Autore: Andrea Marton

  • Art. 68 TUF – Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci

    Art. 68 TUF – Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci

    Art. 68 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Al fine di prevenire abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila sull’applicazione dei limiti di posizione sull’entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione, e in contratti negoziati fuori listino economicamente equivalenti (EEOTC), secondo quanto previsto con proprio regolamento, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’AESFEM a norma dell’ articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE . I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce la dimensione delle loro posizioni aperte ed è pari a un minimo di 300.000 lotti in media su un periodo di un anno. )) ((

    2. I limiti di posizione di cui al comma 1 non si applicano con riferimento a: a) posizioni detenute da entità non finanziarie, o per conto delle stesse, di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tali entità non finanziarie; b) posizioni detenute da entità finanziarie, o per conto delle stesse, appartenenti ad un gruppo prevalentemente commerciale che agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando è oggettivamente possibile misurare la capacità di tali posizioni di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria; c) posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione ai sensi dell’ articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE ; d) valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C), punto

    10. )) ((

    2-bis. La Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione definite dall’AESFEM, approva le richieste di esenzione dall’applicazione dei limiti di posizione presentate ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c). ))

    3. La Consob comunica all’AESFEM i limiti di posizione che intende stabilire al fine di ricevere il parere dell’autorità in merito alla compatibilità dei limiti di posizione con le finalità enunciate al comma 1 e con la metodologia di calcolo determinata dall’AESFEM. Se necessario la Consob modifica i limiti di posizione in conformità al parere dell’AESFEM o fornisce a quest’ultima le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli, rendendo pubbliche tempestivamente le motivazioni di tale decisione sul proprio sito internet. ((

    4. Qualora siano negoziati quantitativi ingenti di derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche o derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche presso sedi di negoziazione di più Stati membri, la Consob, nel caso in cui sia l’autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce, secondo quanto previsto con il regolamento di cui al comma 1, il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. In tale caso, la Consob consulta le autorità competenti di altre sedi in cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su merci critici o significativi, in merito al limite di posizione unico da applicare e all’eventuale riesame di tale limite. )) ((

    5. A seguito di ricezione, da parte della Consob, della comunicazione di un’autorità competente centrale, dei limiti di posizione applicabili ad un derivato su merci critico o significativo o ad un derivato su merci agricole negoziato per quantitativi ingenti in sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza, la Consob, in caso di disaccordo, espone per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui non considera soddisfatti i requisiti enunciati al comma

    1. )) ((

    6. La Consob conclude accordi di cooperazione con le altre autorità competenti delle sedi in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche negoziati su una sede soggetta alla sua vigilanza, e con le autorità competenti dei titolari di posizioni in tali strumenti derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico. ))

    7. In casi eccezionali, la Consob può imporre limiti più restrittivi di quelli adottati a norma del comma 1 che siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità e dell’ordinato funzionamento del mercato specifico. La decisione di imporre limiti di posizione più restrittivi è valida per un periodo che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data della relativa pubblicazione sul sito internet della Consob e può essere prorogata di sei mesi in sei mesi, se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. In assenza di una proroga espressa, al decorrere del periodo di sei mesi i limiti più restrittivi decadono automaticamente.

    8. La Consob pubblica sul proprio sito internet le decisioni adottate ai sensi del comma 7, incluse informazioni sui limiti di posizione più restrittivi e le comunica all’AESFEM, unitamente alle ragioni che hanno portato all’adozione delle decisioni medesime affinchè tale autorità possa pronunciarsi sulla necessità dei limiti di posizione più restrittivi alla luce dell’eccezionalità del caso. Qualora la Consob imponga limiti in contrasto con il parere dell’AESFEM, pubblica immediatamente sul proprio sito internet una comunicazione in cui spiega le ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione. (73)

  • Art. 62 quater TUF – Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione al…

    Art. 62 quater TUF – Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione al…

    Art. 62 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

    2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1)) ; 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia; ((133)) b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; ((64-quater, commi 1, 7 e 9)) e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob; ((133)) c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli ((64, commi 7 e 7-bis)) ; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; ((65-bis, comma 3-bis;)) 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 ((…)) , spettano alla Banca d’Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d’Italia; ((133)) d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Banca d’Italia e alla Consob; e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d’Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall’articolo 65-septies, commi 4 e

    5. 3. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; ((64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9)) ; 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3)) ; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. ((133))

    4. La Banca d’Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonché di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all’articolo 62-ter, comma

    4. (73)

  • Art. 55 ter TUF – (Piani di risanamento)

    Art. 55 ter TUF – (Piani di risanamento)

    Art. 55 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Piani di risanamento)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall’articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies del Testo unico bancario.

    2. La società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.

    3. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 69-decies del Testo unico bancario.

    4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario. ))

  • Art. 48 TUF – Compiti del depositario

    Art. 48 TUF – Compiti del depositario

    Art. 48 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Compiti del depositario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.

    2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.

    3. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’Oicr; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’Oicr; c) accerta che nelle operazioni relative all’Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell’Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

    3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti ((dell’Oicr)) , ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell’Oicr. (73) ((133))

    4. La Banca d’Italia ((…)) emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all’individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell’Oicr da parte del depositario. ((133))

  • Art. 35 decies TUF – (Regole di comportamento e diritto di voto)

    Art. 35 decies TUF – (Regole di comportamento e diritto di voto)

    Art. 35 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Regole di comportamento e diritto di voto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((I gestori autorizzati)) : ((133)) a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in conformità al diritto dell’Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; e) provvedono, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

    1-bis. ((I gestori autorizzati collaborano con i liquidatori in caso di liquidazione dell’Oicr gestito fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.)) ((133))

  • Art. 62 bis TUF – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori p…

    Art. 62 bis TUF – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori p…

    Art. 62 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori principali)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.)) ((73))

  • Art. 174 TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

  • Art. 50 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 140 TUF – Articolo abrogato

    Art. 140 TUF – Articolo abrogato

    Art. 140 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27

  • Art. 79 TUF – Individuazione dell’autorità competente

    Art. 79 TUF – Individuazione dell’autorità competente

    Art. 79 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 .))

    1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma

    1. 2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’attività o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.))

    2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma

    1. (73)

  • Art. 79 terdecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

    Art. 79 terdecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

    Art. 79 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 . ))

  • Art. 46 ter TUF – FIA UE che investono in crediti in Italia

    Art. 46 ter TUF – FIA UE che investono in crediti in Italia

    Art. 46 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – FIA UE che investono in crediti in Italia

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39 .

    2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d’Italia all’avvio di tale operatività. (132)

    3. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. ((La Banca d’Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite.)) . (73) ((133))

    4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39 .