← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I soggetti che agiscono di concerto sono solidalmente obbligati a promuovere l’OPA obbligatoria quando la loro partecipazione complessiva supera le soglie rilevanti.
  • L’azione di concerto include accordi espliciti ma anche comportamenti coordinati senza accordo formale.
  • La norma si applica sia agli acquisti effettuati congiuntamente sia a quelli effettuati da uno solo dei soggetti in concerto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Acquisto di concerto)

In vigore dal 01/07/1998

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell’articolo

106. 2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto ((rilevante ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a) )) , salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all’articolo 101-bis, comma 4-bis , assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

L’acquisto di concerto: la disciplina anti-elusiva dell’OPA obbligatoria

L’art. 109 TUF disciplina l'«acquisto di concerto», una fattispecie fondamentale per garantire l’effettività dell’obbligo di OPA obbligatoria: in assenza di questa norma, sarebbe possibile eludere l’obbligo frazionando l’acquisto del controllo tra più soggetti coordinati, ciascuno dei quali non supera individualmente la soglia del 30%.

Il comma 1 prevede la solidarietà nell’obbligo di OPA obbligatoria per tutti i soggetti che agiscono di concerto, quando la loro partecipazione complessiva supera la soglia del 30%, anche se solo uno di essi ha effettivamente acquistato i titoli. La norma si applica sia agli acquisti effettuati congiuntamente sia a quelli effettuati da uno solo dei soggetti in concerto.

La nozione di «azione di concerto»

La nozione di azione di concerto è definita in modo ampio: include non solo gli accordi espliciti tra i partecipanti, ma anche i comportamenti coordinati e concertati anche in assenza di accordo formale. Ai sensi del regolamento Consob attuativo e degli orientamenti ESMA, si presume l’azione di concerto tra soggetti legati da rapporti di controllo (es. società controllante e controllate), tra soggetti che hanno stipulato patti parasociali, e in altri casi in cui il coordinamento risulta da circostanze oggettive.

Esempi pratici e presunzioni di concerto

Alfa S.p.A. (20% di Delta Quotata), Beta S.r.l. (15% di Delta Quotata) e Tizio (5% di Delta Quotata) hanno stipulato un patto parasociale di voto. Insieme detengono il 40% di Delta Quotata. Ai sensi dell’art. 109 TUF, i tre soggetti agiscono di concerto, e la loro partecipazione complessiva del 40% fa scattare l’obbligo di OPA obbligatoria su tutti i titoli di Delta Quotata. Tutti e tre sono solidalmente obbligati a promuovere l’OPA, indipendentemente da chi dei tre ha effettivamente acquistato le azioni che hanno fatto superare la soglia.

Domande frequenti

Due fondi che hanno acquistato separatamente il 20% ciascuno di una società quotata agiscono «di concerto» ai fini dell’OPA?

Dipende: se i fondi sono coordinati nella loro strategia di acquisto e di voto, la Consob può qualificare i loro acquisti come «di concerto». In tal caso la partecipazione complessiva del 40% fa scattare l’obbligo di OPA per entrambi i fondi solidalmente.

Una società holding e la sua controllata acquistano azioni della stessa target: agiscono di concerto?

Di regola sì. La Consob e gli orientamenti ESMA presumono l’azione di concerto tra soggetti legati da rapporti di controllo. Le azioni acquistate dalla holding e dalla controllata si sommano per il calcolo della soglia OPA.

Cosa significa «solidalmente obbligati» nell’art. 109 TUF?

Significa che ciascuno dei soggetti che agiscono di concerto è obbligato all’intera prestazione (promozione dell’OPA) e la Consob può chiedere adempimento a qualunque di essi. Chi adempie può poi rivalersi sugli altri per la quota di responsabilità interna.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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