Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 65 TUE – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione

    Art. 65 TUE – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione

    Art. 65 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    In vigore dal 30/06/2003

    Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento (1). (2) 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (3) 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all’atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia. (4) 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: (5) a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede alresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (6) 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 66-67 62 la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 8 bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. (7) Note: (1) Le parole “o portale telematico di riferimento” sono state inserite dall’art. 18, comma 11-bis, lett. a), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. (2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.“ (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.“ (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 11-bis, lett. b), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. Testo precedente: “Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55; – comunicato 25.2.2002, pubblicato in G.U. 25.2.2012 n. 47. (5) Alinea sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:“. (6) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.“ (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

  • Art. 212 D.P.R. 115/2002 – Invito al pagamento

    Art. 212 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo . . . , l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

    2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, . . . , l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile , dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

    3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)

  • Art. 106 L. Fall. – (Cessione

    Art. 106 L. Fall. – (Cessione

    Art. 106 L. Fall. – (Cessione

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere).

    Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

    Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’ articolo 2471 del codice civile .

    In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 17 D.Lgs. 346/1990 – Rendite e pensioni

    Art. 17 D.Lgs. 346/1990 – Rendite e pensioni

    Art. 17 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rendite e pensioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l’annualità (1) (2), se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse […] (3) se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico (4), in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa. (5) 1 bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (6), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. (7) 1 ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. (7) Note: (1) Le parole “il valore pari a quaranta volte l’annualità“ sono state sostituite alle precedenti “il ventuplo dell’annualità” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, il valore del multiplo era stato fissato: – in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 1, DM 21.12.2023, pubblicato in G.U. 29.12.2023 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2024, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 20 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2022, pubblicato in G.U. 30.12.2022 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2023; – in 80 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2021, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 309, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2022; – in 10.000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 18.12.2020, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 322, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2021; – in 2000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2019, pubblicato in G.U. 30.12.2019 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2020; – in 125,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 19.12.2018, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2019; – in 333,33 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2017, pubblicato in G.U. 28.12.2017 n. 301, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2018, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 1000 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 31.12.2016 n. 305, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2017, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 500 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2015, pubblicato in G.U. 30.12.2015 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2016, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 200 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 22.12.2014, pubblicato in G.U. 29.12.2014 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2015, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 100 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 28.12.2013 n. 303, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2014, ex art. 2 del decreto medesimo. (2) Il valore del multiplo è fissato in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 24.12.2025, pubblicato in G.U. 31.12.2025 n. 302. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, ex art. 2 del decreto medesimo. (3) Le parole “e non superiore al ventuplo della stessa,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico” sono state sostituite alle precedenti “per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Per le rendite oggetto di successioni aperte e donazioni fatte anteriormente al 3.10.2024, si veda l’art. 9, comma 4, DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. (6) Le parole “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” dall’art. 11, comma 1, DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 64 TUE – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

    Art. 64 TUE – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

    Art. 64 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

    In vigore dal 30/06/2003

    1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma) 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonchè, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

  • Art. 16 D.Lgs. 346/1990 – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    Art. 16 D.Lgs. 346/1990 – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    Art. 16 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive; b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto […] (1), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12 […] (2); c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento; d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. q), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e aggiungendo l’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 63 TUE – Opere pubbliche

    Art. 63 TUE – Opere pubbliche

    Art. 63 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere pubbliche

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145. CAPO II – DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA SEZIONE I – ADEMPIMENTI

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 64-65

  • Art. 1322 Codice della Navigazione – Cause di autorizzazione alla vendita di nave

    Art. 1322 Codice della Navigazione – Cause di autorizzazione alla vendita di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette. Se a quell’epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell’esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti. L’espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.

  • Art. 15 D.Lgs. 346/1990 – Aziende, navi e aeromobili

    Art. 15 D.Lgs. 346/1990 – Aziende, navi e aeromobili

    Art. 15 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Aziende, navi e aeromobili

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, […] (1) esclusi i beni indicati nell’art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell’inventario di cui all’art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell’ultimo inventario regolarmente redatto […] (2), tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti […] (3). 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “compreso l’avviamento ed” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. p), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “e dell’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Articolo 173 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 173 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 173 CCII – Contratti preliminari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

    2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l’esecuzione nei termini e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Con l’accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto. 3 bis. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l’impugnazione di cui all’articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 207, comma 13.

    4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonchè delle ipoteche iscritte sull’immobile.

  • Art. 362 DPR 495/1992 – Restituzione dei documenti

    Art. 362 DPR 495/1992 – Restituzione dei documenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.

    2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

  • Art. 62 TUE – Utilizzazione di edifici

    Art. 62 TUE – Utilizzazione di edifici

    Art. 62 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Utilizzazione di edifici

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 28) 1. Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati (1) all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto. Note: (1) Le parole “da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati” sono state sostituite alle precedenti “e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato” dall’art. 3, comma 1, lett. x), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.

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