Art. 37 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta
In vigore dal 01/01/1991
1. Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. (1)(2) 2. Dalla data di scadenza dei termini (3) di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora […] (4). (5) 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative (6), non superiore a euro 10 (7). 4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. (8) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il pagamento dell’imposta principale dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell’imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.“. (2) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, DM 21.5.2009, a decorrere dall’1.1.2010, sono stabiliti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni, versate entro i termini previsti dal presente comma. (3) Le parole “di scadenza dei termini” sono state sostituite alle precedenti “di scadenza del termine” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione di cui al presente comma sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (6) Le parole “sanzioni amministrative” sono state sostituite alla precedente “soprattasse” dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.12.1997 n. 473, pubblicato in G.U. 8.1.1998 n. 5. (7) Le parole “a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.“.