Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni

    Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni

    Art. 53 c.c. – Godimento dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.

  • Art. 54 c.c.: Limiti alla disponibilità dei beni

    Art. 54 c.c.: Limiti alla disponibilità dei beni

    Art. 54 c.c. – Limiti alla disponibilità dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

    Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.

  • Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Art. 55 c.c. – Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

  • Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza

    Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza

    Art. 56 c.c. – Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’art. 48.

    I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’art. 54 restano irrevocabili.

    Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’art. 53.

  • Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente

    Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente

    Art. 57 c.c. – Prova della morte dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

    Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

  • Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’asse

    Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’asse

    Art. 58 c.c. – Dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

    In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.

    Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

  • Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza

    Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza

    Art. 59 c.c. – Termine per la rinnovazione dell’istanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

  • Art. 60 Codice Civile: Altri casi di dichiarazione di morte presunta

    Art. 60 Codice Civile: Altri casi di dichiarazione di morte presunta

    Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta

    In vigore

    Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.

  • Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 c.c. – Data della morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

    Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

  • Art. 62 Codice Civile: Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

    Art. 62 Codice Civile: Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

    Art. 62 c.c. – Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.

    Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.

    Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.

  • Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza

    Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza

    Art. 49 c.c. – Dichiarazione di assenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Trascorso un anno dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza.

    Spiegazione

    Trascorso un anno dall’ultima notizia di una persona scomparsa, i presunti successori legittimi e chi ha diritti dipendenti dalla sua morte possono chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza.

    Come funziona e quando si applica

    È una tutela intermedia: consente di gestire i beni dello scomparso prima e in modo meno radicale rispetto alla morte presunta (che richiede dieci anni, art. 58). Dopo la dichiarazione, i successori possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni (art. 50).

    Esempio pratico

    Se un familiare scompare e da oltre un anno non si hanno sue notizie, i parenti possono chiedere la dichiarazione di assenza per amministrarne il patrimonio.

    Domande frequenti

    Dopo quanto si può dichiarare l’assenza di uno scomparso?

    Dopo un anno dall’ultima notizia (art. 49). La morte presunta richiede invece dieci anni (art. 58).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei beni

    Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei beni

    Art. 50 c.c. Immissione nel possesso temporaneo dei

    In vigore

    beni Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434. Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.

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