Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 71 TUE – Lavori abusivi

    Art. 71 TUE – Lavori abusivi

    Art. 71 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Lavori abusivi

    In vigore dal 30/06/2003

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 72-77 64 1086, art. 13) 1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. (1) 2. È soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell’articolo 58. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • CCNL Sanità Privata: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Nel CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS il posto è conservato fino a 540 giorni di assenza per malattia nell’arco di un quadriennio mobile, uguali per tutti, senza scaglioni di anzianità (art. 43). Il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nei quattro anni. Per l’infortunio sul lavoro c’è un comporto separato, anch’esso di 540 giorni, con il 100% fino al 365° giorno. I giorni di ricovero e di terapia salvavita (per esempio chemioterapia ed emodialisi) non si contano nel comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Comporto malattia CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS: 540 giorni

    Malattia e infortunio – CCNL AIOP-ARIS personale non medico, art. 43
    Voce Malattia Infortunio sul lavoro
    Conservazione del posto 540 giorni complessivi in un quadriennio mobile fino a guarigione clinica, al massimo 540 giorni in un quadriennio mobile (comporto distinto e non cumulabile)
    Proroghe +60 giorni (fino a 600) per ricaduta con ricovero prolungato in corso; se il ricovero continua, aspettativa non retribuita fino a 90 giorni (fino al 690°) —
    Trattamento economico 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nei quattro anni precedenti ogni inizio di malattia 100% della retribuzione globale, compreso il giorno dell’infortunio, fino al 365° giorno
    Terapie salvavita giorni di ricovero, day hospital, terapia ed effetti collaterali esclusi dal comporto e pagati per intero —

    L’integrazione al 100% non può superare quanto il lavoratore avrebbe percepito al netto lavorando (elementi fissi) e non spetta se la malattia diventa invalidità pensionabile. Ai fini del 100% i periodi di malattia e di infortunio non si sommano. Per l’infortunio il datore anticipa il 60% della retribuzione, salvo conguaglio con l’INAIL. Fonte: art. 43 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività.

    Un comporto unico di 540 giorni

    Il CCNL AIOP-ARIS non gradua il comporto sull’anzianità: il datore può recedere quando le assenze per malattia superano 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio mobile, cioè nei quattro anni che precedono l’ultimo giorno di assenza.

    Se alla scadenza è in corso un ricovero prolungato per una ricaduta nella stessa malattia, il comporto si allunga di 60 giorni (fino a 600); se il ricovero continua, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 90 giorni (fino al 690° giorno). Per le patologie gravi con terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia e simili), attestate dalle strutture sanitarie, i giorni di ricovero, day hospital, terapia ed effetti collaterali non si contano nel comporto e sono pagati per intero.

    Retribuzione integrata al 100%

    Il datore anticipa le indennità INPS dal primo giorno di malattia e le integra fino a raggiungere:

    • il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nell’arco dei quattro anni precedenti ogni inizio di malattia (compresa quella in corso);
    • la stessa integrazione spetta anche se l’INPS non paga perché sono stati superati i 180 giorni nell’anno solare, purché gli episodi non siano più di due.

    Il trattamento non può superare quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto lavorando, per gli elementi fissi della retribuzione. Si perde, insieme all’indennità INPS, in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo nelle fasce di reperibilità.

    Rischio biologico e infortunio sul lavoro

    Il personale sanitario ha rischi specifici tutelati dall’INAIL:

    • Punture accidentali con aghi (es. somministrazione terapie iniettive): infortunio sul lavoro
    • Esposizione a sangue/secrezioni contaminate: infortunio + sorveglianza sanitaria post-esposizione
    • Sollevamento pazienti: ernie discali frequenti, malattia professionale tipica
    • Stress e burnout: tutele per malattie professionali da stress lavoro-correlato
    • Aggressioni da parte di pazienti/familiari: infortunio sul lavoro

    L’azienda è obbligata a fornire DPI specifici (guanti, mascherine, abiti monouso) e ad attivare il protocollo post-esposizione in caso di rischio biologico.

    COVID e malattie professionali

    Per il COVID-19 e altre malattie infettive contratte sul lavoro: si applica la copertura INAIL come infortunio o malattia professionale. L’INAIL paga il 60% fino al 90° giorno e il 75% dopo; il CCNL fa integrare al datore fino al 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno.

    Le malattie professionali riconosciute nel settore sanitario:

    • Ernie discali da sollevamento pazienti
    • Sindrome del tunnel carpale (movimenti ripetitivi)
    • Asma e patologie respiratorie da agenti chimici (disinfettanti)
    • Disturbi muscoloscheletrici cronici

    L’INAIL può riconoscere rendite di invalidità permanente in casi gravi.

