Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 33 c.c. – Registrazione delle persone giuridiche (abrogato)

    Art. 33 c.c. – Registrazione delle persone giuridiche (abrogato)

    Art. 33 c.c. – Registrazione delle persone giuridiche

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

    Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

    La registrazione può essere disposta anche d’ufficio.

    Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benchè riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte

  • Art. 34 c.c. – Registrazione di atti (abrogato)

    Art. 34 c.c. – Registrazione di atti (abrogato)

    Art. 34 c.c. – Registrazione di atti

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

    Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza

  • Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale

    Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale

    Art. 35 c.c. – Disposizione penale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.

  • Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

    Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

    Art. 36 c.c. – Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

    Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

  • Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 c.c. – Fondo comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

  • Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 c.c. – Obbligazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  • Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 c.c. – Comitati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

  • Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 c.c. – Responsabilità degli organizzatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

  • Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 c.c. Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    In vigore

    fondazioni L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

  • Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

    Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

    Art. 26 c.c. – Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

  • Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica

    Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica

    Art. 27 c.c. – Estinzione della persona giuridica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

    Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

  • Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 c.c. – Trasformazione delle fondazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

    La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

    Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

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