Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz

    Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz

    Art. 15 c.c. – Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.

    La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

  • Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 c.c. – Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

    L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

  • Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (abrogato)

    Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (abrogato)

    Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 15 maggio 1997, n. 127. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.

    Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto

  • Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 c.c. – Responsabilità degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

  • Art. 19 Codice Civile: Limitazioni del potere di rappresentanza

    Art. 19 Codice Civile: Limitazioni del potere di rappresentanza

    Art. 19 c.c. – Limitazioni del potere di rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art.

    33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

  • Art. 4 Codice Civile: Commorienza

    Art. 4 Codice Civile: Commorienza

    Art. 4 c.c. – Commorienza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

  • Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 c.c. – Diritto al nome

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

    Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

    Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

  • Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome

    Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome

    Art. 7 c.c. – Tutela del diritto al nome

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

    L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

  • Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari

    Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari

    Art. 8 c.c. – Tutela del nome per ragioni familiari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

  • Art. 1162 Codice della Navigazione – Estrazione abusiva di arena o altri materiali

    Art. 1162 Codice della Navigazione – Estrazione abusiva di arena o altri materiali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille. 59 ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

  • Art. 37 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta

    Art. 37 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta

    Art. 37 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. (1)(2) 2. Dalla data di scadenza dei termini (3) di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora […] (4). (5) 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative (6), non superiore a euro 10 (7). 4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. (8) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il pagamento dell’imposta principale dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell’imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.“. (2) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, DM 21.5.2009, a decorrere dall’1.1.2010, sono stabiliti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni, versate entro i termini previsti dal presente comma. (3) Le parole “di scadenza dei termini” sono state sostituite alle precedenti “di scadenza del termine” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione di cui al presente comma sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (6) Le parole “sanzioni amministrative” sono state sostituite alla precedente “soprattasse” dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.12.1997 n. 473, pubblicato in G.U. 8.1.1998 n. 5. (7) Le parole “a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.“.

  • Art. 84 TUE – Contenuto delle norme tecniche

    Art. 84 TUE – Contenuto delle norme tecniche

    Art. 84 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Contenuto delle norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 4) 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono: a) l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 85-88 68 ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisicomeccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. 3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l’entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.