Autore: Andrea Marton

  • Art. 187 terdecies TUF – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)

    Art. 187 terdecies TUF – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)

    Art. 187 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.))

  • Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante

    Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante

    Art. 307 c.c. – Revoca per indegnità dell’adottante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato .

  • Art. 187 octies TUF – (Poteri della CONSOB)

    Art. 187 octies TUF – (Poteri della CONSOB)

    Art. 187 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri della CONSOB)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob è l’autorità nazionale competente ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 , relativo agli abusi di mercato. ))

    2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all’accertamento delle violazioni delle disposizioni ((contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel)) presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

    3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti: a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; (( b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione; )) c) procedere ad audizione personale; (( c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato; )) d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’ articolo 187-sexies; e) procedere ad ispezioni ((, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale)) ; f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall’ articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dall’ articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

    4. La CONSOB può altresì: a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212 ; (( a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all’ articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ; )) b) chiedere l’acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ((, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica)) ; c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’ articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , secondo le modalità indicate dall’ articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell’archivio indicato all’ articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 ; e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994 . e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .

    5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati ((e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto)) . ((

    6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare: a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta; b) salvo quanto previsto dall’articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica. ))

    7. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 199 , 200 , 201 , 202 e 203 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.

    8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

    10. Sull’opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

    11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando: a) è deceduto l’autore della violazione; b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all’illecito; c) l’atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall’articolo ((187-septies, comma 1)) ; d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall’accertamento della violazione.

    12. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

    13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

    14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

    15. Quando l’autore della violazione esercita un’attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale. (12)

  • Art. 35 bis TUF – Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in ges…

    Art. 35 bis TUF – Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in ges…

    Art. 35 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna

    In vigore dal 01/07/1998

    ((133))

    1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, ((autorizza le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)) se ricorrono le seguenti condizioni: ((133)) a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale ((versato)) è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;; ((133)) d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2; f) per le Sicav ((in gestione interna)) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf ((in gestione interna)) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; ((133)) g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5; h) è presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

    1-bis. Le Sicav ((in gestione interna autorizzate)) e le Sicaf ((in gestione interna autorizzate)) comunicano alla Banca d’Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. (132) ((133))

    2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione ((da trasmettere)) unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto ((dell’atto costitutivo e dello statuto)) . ((133))

    3. La Banca d’Italia attesta la conformità ((dell’atto costitutivo e dello statuto)) alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav ((in gestione interna)) e alle Sicaf ((in gestione interna)) diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati. ((133))

    4. ((Nel caso in cui l’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della Sicav in gestione interna o della Sicaf in gestione interna)) procedono alla costituzione della società ((e a effettuare)) i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato. ((133))

    5. La denominazione sociale della Sicav ((in gestione interna)) contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf ((in gestione interna)) contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav ((in gestione interna)) e alla Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile ; per le Sicav ((in gestione interna)) non sono ammessi i conferimenti in natura. ((133))

    5-bis. ((Al fine di assicurare il rispetto, in ogni momento, delle disposizioni applicabili in materia di requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna individuano le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis.)) ((133))

    6. ((Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in gestione interna prevedano la costituzione di uno o più comparti, lo statuto individua almeno le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis e le categorie di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli comparti. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2265 del codice civile , lo statuto della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav e della Sicaf.)) ((133))

    6-bis. ((Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti è il complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, non imputati ai singoli comparti, preordinato allo svolgimento delle attività della società nel suo complesso. Lo statuto disciplina, in conformità con la normativa applicabile e con quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e le modalità attraverso le quali è possibile disporre, integrare e sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da assicurare la sana e prudente gestione della società.)) ((133))

    6-ter. ((Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società e dai patrimoni degli altri comparti, ove costituiti; delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav in gestione interna o la Sicaf in gestione interna risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi né azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la società ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Resta esclusa la aggredibilità del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la società risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.)) ((133))

    6-quater. ((Sul patrimonio della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna e sui patrimoni dei comparti, ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi.)) ((133))

  • Art. 119 TUF – Ambito di applicazione

    Art. 119 TUF – Ambito di applicazione

    Art. 119 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni del presente capo di applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea (società con azioni quotate).

  • Art. 173 bis TUF – (Falso in prospetto)

    Art. 173 bis TUF – (Falso in prospetto)

    Art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Falso in prospetto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al pubblico di prodotti finanziari )) o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Art. 50 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 135 quater TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 quater TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91 47

  • Art. 83 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 83 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 83 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    Articolo non più previsto a seguito di modifiche legislative successive (D.Lgs. 129/2017, D.Lgs. 44/2014 o analoghi). Cfr. testo coordinato su normattiva.it.

  • Art. 190 bis TUF – Articolo 190-bis

    Art. 190 bis TUF – Articolo 190-bis

    Art. 190 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 190-bis

    In vigore dal 01/07/1998

    (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di ((di APA e di ARM)) ). (73)

    1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (73) a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato; (73) b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte interessata.

    2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 194-quater da parte della società o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. (73)

    3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , o presso fondi pensione. (73)

    3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l’interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. (73)

    4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma

    1-quater. (73) (61) (84)

  • Art. 193 quater TUF – Articolo 193-quater

    Art. 193 quater TUF – Articolo 193-quater

    Art. 193 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 193-quater

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ) ))

    1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . (73)

    1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 , le quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

    1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall’ articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . ((

    1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall’articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 , per l’inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonché in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . Per l’inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d’Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)

    2-bis. Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi ((1, 1-bis, 1-ter e 1-quater)) , nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

    2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365 .

    2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. ((Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.))

    3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all’articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell’IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma

    1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 2019, N. 19 .

  • Art. 166 TUF – Abusivismo

    Art. 166 TUF – Abusivismo

    Art. 166 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abusivismo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: (73) a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. (73) (( c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. ))

    2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo

    31. 2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

    3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o ((la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati)) ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’ articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società. (73)