Autore: Andrea Marton

  • Art. 34 TUF – Autorizzazione della società di gestione del risparmio

    Art. 34 TUF – Autorizzazione della società di gestione del risparmio

    Art. 34 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione della società di gestione del risparmio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attività esercitabili di cui all’articolo 33, comma 2, quando ricorrono le seguenti condizioni: (132) a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall’articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale ((contenga l’indicazione di società di gestione del risparmio)) . ((133))

    2. L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

    2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d’Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. (132)

    3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

    4. La Banca d’Italia ((…)) autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio. ((133))

  • Art. 65 quater TUF – Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

    Art. 65 quater TUF – Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

    Art. 65 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 65-bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l’esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonché degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).

    1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

    2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

    3. ((La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonché i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformità alle pertinenti disposizioni europee in materia.)) ((133))

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . ((133))

    6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma

    2. (73)

  • Art. 148 bis TUF – (Limiti al cumulo degli incarichi)

    Art. 148 bis TUF – (Limiti al cumulo degli incarichi)

    Art. 148 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Limiti al cumulo degli incarichi)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo ((…)) possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile . La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2400, quarto comma, del codice civile , i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo ((…)) informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile . La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

  • Art. 96 TUF – (Bilanci dell’emittente)

    Art. 96 TUF – (Bilanci dell’emittente)

    Art. 96 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Bilanci dell’emittente)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L’offerta non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio. ))

  • Art. 95 TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 95 TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 95 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall’articolo 94, comma 3; b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall’articolo 94-bis, comma 1, la Consob può, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari; c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione ((, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42-bis)) ; d) le modalità di svolgimento dell’offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari; e) le procedure organizzative e decisionali interne per l’adozione dell’atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.

    2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l’emittente, l’offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell’offerta pubblica di prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

    3. Con proprio regolamento la Consob può stabilire, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l’obbligo di sostituzione previsto dall’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.

  • Art. 23 TUF – Contratti

    Art. 23 TUF – Contratti

    Art. 23 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Contratti

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE , e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.)) ((73))

    2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. ((4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano: a) ai servizi e attività di investimento; b) al collocamento di prodotti finanziari; c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.)) ((73)) ((4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.)) ((73))

    5. Nell’ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l’ articolo 1933 del codice civile .

    6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

  • Art. 144 TUF – Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

    Art. 144 TUF – Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

    Art. 144 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La ((Consob)) stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione; b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l’esercizio e la revoca delle stesse; c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all’identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

    2. La Consob può: a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi; (( b) sospendere l’attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni; )) c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma

    1. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27 .

    4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

  • Art. 7 septies TUF – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, al…

    Art. 7 septies TUF – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, al…

    Art. 7 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.

    2. L’Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il soggetto iscritto all’albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare ; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto.)) ((73))

  • Art. 83 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 83 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 83 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176

  • Art. 102 TUF – (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)

    Art. 102 TUF – (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)

    Art. 102 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La decisione ovvero il sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

    2. Non appena l’offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell’offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, l’offerente promuove l’offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d’offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d’offerta è dichiarato irricevibile e l’offerente non può promuovere un’ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

    3-bis. ((Il documento d’offerta è redatto in un formato leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell’offerente. Se il documento è redatto in una lingua diversa dall’italiano, è predisposta una nota di sintesi in italiano.))

    4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d’offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un ((giudizio con cognizione di causa)) sull’offerta. Con l’approvazione la Consob può indicare all’offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d’offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. ((Qualora sussistano gravi carenze informative, la Consob può sospendere tali termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni mancanti.)) Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell’ipotesi in cui, per lo svolgimento dell’offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità ((ai sensi della disciplina applicabile)) , la Consob approva il documento d’offerta entro ((dieci giorni)) dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d’offerta si considera approvato.

    4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l’offerente può richiedere alla Consob che l’offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell’articolo

    91. 5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell’offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

    6. In pendenza dell’offerta la Consob può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari; b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta; c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

    7. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l’articolo

    187-octies. 8. ((In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse)) tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio ((…)) , ai potenziali offerenti si applica l’articolo 114, commi 5 e

    6. ((La Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale offerente deve rendere nota al mercato la decisione di promuovere un’offerta. In caso di silenzio o diniego, l’offerente non può promuovere un’offerta avente a oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.))

  • Art. 121 TUF – Disciplina delle partecipazioni reciproche

    Art. 121 TUF – Disciplina delle partecipazioni reciproche

    Art. 121 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina delle partecipazioni reciproche

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2359-bis del codice civile , in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell’articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto di estende all’intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

    2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria delle società interessate.

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

    4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, comma 4, lettera b).

    5. I commi ((1 e 2)) non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

    6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti ((dal comma 1)) si applica l’articolo 14, comma

    6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell’articolo 14, comma 7.

  • Art. 64 quinquies TUF – (Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela de…

    Art. 64 quinquies TUF – (Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela de…

    Art. 64 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob può revocare l’autorizzazione del mercato regolamentato quando: a) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato; d) abbia cessato di funzionare da più di sei mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione.

    2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del mercato regolamentato ovvero nell’amministrazione del gestore del mercato regolamentato e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L’indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico del gestore del mercato regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-bis e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alla Consob in luogo della Banca d’Italia, ai partecipanti in luogo dei depositanti e al gestore del mercato regolamentato in luogo delle banche.

    3. La procedura indicata al comma 2 può determinare la revoca dell’autorizzazione prevista dal comma

    1. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi del comma 2 convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l’assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile , a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

    5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altro gestore, previo consenso di quest’ultimo. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare .

    6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l’ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.)) ((73))