Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 decies TUF – (Obblighi informativi per gli OICVM italiani)

    Art. 39 decies TUF – (Obblighi informativi per gli OICVM italiani)

    Art. 39 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi informativi per gli OICVM italiani)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile , per ciascun OICVM italiano vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell’OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell’OICVM, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.))

    2. ((I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società.))

    3. ((L’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto)) . ((133))

  • Art. 41 ter TUF – GEFIA UE

    Art. 41 ter TUF – GEFIA UE

    Art. 41 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – GEFIA UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato di origine. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

    2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni: a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia; b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

    3. La Banca d’Italia ((…)) disciplina con regolamento il contenuto dell’accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b). ((133))

    4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall’articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma

    2-bis. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi. (73)

  • Art. 72 TUF – (Individuazione dell’autorità competente)

    Art. 72 TUF – (Individuazione dell’autorità competente)

    Art. 72 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’autorità competente)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014 , secondo quanto disposto dal presente capo.)) ((73))

  • Art. 124 quinquies TUF – (Politica di impegno)

    Art. 124 quinquies TUF – (Politica di impegno)

    Art. 124 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Politica di impegno)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all’oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

    3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e

    2. 4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell’attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma

    1. 5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line.

    6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all’esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.)) ((89))

  • Art. 129 TUF – Articolo abrogato

    Art. 129 TUF – Articolo abrogato

    Art. 129 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37

  • Art. 50 quinquies TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 quinquies TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 30 117

  • Art. 17 TUF – (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

    Art. 17 TUF – (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

    Art. 17 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM ((e ai gestori autorizzati)) , l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM ((e nei gestori autorizzati)) , l’indicazione dei soggetti controllanti; d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.

  • Art. 91 TUF – Poteri della CONSOB

    Art. 91 TUF – Poteri della CONSOB

    Art. 91 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri della CONSOB

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

  • Art. 180 TUF – Definizioni

    Art. 180 TUF – Definizioni

    Art. 180 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) “strumenti finanziari”: 1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea ((…)) ; ((2) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea.)) ((2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;)) (( b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014 ; )) (( b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132; b-ter) “informazione privilegiata”: l’informazione contemplata dall’ articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 ; b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l’indice di riferimento (benchmark), quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014 ; )) (( c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all’ articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 . )) (( c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell’ articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014 ; c-ter) “emittente”: l’emittente quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014 . )) d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell’ articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . (12)

  • Art. 135 duodecies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 duodecies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 133

  • Art. 32 TUF – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di inve…

    Art. 32 TUF – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di inve…

    Art. 32 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

    2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti ((negli articoli 30 e 30-bis)) e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 , la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.

  • Art. 125 quater TUF – Sito Internet

    Art. 125 quater TUF – Sito Internet

    Art. 125 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sito Internet

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della società: a) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all’assemblea; b) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari; c) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

    2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell’assemblea. Il verbale dell’assemblea di cui all’ articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell’assemblea. ((2-bis. La società trasmette ai depositari centrali, con le modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 82, comma 4-bis, le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 92, comma 3.)) ((89))