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere con puntura accidentale
    Tizio si punge con ago durante prelievo. Infortunio sul lavoro INAIL: visita medica subito + esami sangue (HBV, HCV, HIV) + profilassi se necessaria. Stipendio integrato al 100% per giorni di sorveglianza.
    Caia – OSS con ernia discale
    Caia, OSS in una casa di cura, ha un’ernia discale da sollevamento pazienti riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale. Con una menomazione dal 6% al 15% l’INAIL paga un indennizzo in capitale; la rendita mensile spetta dal 16%. Durante l’inabilità temporanea il CCNL le garantisce il 100% della retribuzione fino al 365° giorno; al rientro può essere spostata a mansioni compatibili.
    Sempronio – Comporto post-intervento
    Sempronio è ausiliario in categoria A con 7 anni di anzianità. Dopo un intervento chirurgico è assente 4 mesi, circa 120 giorni: negli ultimi quattro anni non aveva altre assenze, quindi è ben sotto i 540 giorni del comporto e riceve il 100% della retribuzione, perché non ha superato i 365 giorni di assenza nel quadriennio.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Sanità Privata?
    Non dipende dall’anzianità: sono 540 giorni complessivi di assenza nell’arco di un quadriennio mobile, prorogabili di 60 giorni per una ricaduta con ricovero prolungato. I giorni di terapia salvavita non si contano.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, ma non per tutto il comporto: il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza nei quattro anni precedenti; i giorni di terapia salvavita sono comunque pagati per intero. Tutela importante per personale a rischio biologico.
    La puntura con ago è infortunio?
    Sì, sempre. È infortunio sul lavoro INAIL anche se non si verifica contagio. Si attiva il protocollo post-esposizione: esami sangue + eventuale profilassi anti-HIV o vaccino HBV. Stipendio al 100% durante la sorveglianza.
    L'ernia da sollevamento è malattia professionale?
    Sì, è una delle malattie professionali tipiche del settore sanitario (OSS, infermieri, fisioterapisti). INAIL riconosce: rendita di invalidità permanente, cure mediche, eventuale riconversione professionale.
    Il COVID è coperto come infortunio?
    Sì, dal 2020 INAIL ha equiparato il COVID-19 contratto sul lavoro a infortunio (per operatori sanitari) o malattia professionale. Copertura completa: indennità giornaliera, cure, eventuale rendita.
    Posso essere licenziata per troppe malattie brevi?
    Solo se le assenze superano i 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio mobile: il comporto del CCNL AIOP-ARIS è per sommatoria e uguale per tutti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 24 D.Lgs. 346/1990 – Spese mediche e spese funerarie

    Art. 24 D.Lgs. 346/1990 – Spese mediche e spese funerarie

    Art. 24 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Spese mediche e spese funerarie

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni. CAPO III – Riduzioni e detrazioni

  • Art. 210 D.P.R. 115/2002 – Discarico automatico

    Art. 210 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall' articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

  • Art. 99 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

    Art. 99 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

    2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

  • CCNL Sanità Privata: orario, turni e lavoro notturno

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Nel CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS l’orario ordinario è di 36 ore settimanali per le posizioni da A a DS3 (escluso il D4) e di 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti (art. 18). Con calendari plurisettimanali la settimana può scendere a 28 ore e salire fino a 44 ore per non più di quattro mesi l’anno. Il lavoro notturno (22-6) è pagato con un’indennità di 2,74 € l’ora, il turno festivo con 17,82 € (8,91 € se dura metà turno o meno), lo straordinario con il 20%, il 30% (notturno o festivo) o il 50% (notturno festivo). Tra un turno e l’altro spettano almeno 11 ore di riposo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Orario CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS: 36 o 38 ore e maggiorazioni

