Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati

    Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati

    Art. 24 c.c. – Recesso ed esclusione degli associati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.

    L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

    L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi: l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

    Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

  • Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 c.c. Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    In vigore

    fondazioni L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

  • Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

    Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

    Art. 26 c.c. – Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

  • Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica

    Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica

    Art. 27 c.c. – Estinzione della persona giuridica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

    Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

  • Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 c.c. – Trasformazione delle fondazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

    La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

    Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

  • Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Art. 29 c.c. – Divieto di nuove operazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

  • Art. 13 Codice Civile: Società

    Art. 13 Codice Civile: Società

    Art. 13 c.c. – Società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

  • Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 14 c.c. – Atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

  • Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz

    Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz

    Art. 15 c.c. – Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.

    La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

  • Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 c.c. – Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

    L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

  • Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (abrogato)

    Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (abrogato)

    Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 15 maggio 1997, n. 127. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.

    Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto

  • Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 c.c. – Responsabilità degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

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