Art. 45 c.c. – Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L’interdetto ha il domicilio del tutore.
Spiegazione
Trascorso un anno dall’ultima notizia di una persona scomparsa, i presunti successori legittimi e chi ha diritti dipendenti dalla sua morte possono chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza.
Come funziona e quando si applica
È una tutela intermedia: consente di gestire i beni dello scomparso prima e in modo meno radicale rispetto alla morte presunta (che richiede dieci anni, art. 58). Dopo la dichiarazione, i successori possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni (art. 50).
Esempio pratico
Se un familiare scompare e da oltre un anno non si hanno sue notizie, i parenti possono chiedere la dichiarazione di assenza per amministrarne il patrimonio.
Domande frequenti
Dopo quanto si può dichiarare l’assenza di uno scomparso?
Dopo un anno dall’ultima notizia (art. 49). La morte presunta richiede invece dieci anni (art. 58).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.