Autore: Andrea Marton

  • Art. 62 TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione)

    Art. 62 TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione)

    Art. 62 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

    2. La Consob vigila affinchè la regolamentazione del mercato regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare l’effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

    3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1 i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

    4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all’approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.)) ((73))

  • Art. 286 sexies SIC – Misure di prevenzione specifiche

    Art. 286 sexies SIC – Misure di prevenzione specifiche

    Art. 286 sexies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione specifiche

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate: a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario; c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza; d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture; e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a: 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; 2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro; h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per: 1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica; 2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. ))

  • Art. 75 TUF – (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di traspare…

    Art. 75 TUF – (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di traspare…

    Art. 75 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Al ricorrere delle condizioni previste dall’ articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall’articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

    2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.)) ((73))

  • Art. 47 TUF – Incarico di depositario

    Art. 47 TUF – Incarico di depositario

    Art. 47 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Incarico di depositario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.

    2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. (73)

    3. (( La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia, rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario delle banche italiane; la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario delle succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, delle Sim e delle succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d’Italia disciplina con regolamento le condizioni per l’assunzione dell’incarico di depositario ai sensi del presente articolo.)) ((133))

    3-bis. ((La Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, nell’ambito del riparto di competenze definite al comma 3, dispongono la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario da esse concessa, nei casi stabiliti con regolamento dalla Banca d’Italia.)) ((133))

    4. Gli amministratori e ((i componenti dell’organo di controllo)) del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell’amministrazione ((del gestore autorizzato e nella gestione dei relativi Oicr)) e forniscono, su richiesta della Banca d’Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario. ((133))

    4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3 possono svolgere l’incarico di depositario per i FIA UE senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , di tale Stato membro, previa comunicazione alla Banca d’Italia. (132)

    4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario fornisce, su richiesta, alla Banca d’Italia, alla Consob, alle autorità competenti del FIA UE e, se diverse, alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio dell’incarico di depositario del FIA. (132)

    4-quater. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA e, se diverse, con le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorità competenti del depositario; a tal fine condividono senza indugio tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità. (132)

    4-quinquies. Se vi è fondato sospetto che un depositario avente sede in un altro Stato membro non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob informano senza indugio l’AESFEM e l’autorità competente del depositario, fornendo informazioni opportunamente circostanziate. (132)

    4-sexies. La Banca d’Italia, in qualità di autorità competente del depositario, informa l’AESFEM e le autorità competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle azioni adottate, su segnalazione di tali autorità, nei confronti del depositario in caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea a esso applicabili nelle materie del presente decreto. (132)

  • Art. 7 sexies TUF – Sospensione degli organi amministrativi

    Art. 7 sexies TUF – Sospensione degli organi amministrativi

    Art. 7 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sospensione degli organi amministrativi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il Presidente della Consob dispone, in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob è sottoposto all’approvazione della Commissione.

    2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.

    3. L’indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l’articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

    4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

    5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell’impresa.

    6. Il presente articolo si applica anche ((ai gestori autorizzati)) . Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d’Italia. (73)

  • Art. 79 noviesdecies TUF – Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate

    Art. 79 noviesdecies TUF – Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate

    Art. 79 noviesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((In caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.))

    2. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

  • Art. 54 TUF – Articolo abrogato

    Art. 54 TUF – Articolo abrogato

    Art. 54 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 125 TUF – Articolo abrogato

    Art. 125 TUF – Articolo abrogato

    Art. 125 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37

  • Art. 165 quater TUF – (Obblighi delle società italiane Controllanti)

    Art. 165 quater TUF – (Obblighi delle società italiane Controllanti)

    Art. 165 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi delle società italiane Controllanti)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ((…)) le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

    2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

    3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.

    4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultimo. Ove la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

    5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB. (14)

  • Art. 57 TUF – Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 57 TUF – Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 57 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM ((e dei gestori autorizzati)) , anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall’articolo 56 siano di eccezionale gravità ((, ovvero qualora la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza)) . Nei confronti delle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all’articolo 17 del [ decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ], ma non sussiste ((quello di cui all’articolo 20, comma 2,)) del medesimo decreto per disporre la risoluzione. (73)

    2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell’articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori. (73)

    3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, ((93 e 94 del T.U. bancario)) , intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim ((e ai gestori autorizzati)) in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico bancario ((ai gestori autorizzati)) , le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata ((si intendono riferite, rispettivamente, ai fondi o ai comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio e ai comparti gestiti dalla Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione interna e dalla società di partenariato in gestione interna)) .

    3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio ((autorizzata)) , i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell’emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.

    3-ter. ((Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate, in relazione ai comparti da esse gestiti, nonché ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.))

    4. I commissari, trascorso il termine previsto dall’articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d’Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM ((o il gestore autorizzato ha)) la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell’articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

    5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma

    8. Il presente comma si applica in luogo dell’articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

    6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda ((una Sicav in gestione interna autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o una società di partenariato in gestione interna autorizzata)) , i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società. ((Il presente comma si applica anche alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.))

    6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . 6-bis.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . 6-bis.2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

    6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell’articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall’articolo 56 siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all’articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l’articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all’articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell’articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all’articolo 11 del presente decreto.

  • Art. 284 SIC – (Sanzioni a carico del medico competente)

    Art. 284 SIC – (Sanzioni a carico del medico competente)

    Art. 284 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del medico competente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 279, comma

    3. ))

  • Art. 151 ter TUF – (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

    Art. 151 ter TUF – (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

    Art. 151 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.))

    2. ((Un componente del comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.))