    Orario, indennità e maggiorazioni – CCNL AIOP-ARIS personale non medico
    Voce Misura Articolo
    Orario ordinario 36 ore settimanali (posizioni da A a DS3, escluso D4); 38 ore (D4 e altri dipendenti), di norma su 6 giorni o su 5 art. 18
    Calendari plurisettimanali o annuali da 28 ore fino a 44 ore settimanali, queste per non più di 4 mesi l’anno; le ore programmate oltre le 36/38 non sono straordinario art. 18
    Durata massima della prestazione 12 ore continuative; media di 48 ore settimanali, straordinario compreso, su 6 mesi art. 18
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive; se interrotto per riunioni o formazione obbligatoria, recupero subito dopo il servizio o entro 7 giorni art. 18
    Vestizione 14 minuti riconosciuti nell’orario a chi deve indossare divise o dispositivi di protezione art. 18
    Indennità notturna 2,74 € lordi per ogni ora di servizio tra le 22 e le 6 art. 61
    Indennità festiva 17,82 € per turno festivo oltre metà dell’orario del turno; 8,91 € se pari o inferiore (minimo 2 ore) art. 61
    Indennità di turno 4,50 € al giorno su tre turni (ausiliari specializzati e personale sanitario e tecnico di categoria B, C, D, DS nei servizi di diagnosi e cura e riabilitazione); 2,06 € al giorno su due turni (categorie da A a DS), non cumulabili art. 61
    Straordinario +20% diurno; +30% notturno o festivo; +50% notturno festivo; di norma non oltre 180 ore l’anno art. 59
    Pronta disponibilità 21,69 € ogni 12 ore; di norma non più di 8 giorni al mese art. 60
    Riposo settimanale una giornata, di norma la domenica; se non coincide, la domenica lavorata ha solo l’indennità festiva art. 30

    Altre indennità giornaliere: 4,13 € in terapie intensive e sub-intensive, sale operatorie, nefrologia e dialisi; 5,16 € (personale sanitario) o 1,03 € (ausiliari specializzati, OTA, OSS) nei servizi di malattie infettive. Il CCNL non fissa gli orari dei turni (mattina, pomeriggio, notte): li stabilisce la struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali. Fonte: artt. 18, 19, 21, 30, 59, 60 e 61 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività.

    Orario plurisettimanale da 28 a 44 ore

    La struttura può programmare l’orario con calendari plurisettimanali o annuali: settimane fino a un minimo di 28 ore e, per non più di quattro mesi l’anno, fino a un massimo di 44 ore, previo confronto con le rappresentanze sindacali. Le ore programmate oltre le 36 o 38 settimanali non danno diritto alle maggiorazioni di straordinario. I turni vanno costruiti in modo da assorbire il debito orario in periodi non superiori a sei mesi.

    Turni e indennità di turno

    Il CCNL non fissa gli orari dei turni: li decide la struttura, di regola entro il primo trimestre dell’anno, previo confronto con le rappresentanze sindacali. Fissa invece le indennità: 4,50 € per ogni giornata di servizio a chi ruota stabilmente su tre turni (mattina, pomeriggio e notte) nei servizi di diagnosi e cura e di riabilitazione, 2,06 € al giorno a chi ruota su due turni. Le due indennità non si sommano.

    Lavoro notturno

    Per il CCNL (art. 19) il periodo notturno è di almeno sette ore consecutive comprese tra la mezzanotte e le cinque; è lavoratore notturno chi vi svolge almeno tre ore del lavoro giornaliero, oppure almeno tre ore per almeno 80 giorni lavorativi l’anno. L’orario del lavoratore notturno non può superare le 8 ore giornaliere in media sulla settimana. Per ogni ora di servizio tra le 22 e le 6 spetta un’indennità notturna di 2,74 €, uguale per tutti.

    • Il lavoro notturno è vietato alle donne in gravidanza e fino a un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001).
    • Il lavoratore notturno è sottoposto a controlli sanitari preventivi e periodici, almeno ogni due anni (art. 14 D.Lgs. 66/2003).

    Esempio: un infermiere che fa 6 notti al mese di 8 ore (22-6) matura 48 ore notturne × 2,74 € = 131,52 € lordi di indennità notturna.

    Straordinari e banca ore

    È straordinario il lavoro oltre l’orario normale dell’art. 18. È pagato con la quota oraria maggiorata:

    • +20% per lo straordinario diurno;
    • +30% per lo straordinario notturno (22-6) o festivo;
    • +50% per lo straordinario notturno nei giorni festivi.

    Il tetto è di norma 180 ore l’anno; oltre le 120 ore serve la contrattazione con le rappresentanze sindacali. La banca delle ore si attiva su richiesta del lavoratore entro il 15 dicembre, con effetto per l’anno successivo: le ore accantonate si usano come permessi (con 48 ore di preavviso), la maggiorazione è pagata subito e i residui dell’anno precedente sono pagati entro il 30 giugno.

