Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 c.c. – Domicilio e residenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

    La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

  • Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio

    Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio

    Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio

    In vigore

    Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

  • Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

    Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

    Art. 45 c.c. – Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto.

    Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

    Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

    L’interdetto ha il domicilio del tutore.

  • Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche

    Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche

    Art. 46 c.c. – Sede delle persone giuridiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

    Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima.

  • Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio

    Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio

    Art. 47 c.c. – Elezione di domicilio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

    Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

  • Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso

    Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso

    Art. 48 c.c.

    In vigore

    Curatore dello scomparso Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

  • Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza

    Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza

    Art. 49 c.c. – Dichiarazione di assenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Trascorso un anno dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza.

    Spiegazione

    Trascorso un anno dall’ultima notizia di una persona scomparsa, i presunti successori legittimi e chi ha diritti dipendenti dalla sua morte possono chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza.

    Come funziona e quando si applica

    È una tutela intermedia: consente di gestire i beni dello scomparso prima e in modo meno radicale rispetto alla morte presunta (che richiede dieci anni, art. 58). Dopo la dichiarazione, i successori possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni (art. 50).

    Esempio pratico

    Se un familiare scompare e da oltre un anno non si hanno sue notizie, i parenti possono chiedere la dichiarazione di assenza per amministrarne il patrimonio.

    Domande frequenti

    Dopo quanto si può dichiarare l’assenza di uno scomparso?

    Dopo un anno dall’ultima notizia (art. 49). La morte presunta richiede invece dieci anni (art. 58).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei beni

    Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei beni

    Art. 50 c.c. Immissione nel possesso temporaneo dei

    In vigore

    beni Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434. Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.

  • Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge

    Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge

    Art. 51 c.c. – Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente .

  • Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 c.c. – Fondo comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

  • Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 c.c. – Obbligazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  • Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 c.c. – Comitati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.