Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 sexiesdecies TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 sexiesdecies TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 sexiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 83 bis TUF – Ambito di applicazione

    Art. 83 bis TUF – Ambito di applicazione

    Art. 83 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell’Unione europea con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale.)) ((68)) ((1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 .)) ((68))

    2. ((…)) il regolamento indicato dall’articolo ((82, comma 2)) , può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1 ((, al fine di agevolarne la circolazione.)) ((68)) ((3. L’emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.))

  • Art. 107 TUF – Offerta pubblica di acquisto preventiva

    Art. 107 TUF – Offerta pubblica di acquisto preventiva

    Art. 107 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta pubblica di acquisto preventiva

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Oltre che nei casi indicati nell’articolo 106, commi 4 e 5, l’obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il ((cinquanta per cento)) dei titoli di ciascuna categoria , ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall’articolo 102, comma 1, né durante l’offerta; b) l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi , escluse dal computo i titoli detenuti , in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, comma 4, lettera b), dall’offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 101-bis, comma 4; (31) c) la CONSOB accordi l’esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).

    2. ((La Consob stabilisce con regolamento le modalità di approvazione dell’offerta, prevedendo l’uso di comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni, salva diversa volontà dei titolari dei conti indicati nell’articolo 83-quater, comma

    3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di esprimere il proprio giudizio sull’offerta in via telematica. Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.)) Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

    3. L’offerente è tenuto a promuovere l’offerta pubblica prevista dall’articolo 106 se, nei ((sei mesi)) successivi alla chiusura dell’offerta preventiva: a) l’offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione ((da cui consegua la revoca dalla quotazione)) . —————- AGGIORNAMENTO (31) Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) che al comma 1, lettera b), del presente articolo, le parole: “dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell’articolo 101-bis, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dalle persone che agiscono di concerto con lui”.

  • Art. 81 TUF – Articolo abrogato

    Art. 81 TUF – Articolo abrogato

    Art. 81 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176

  • Art. 10 TUF – Articolo abrogato

    Art. 10 TUF – Articolo abrogato

    Art. 10 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 8 TUF – Doveri informativi

    Art. 8 TUF – Doveri informativi

    Art. 8 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Doveri informativi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    1-bis. Gli OICR ((italiani)) che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, ((tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,)) secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

    1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    3. ((L’organo di controllo)) informa senza indugio la Banca d’Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) . A tali fini lo statuto delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) , indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo ((…)) di controllo i relativi compiti e poteri.

    4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell’articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

    5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ((all’organo di controllo)) ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, ((e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate)) ai sensi dell’articolo 23 del testo unico bancario.

    5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. (73)

    6-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze e sentita l’altra autorità, possono disporre la rimozione dall’incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell’incarico di revisione legale ((delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna)) o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma

    4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.

  • Art. 69 TUF – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    Art. 69 TUF – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    Art. 69 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma

    2. 2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema; c) al momento dell’ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall’emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 , rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento; f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014 .

    3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma

    2. 3-bis. ((Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire l’effettività degli obblighi medesimi.))

    4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dal comma

    2. 5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese solo se l’emittente è stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l’emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all’informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest’ultimo mercato di crescita per le piccole e medie imprese. (73)

  • Art. 174 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

  • Art. 135 quinquies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 quinquies TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91 47

  • Art. 127 ter TUF – Diritto di porre domande prima dell’assemblea

    Art. 127 ter TUF – Diritto di porre domande prima dell’assemblea

    Art. 127 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Diritto di porre domande prima dell’assemblea

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133)) 1-bis L’avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell’assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell’assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, qualora l’avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell’assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell’assemblea anche mediante pubblicazione in una ((apposita sezione del sito internet della società. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La titolarità)) del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma

    2. (89) ((133))

    2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella sezione del sito Internet della società indicata nel ((quarto periodo del)) comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma. ((133))

    3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all’inizio dell’adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

    3-bis. ((Qualora l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 125-bis.1, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell’assemblea. L’avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell’assemblea le risposte alle domande pervenute)) . ((133))

  • Art. 109 TUF – (Acquisto di concerto)

    Art. 109 TUF – (Acquisto di concerto)

    Art. 109 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Acquisto di concerto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell’articolo

    106. 2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto ((rilevante ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a) )) , salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

    3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all’articolo 101-bis, comma 4-bis , assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

  • Art. 135 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 135 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 GIUGNO 2012, N. 91 47