Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 quinquiesdecies TUF – Regolamento dei servizi

    Art. 79 quinquiesdecies TUF – Regolamento dei servizi

    Art. 79 quinquiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regolamento dei servizi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

    1-bis. ((I depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d’Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata con regolamento adottato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’organo competente.)) ((133))

    1-ter. ((La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano idonei ad assicurare l’ordinata prestazione dei servizi del depositario centrale. La Consob può, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticità riscontrate.)) ((133))

    1-quater. ((Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei servizi, nonché nei casi da quest’ultimo espressamente indicati.)) ((133))

    2. ((La Consob può richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.)) ((133))

    2-bis. ((I depositari centrali assicurano su base continuativa l’adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla gestione dei rischi, in conformità al regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , e alle relative disposizioni attuative. In particolare, i depositari centrali mantengono su base continuativa l’autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui ai punti 1), lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del medesimo allegato.))

  • Art. 113 bis TUF – Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

    Art. 113 bis TUF – Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

    Art. 113 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l’emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell’articolo

    98-ter. 2. La Consob: a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un’offerta al pubblico; b) può indicare all’emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione; c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

    3. Il prospetto approvato dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere ((alla società di gestione del mercato informazioni sugli OICR aperti, anche in forma continuativa, prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni)) .

    4. Alla pubblicità relativa ad un’ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l’articolo 101.

  • Art. 115 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 115 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 115 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107

  • Art. 74 TUF – Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi…

    Art. 74 TUF – Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi…

    Art. 74 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2 , 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , la Consob può esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e 8-ter del citato regolamento nonché revocare le esenzioni concesse.))

    2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di esenzione da parte del gestore di una sede di negoziazione.

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 25 )) .

    4. I provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione sono adottati dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

    5. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia sono informati dalla Consob delle domande di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione su titoli di Stato ricevute, nonché dell’adozione dei provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato. (73)

  • Art. 27 TUF – Imprese di investimento dell’Unione europea

    Art. 27 TUF – Imprese di investimento dell’Unione europea

    Art. 27 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Imprese di investimento dell’Unione europea

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . La succursale o l’agente collegato iniziano l’attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob da parte dell’autorità dello Stato membro di origine.

    2. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall’autorità competente dello Stato d’origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma

    1. 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.

    4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell’UE nel territorio della Repubblica. ((4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell’UE che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l’articolo

    29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’elenco allegato all’albo previsto dall’articolo 20.))

  • Art. 67 bis TUF – Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato…

    Art. 67 bis TUF – Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato…

    Art. 67 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . (73)

  • Art. 139 TUF – Articolo abrogato

    Art. 139 TUF – Articolo abrogato

    Art. 139 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27

  • Art. 49 TUF – Responsabilità del depositario

    Art. 49 TUF – Responsabilità del depositario

    Art. 49 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Responsabilità del depositario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.

    2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall’Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

    3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l’eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l’eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d’Italia ((…)) che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo. ((133))

    4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma

    2. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.

  • Art. 40 bis TUPI – Articolo

    Art. 40 bis TUPI – Articolo

    Art. 40 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

    2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma

    3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

    3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 )) .

    5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

    6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

    7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

  • Art. 34 ter TUPI – Anagrafe dei dipendenti della pubblica ammini

    Art. 34 ter TUPI – Anagrafe dei dipendenti della pubblica ammini

    Art. 34 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del ((Ministero dell'economia e delle finanze)) , strumentale all'erogazione dei servizi di cui all' articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , ((e del codice di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196 . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa ((in sede di Conferenza unificata)) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ((del presente decreto)) e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 147 quater TUF – (Composizione del consiglio di gestione)

    Art. 147 quater TUF – (Composizione del consiglio di gestione)

    Art. 147 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Composizione del consiglio di gestione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

    1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147-ter, comma

    1-ter. (41)

  • Art. 14 TUPI – Indirizzo politico-amministrativo

    Art. 14 TUPI – Indirizzo politico-amministrativo

    Art. 14 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Indirizzo politico-amministrativo

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma

    1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai finì dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

    2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) , è determinato, in attuazione dell' articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59 , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23)

    3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Resta altresì salvo quanto previsto dalL' articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.