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere D turnista M/P/N
    Tizio è infermiere in categoria D su tre turni, 36 ore settimanali, con 6 notti al mese di 8 ore. Al minimo di 1.953,87 € si aggiungono 48 ore notturne × 2,74 € = 131,52 € e l’indennità di tre turni di 4,50 € per ogni giornata di servizio (con 22 giornate, 99 €).
    Caia – OSS con calendario plurisettimanale
    Caia è OSS in una casa di cura AIOP. Per tre settimane la struttura le programma 42 ore e per altre tre 30 ore, per una media di 36. Le ore oltre le 36 nelle settimane lunghe non sono straordinario, perché rientrano nel calendario plurisettimanale (fino a 44 ore e per non più di quattro mesi l’anno). Se invece le chiedono un’ora in più non programmata, è straordinario pagato al 20%.
    Sempronio – Ausiliario diurno feriale
    Sempronio è ausiliario in categoria A in una casa di cura e lavora solo di mattina dal lunedì al sabato, 6 ore al giorno: 36 ore settimanali. Il minimo è 1.467,45 €; non avendo una rotazione stabile su più turni, non ha l’indennità di turno.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana si lavorano in Sanità Privata?
    36 ore per le posizioni da A a DS3 (escluso il D4) e 38 ore per il D4 e gli altri dipendenti. Con calendari plurisettimanali si va da 28 a 44 ore settimanali, queste ultime per non più di quattro mesi l’anno.
    Cos'è il turno notturno?
    È il turno che cade nella fascia notturna: per il CCNL il periodo notturno è di almeno sette ore consecutive comprese tra mezzanotte e le cinque, e il lavoratore notturno non può superare in media 8 ore giornaliere. Le ore tra le 22 e le 6 sono pagate con l’indennità notturna di 2,74 € l’ora. È vietato in gravidanza e fino a un anno del bambino.
    Quanto pagano la notte?
    Il CCNL non prevede una percentuale ma un’indennità fissa di 2,74 € lordi per ogni ora tra le 22 e le 6, uguale per tutti: 6 notti al mese di 8 ore fanno 131,52 €. Si aggiunge l’indennità di turno giornaliera (4,50 € su tre turni) e, se la notte è festiva, l’indennità festiva di 17,82 €.
    Le ore di riposo tra turni sono obbligatorie?
    Sì, minimo 11 ore consecutive tra un turno e l’altro. Inderogabile per legge (D.Lgs. 66/2003). Il datore non può imporre doppi turni consecutivi senza adeguato riposo.
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Per legge (art. 53 D.Lgs. 151/2001) il notturno è vietato dalla gravidanza a un anno del bambino; non sono obbligati la madre di un figlio sotto i 3 anni o, in alternativa, il padre convivente, il genitore unico affidatario di un figlio convivente sotto i 12 anni e chi ha a carico una persona disabile ai sensi della L. 104/1992. Altri casi di esonero possono essere previsti dalla contrattazione di secondo livello.
    Come funziona la banca ore?
    Si attiva su richiesta del lavoratore entro il 15 dicembre, per l’anno successivo. Le ore di straordinario e supplementari si accantonano e si usano come permessi, chiesti con 48 ore di preavviso; la maggiorazione è pagata subito. Le ore non usate nell’anno e nel semestre successivo sono pagate entro il 30 giugno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 D.Lgs. 346/1990 – Dimostrazione dei debiti

    Art. 23 D.Lgs. 346/1990 – Dimostrazione dei debiti

    Art. 23 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dimostrazione dei debiti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all’esercizio di imprese; b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari; c) di attestazione rilasciata dall’amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni; d) di attestazione rilasciata dal competente ispettorato (1) del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari (2), anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall’ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario (3); per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l’integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all’apertura della successione o, se precedente, dall’ultimo saldo attivo. 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (4), sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell’art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell’ente. Le firme devono essere autenticate. 4. L’esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo. Note: (1) Le parole “dal competente ispettorato” sono state sostituite alle precedenti “dall’ispettorato provinciale” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “banche e altri intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “aziende o istituti di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti “altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “con decreto del Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 70 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 70 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 70 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sospensione dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    1971, n. 1086, art. 12) 1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 2. I lavori non possono essere ripresi finchè il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. 3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perchè ne curi l’osservanza. SEZIONE III – NORME PENALI

  • Art. 104 D.Lgs. 209/2005 – Accertamenti sulla gestione contabile

    Art. 104 D.Lgs. 209/2005 – Accertamenti sulla gestione contabile

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali . Le spese sono a carico dell'impresa.

  • Art. 69 TUE – Accertamenti delle violazioni

    Art. 69 TUE – Accertamenti delle violazioni

    Art. 69 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Accertamenti delle violazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 11) 1. I funzionari e agenti comunali che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70.

  • Articolo 175 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 175 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 175 CCII – Contratti di carattere personale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

  • Art. 22 D.Lgs. 346/1990 – Limiti alla deducibilità dei debiti

    Art. 22 D.Lgs. 346/1990 – Limiti alla deducibilità dei debiti

    Art. 22 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Limiti alla deducibilità dei debiti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi: a) nell’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; b) nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sè e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. (1) 3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione. 4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. s), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell’art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.“.

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