Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 29 D.Lgs. 346/1990 – Contenuto della dichiarazione

    Art. 29 D.Lgs. 346/1990 – Contenuto della dichiarazione

    Art. 29 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Contenuto della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori: d […] (1) e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di […] (2) assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova; f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione; g) i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori; h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art. 12, comma 1, lettera e); i) le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova; l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero; m) il valore […] (3) netto dell’asse ereditario; n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l’indicazione dei documenti di prova. n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. (4) 2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i), n) e n-bis) (5) limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitata- mente al suo domicilio. 2 bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta o che l’Agenzia può acquisire direttamente. (6) 3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. (7) Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all’art. 10, con l’indicazione dei relativi corrispettivi;“. (2) Le parole “alienazioni di beni e” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “n-bis) gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.“. In precedenza, la lettera era stata inserita inserita dall’art. 11, comma 1, lett. b), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. (5) Le parole “lettere c), i), n) e n-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere c), i) e n)“ dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.“.

  • Art. 76 TUE – Comunicazione della sentenza

    Art. 76 TUE – Comunicazione della sentenza

    Art. 76 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Comunicazione della sentenza

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 8) 1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato. CAPO III – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO SEZIONE I – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

  • Art. 28 D.Lgs. 346/1990 – Dichiarazione della successione

    Art. 28 D.Lgs. 346/1990 – Dichiarazione della successione

    Art. 28 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dichiarazione della successione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione. (1) 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonchè i trustee, in caso di trust testamentario (2); gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. (3) 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione (4) di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale (5). 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali (6) che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 6 bis. I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate. Con provvedimento (7) del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. […] (8) (9) 7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila (10) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “La dichiarazione della successione deve essere presentata all’ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.“. (2) Le parole “nonchè i trustee, in caso di trust testamentario” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall’ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.“. (4) Le parole “l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione” dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “dal cancelliere del tribunale” sono state sostituite alle precedenti “dal cancelliere della pretura” dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Le parole “e dall’erogazione di rimborsi fiscali” sono state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (7) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 1.9.2022 n. 339178. (8) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 5), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.“. (9) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (10) Le parole “a euro centomila” sono state sostituite alle precedenti “a lire cinquantamilioni“ dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.

  • Art. 75 TUE – Mancanza del certificato di collaudo

    Art. 75 TUE – Mancanza del certificato di collaudo

    Art. 75 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Mancanza del certificato di collaudo

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – Procedimento e termini

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – Procedimento e termini

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Procedimento e termini

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La successione deve essere dichiarata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall’art. 31. 2. L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6. (2) 2 bis. L’ufficio procede al controllo dell’autoliquidazione, ai sensi dell’articolo 33. (3) 3. Successivamente l’ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell’art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale. (4) 4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art. 28, comma 6, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 (5) vi sono stati errori od omissioni, l’ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 6. L’imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 7. È principale l’imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l’imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica. (6) Note: (1) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presen- tazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.“. (3) Comma inseritod all’art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 10, lett. a), DL 20.6.1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.1996 n. 425. (5) Le parole “commi 2-bis, 3 e 4” sono state sostituite alle precedenti “commi 2, 3 e 4” dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.Testo precedente: “È principale l’imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l’imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.“.

  • Art. 74 TUE – Responsabilità del collaudatore

    Art. 74 TUE – Responsabilità del collaudatore

    Art. 74 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del collaudatore

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 16) 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 26 D.Lgs. 346/1990 – Detrazione di altre imposte

    Art. 26 D.Lgs. 346/1990 – Detrazione di altre imposte

    Art. 26 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Detrazione di altre imposte

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a) […] (1); b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Note: (1) Lettera soppressa dall’art. 11, lett. a), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. Testo precedente: “l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell’apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso;“. CAPO IV – Liquidazione e accertamento dell’imposta

  • Art. 73 TUE – Responsabilità del direttore dei lavori

    Art. 73 TUE – Responsabilità del direttore dei lavori

    Art. 73 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del direttore dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro. (1) 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 25 D.Lgs. 346/1990 – Riduzioni dell’imposta

    Art. 25 D.Lgs. 346/1990 – Riduzioni dell’imposta

    Art. 25 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riduzioni dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1), l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura (2), il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale (3) deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell’immobile alla tutela ivi prevista (4). Si applicano le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4 e 5. 3. Se nell’attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all’articolo 42 (5) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 (6). La riduzione compete a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l’esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell’allevamento e del governo del bestiame […] (7). 4. Se nell’attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all’esercizio dell’impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell’ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall’art. 230-bis del codice civile, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 (8), a condizione che l’esistenza dell’impresa familiare artigiana risulti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenti- cata di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4 bis. Se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni (9), aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all’articolo 43 (10) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l’ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l’atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell’imposta di successione relativa all’ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 38. (11) 4 ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni. (12) Note: (1) Le parole “per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “non sottoposti anteriormente all’apertura della successione al vincolo previsto nell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale” sono state sostituite alle precedenti “di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) LE parole “di cui all’articolo 42” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’art. 39” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (9) Le parole “o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni” sono così inserite dall’art. 3, DL 31.12.1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.1997 n. 30. (10) Le parole “di cui all’articolo 43” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 40” Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (11) Comma inserito dall’art. 3, comma 28, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233. (12) Comma inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Articolo 178 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 178 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 178 CCII – Vendita con riserva di proprietà

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

    2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

  • Art. 72 TUE – Omessa denuncia dei lavori

    Art. 72 TUE – Omessa denuncia dei lavori

    Art. 72 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Omessa denuncia dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 14) (1) 1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 65 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 134 CPI – Articolo 134

    Art. 134 CPI – Articolo 134

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    (Norme in materia di competenza).

    1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 : a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario

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