesso alla qualifica di dirigente della pri

    Art. 28 bis TUPI – Accesso alla qualifica di dirigente della pri

    Art. 28 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma

    3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso.

    2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma

    6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie.

    3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

    3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 .

    6. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo

    32. 7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma

    13. 8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (48) (65) (69) (76) (89) (104) (106)

  • Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo

    Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo

    Art. 127 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Azioni a voto plurimo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In deroga all’ articolo 2351, quarto comma, del codice civile , gli statuti non possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo.

    2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all’inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all’emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di: a) aumento di capitale ai sensi dell’ articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d’opzione; b) fusione o scissione.

    3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell’articolo

    127-quinquies. 3-bis. ((Le azioni a voto plurimo attribuiscono un voto ai fini dell’approvazione delle delibere di competenza dell’assemblea indicate nell’articolo 127-quinquies, comma 10-bis.))

    4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell’ articolo 2376 del codice civile , da parte dell’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.

  • Art. 50 TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

    Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all’art. 1 e le volture di cui all’art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’ imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

    2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

  • Art. 42 TUF – Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

    Art. 42 TUF – Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

    Art. 42 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob ((…)) . Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall’ articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’ articolo 92 della direttiva 2009/65/CE ; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall’OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo. ((133))

    2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell’articolo

    41-bis. 3. La Consob ((…)) , con regolamento: ((133)) a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell’ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.

    4. La Banca d’Italia e la Consob possono richiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

    4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob ((…)) . ((133))

    4-ter. La Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l’OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull’osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall’articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE.

    4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d’Italia non impongono all’OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall’ articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 .

  • Art. 71 TUF – Obblighi dell’internalizzatore sistematico

    Art. 71 TUF – Obblighi dell’internalizzatore sistematico

    Art. 71 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi dell’internalizzatore sistematico

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((L’impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all’articolo 1, comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.))

    2. Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico, la Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) . (73)

  • Art. 55 sexies TUF – (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di…

    Art. 55 sexies TUF – (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di…

    Art. 55 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall’ articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. ))