Autore: Andrea Marton

  • Art. 187 bis TUF – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

    Art. 187 bis TUF – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

    Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’ articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 . ))

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) .

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) .

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) . ((

    5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. ))

    6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. (12)

  • Art. 249 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 249 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 249 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

    1-bis. ((Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.))

    2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, ((non si applica l’articolo 250)) , nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

    3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

    4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

  • Art. 46 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo d…

    Art. 46 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo d…

    Art. 46 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr ((autorizzate)) i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: ((133)) a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ((autorizzata)) ovvero possono essere messi a disposizione tramite l’emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr ((autorizzata)) può avere accesso; ((133)) c) della Consob.

    2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l’acquisto da parte di ((una Sgr autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori)) , anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un’emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE , concernente le offerte pubbliche d’acquisto, secondo l’ordinamento dello Stato membro ove ha sede l’emittente. ((133))

    3. Il presente articolo si applica anche: a) alle Sgr ((autorizzate)) che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente; ((133)) b) ((alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori)) ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente; ((133)) c) ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b). ((133))

    4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE , stabilisce con regolamento: a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell’emittente; b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) gli obblighi che ((i gestori autorizzati sono tenuti)) ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell’emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti. ((133))

    5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

  • Art. 279 SIC – Prevenzione e controllo

    Art. 279 SIC – Prevenzione e controllo

    Art. 279 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Prevenzione e controllo

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo

    41. ))

    2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo

    42. 3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

    4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo

    271. 5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

  • Art. 285 SIC – (Sanzioni a carico dei lavoratori)

    Art. 285 SIC – (Sanzioni a carico dei lavoratori)

    Art. 285 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei lavoratori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma

    1. ))

  • Art. 83 duodecies TUF – Identificazione degli azionisti

    Art. 83 duodecies TUF – Identificazione degli azionisti

    Art. 83 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Identificazione degli azionisti

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 4-bis, l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall’emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell’emittente.)) ((89))

    2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all’emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento. ((89)) ((2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea.)) ((89)) ((3. L’emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma

    1. I relativi costi sono ripartiti tra l’emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all’esigenza di non incentivare l’uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.)) ((89))

    4. ((Gli emittenti)) pubblicano tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma

    3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del libro soci. ((89)) ((5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell’emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.)) ((89))

  • Art. 82 TUF – Attività e regolamento della gestione accentrata

    Art. 82 TUF – Attività e regolamento della gestione accentrata

    Art. 82 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attività e regolamento della gestione accentrata

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

    2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative: (89) a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1; b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all’articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell’assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; d) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l’intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l’effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; e) i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività indicata nell’articolo 83-octies; f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell’articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell’articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83-octies; g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi; (89) h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare; i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma; (89) i-bis) le modalità di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell’emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.

    3. La Consob ((…)) può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

    4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall’articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d’intesa con la Banca d’Italia.

    4-bis. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento: a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-bis , 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE ; b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all’articolo 83-duodecies e le relative modalità operative; c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell’articolo 83-duodecies, comma 1; d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti; e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell’attività di gestione accentrata. (89)

  • Art. 78 TUF – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazi…

    Art. 78 TUF – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazi…

    Art. 78 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al fine dell’applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti ((dagli articoli da 3 a 11-bis)) e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell’implementazione del regime previsto dall’articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l’obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonché per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, la Consob, secondo le modalità e i termini dalla stessa determinati con regolamento, può chiedere informazioni: a) alle sedi di negoziazione; b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.

    2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.

    3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d’Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d’Italia secondo il contenuto, le modalità e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall’articolo 62-ter, comma

    4. (73)

  • Art. 20 ter TUF – Articolo 20-ter

    Art. 20 ter TUF – Articolo 20-ter

    Art. 20 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 20-ter

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 , relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 ). )) ((

    1. Ai sensi dell’ articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 , la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

    2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui all’ articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e le Sim iscritte nell’albo previsto dall’articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 .

    4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 , 4 , 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010 , con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l’eventuale revoca dell’autorizzazione nelle ipotesi di cui all’ articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 , nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento))

  • Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)

    Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)

    Art. 33 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività esercitabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

    2. Le Sgr ((autorizzate)) possono altresì: ((133)) a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione ((, inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 )) ; ((133)) c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero (1), ((limitatamente alle quote o azioni di Oicr)) ; (73) ((133)) e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini; (132) g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 ; (132) g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 ; (132) g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; (132) g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all’ articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 , in conformità con l’articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999 ; (132) g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato. (132)

    2-bis. ((Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma

    2. Alle Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni sull’acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove compatibili, nonché gli articoli 128 e 144 del T.U. bancario.)) ((133))

    3. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie ((e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto)) ; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali ((di cui al comma 2, lettera c) )) . ((133))

    3-bis. ((Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all’articolo 35-novies.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.)) ((133))

    3-ter. ((I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all’articolo 35-quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).)) ((133))

    4. ((I gestori autorizzati)) possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità ((del gestore autorizzato)) nei confronti degli investitori per l’operato dei soggetti delegati. (73) ((133))

    4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 , a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore. (132)

    5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

  • Art. 7 novies TUF – (Riserve di capitale)

    Art. 7 novies TUF – (Riserve di capitale)

    Art. 7 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserve di capitale)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE , nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 , quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73))

  • Art. 235 SIC – Sostituzione e riduzione

    Art. 235 SIC – Sostituzione e riduzione

    Art. 235 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sostituzione e riduzione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione ((di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione)) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    2. Se non è tecnicamente possibile sostituire ((l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione)) il datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

    3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori ((all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia)) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) . ((

    3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinchè il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

    3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma

    3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.

    3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. ))